Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 settembre 2007
Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 131/2005 nei confronti del comune di Senerchia (Avellino), determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della societa' Termoirpinia Energia S.r.l. (Deliberazione n. 224/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007
Visti:
l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 24 novembre 1981, n. 689;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
l'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
il decreto direttoriale 31 maggio 2004 del Ministero delle attivita' produttive;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2005, n. 131/05 (di seguito: deliberazione n. 131/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2005, n. 253/05 (di seguito: deliberazione n. 253/05);
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2006, n. 26/06 (di seguito: deliberazione n. 26/06);
la deliberazione dell'Autorita' 24 ottobre 2006, n. 231/06 (di seguito: deliberazione n. 231/06);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 luglio 2006, n. 1698/06;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di seguito: deliberazione n. 327/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
la deliberazione dell'Autorita' 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07).
Considerato che:
l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, qualifica l'attivita' di distribuzione del gas naturale come attivita' di servizio pubblico, prevedendo, tra l'altro, che l'ente locale, titolare del servizio medesimo, svolga attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sull'attivita' di distribuzione stessa;
con decreto direttoriale 31 maggio 2004 il Ministero delle attivita' produttive ha pubblicato l'elenco delle imprese selezionate per il compito di fornitore di ultima istanza per ciascuna Area di prelievo connessa alla rete nazionale dei gasdotti; e che nell'area di prelievo nella quale e' ubicato il comune di Senerchia il fornitore di ultima istanza e' Edison per Voi S.p.A.;
con nota in data 18 marzo 2005 (prot. Autorita' 006646), la societa' Edison per Voi S.p.A., in qualita' di fornitore di ultima istanza, ha richiesto all'Autorita' di conoscere le tariffe di distribuzione e di fornitura da applicare alla clientela finale nel comune di Senerchia (Avellino);
con nota in data 18 maggio 2005 (prot. Autorita' TSG/M05/2123/cc-em) gli uffici dell'Autorita', non risultando agli atti alcuna informazione circa la distribuzione di gas naturale nel territorio comunale di Senerchia, hanno richiesto al Sindaco del medesimo comune di indicare, entro dieci giorni dal ricevimento della nota, il soggetto concessionario dell'attivita' di distribuzione di gas naturale nel proprio territorio comunale; e che a tale nota non e' stato fornito alcun riscontro;
l'Autorita', con deliberazione n. 131/05, ha avviato un procedimento volto a chiarire le modalita' con cui si svolge l'attivita' di distribuzione del gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) ed eventualmente a determinare le relative tariffe per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, rispettivamente ai sensi dell'art. 13, comma 13.7 della deliberazione n. 237/00 e dell'art. 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;
con nota in data 26 ottobre 2005 (prot. Autorita' EF/M05/4317/em), gli uffici dell'Autorita' hanno comunicato al sindaco del comune di Senerchia (Avellino) le risultanze istruttorie del procedimento avviato con la deliberazione n. 131/05, nelle quali si evidenzia la mancata produzione di elementi ed informazioni funzionali alla determinazione delle tariffe; e che a tale nota non e' stato fornito alcun riscontro;
con deliberazione n. 253/05 l'Autorita' ha proceduto a determinare per l'anno termico 2004-2005 le tariffe relative all'attivita' di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) ai sensi dell'art. 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04. A tal fine sono stati utilizzati i seguenti criteri:
per la conversione delle tariffe da unita' energetiche in unita' volumetriche, e' stato assunto un valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
per il coefficiente epsilon, e' stato utilizzato un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui e' situato l'ambito tariffario;
con deliberazione n. 26/06 l'Autorita' ha disposto di effettuare un'ispezione presso il comune di Senerchia (AV);
l'ispezione presso il comune di Senerchia (AV), effettuata nei giorni 7 e 8 marzo 2006, ha portato alle seguenti risultanze:
l'attivita' di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e' svolta in base ad una concessione, di durata quinquennale, rilasciata in data 2 marzo 2000 alla societa' Termoirpinia Energia S.r.l., gia' Termoirpinia Impianti S.r.l., che, tuttavia, non ha mai comunicato all'Autorita' le informazioni relative all'attivita' svolta, come prescritto dall'art. 15 della deliberazione n. 237/00;
alla scadenza del predetto periodo, non e' stato indetto un nuovo bando di gara ed il servizio e' rimasto tacitamente affidato alla societa' Termoirpinia Energia S.r.l. medesima;
l'attivita' di fornitura nel territorio comunale e' svolta, in qualita' di fornitore di ultima istanza, dalla societa' Edison Per Voi S.p.A. Dalla data dell'1 febbraio 2005;
l'anno di prima fornitura del gas e' il 2000; conseguentemente, negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 Termoirpinia Energia S.r.l., pur essendo tenuta a trasmettere all'Autorita' le proposte di opzioni tariffarie base ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00, aveva titolo ad applicate tariffe liberamente determinate, essendo prevista dalla deliberazione n. 237/00 liberta' tariffaria per i tre anni successivi all'anno di prima fornitura (c.d. periodo di avviamento);
i dati forniti dal comune non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione relativo all'anno termico 2004/2005, anno in cui la localita' termina il periodo di avviamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 170/04;
con nota in data 9 giugno 2006 (prot. Autorita' EF/R06/2972/ga), gli uffici della Direzione tariffe dell'Autorita', hanno richiesto alla societa' Termoirpinia Energia S.r.l. di trasmettere entro dieci giorni informazioni dettagliate sulle tariffe di distribuzione e fornitura applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, nonche' il numero di clienti e le quantita' di gas distribuito per fascia di consumo; e che a tale nota non e' stato fornito alcun riscontro;
con nota del 12 ottobre 2006 la Direzione tariffe comunicava al sindaco del comune di Senerchia (Avellino) di aver acquisito informazione della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), in data 18 luglio 2006 con n. 5/06, nei confronti della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., invitando a tale riguardo l'amministrazione comunale «a comunicare, con la massima urgenza, gli atti amministrativi che intende adottare e le relative tempistiche al fine di assicurare che il sevizio di distribuzione del gas naturale sia svolto con la continuita' e la sicurezza necessarie nonche' in coerenza con le disposizioni previste dall'attuale normativa.» A tale nota il sindaco del comune rispondeva comunicando l'istituzione di un numero telefonico per il pronto intervento nonche' l'attivazione delle procedure per l'assegnazione del servizio di distribuzione;
con deliberazione n. 231/06 l'Autorita' ha disposto l'effettuazione di un'ispezione presso la societa' Termoirpinia Energia S.r.l.;
l'ispezione presso la societa' Termoirpinia Energia S.r.l., effettuata, alla presenza del curatore fallimentare della societa' stessa, nei giorni 14 e 15 novembre 2006, ha portato alle seguenti risultanze:
la societa' Termoirpinia Energia S.r.l. ha svolto il servizio di distribuzione nel comune di Senerchia fino al 18 luglio 2006, data del fallimento della medesima societa';
sono state acquisite fatturazioni, a partire dal mese di luglio 2002, dalle quali risulta un'esposizione non corretta delle tariffe in quanto evidenziate in unita' volumetriche e non in unita' energetiche come previsto dal combinato disposto dei commi 7.1 e 9.1 e dell'art. 14 della deliberazione n. 237/00, nonche' (a partire dall'anno termico 2004/2005) dal dal commaa 4.2 e dall'art. 6 della deliberazione n. 170/04;
non si conoscono le tariffe applicate nell'anno termico 2001/2002 e non e' possibile, sulla base degli elementi acquisiti, stabilire l'esatto valore della quota variabile della tariffa ne' la corretta applicazione degli aggiornamenti del costo della materia prima per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004;
non sono state riscontrate evidenze che, almeno per il periodo che va dall'1 ottobre 2004 al 15 febbraio 2005, la societa' Termoirpinia Energia S.r.l. abbia proceduto ad effettuare gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di cui alla deliberazione n. 253/05;
gli elementi e le informazioni acquisite non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione gli anni termici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
con nota in data 16 marzo 2007 (prot. Autorita' 006789) il comune di Senerchia ha comunicato di aver affidato il servizio di distribuzione del gas naturale alla societa' Metaedil S.r.l. con decorrenza 20 gennaio 2007;
la societa' Metaedil S.r.l. non ha trasmesso, per il comune di Senerchia, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 nei termini previsti dall'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04;
il valore minimo assunto dal coefficiente epsilon per gli ambiti tariffari appartenenti alla regione Campania negli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e' pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146;
Considerato che:
gli elementi acquisiti nell'ambito delle predette attivita' ispettive evidenziano che la societa' Termoirpinia Energia S.r.l., per tutto il periodo in cui ha gestito il servizio di distribuzione nel Comune di Senerchia, compreso tra il 2 marzo 2000 ed il 18 luglio 2006, ha disatteso l'intera disciplina tariffaria adottata dall'Autorita', omettendo in particolare di rispettare:
le previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, di cui agli articoli 6, 7 e 9 della deliberazione n. 237/00, nonche', a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04;
gli obblighi informativi posti a beneficio degli utenti dall'art. 14 della deliberazione n. 237/00, nonche', a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dal comma 4.2 e dall'art. 6 della deliberazione n. 170/04;
gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' previsti dall'art. 15 della deliberazione n. 237/00;
Ritenuto che:
quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
Ritenuto inoltre che sia necessario:
considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le localita' in avviamento dalla deliberazione n. 237/00 e alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lombardia 5 luglio 2006, n. 1698/06;
determinare, in coerenza con quanto affermato nella deliberazione n. 253/05, le tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e a tal fine, salvo successiva verifica, sia opportuno:
utilizzare per la conversione delle tariffe da unita' energetiche in unita' volumetriche, in mancanza dei dati caratteristici dell'impianto, il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
assumere, in via cautelativa e vista l'indisponibilita' di altri dati, per il coefficiente epsilon un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui e' situato l'ambito tariffario per ciascuno degli anni termici sopra indicati;
determinare le tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05;
le societa' di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, entro la terza fatturazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1° ottobre 2004 da parte della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorita';
il Ministero dello sviluppo economico sia informato del presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza;

Delibera:

1. Di avviare un'istruttoria formalei per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04, nei termini descritti in motivazione.
2. Di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il direttore della Direzione legislativo e legale.
3. Di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.
4. Di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.
5. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimentio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.
6. Di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorita', debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa.
7. Di rendere noto che chi ne ha titolo puo' chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita' entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.
8. Di considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le localita' in avviamento dalla deliberazione n. 237/00.
9. Di determinare, salvo successiva verifica, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le tariffe relative all'attivita' di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) sulla base di un valore del coefficiente epsilon pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146.
10. Di determinare le tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05;
11. Di prevedere che le tariffe determinate ai sensi del precedente punto 9 e 10, siano applicate per i corrispondenti anni termici.
12. Di prevedere che le societa' di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1° ottobre 2004 da parte della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorita';
13. Di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento:
alla societa' Metaedil S.r.l., con sede in via Francesco Tedesco n. 65 - 83100 Avellino;
alla societa' Edison Per Voi S.p.A., con sede in via Pelosa n. 20 - 35030 Selvazzano Dentro (Padova);
al Ministero dello sviluppo economico con sede in via Molise n. 2 - 00187 Roma;
al comune di Senerchia con sede in viale Castagni - 83050 Senerchia (Avellino);
alla societa' Termoirpinia Energia S.r.l. con sede in via Diaz n. 1 - 83047 Lioni (Avellino);
al curatore del fallimento della societa' Termoirpinia Energia S.r.l., dott. Giovanni Montaperto, corso Umberto I n. 154 - 80138 Napoli.
14. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 18 settembre 2007

Il Presidente: Ortis
 
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