Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3620).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007;
Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticita' a causa dei continui sbarchi;
Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo e l'aggravio delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena funzionalita' delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia del sistema di accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Considerato che risultano esaurite le risorse impiegate nel progetto di utilizzo dei fondi 8 per mille dell'IRPEF 2005, finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario a favore di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo;
Ravvisata pertanto la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire, nell'ottica di un rapido superamento della situazione di emergenza, lo snellimento e l'accelerazione delle procedure relative ai richiedenti asilo, il potenziamento del sistema di accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari e l'urgente esaurimento delle pratiche in istruttoria per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 5 settembre 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di assicurare una maggiore capacita' di ricezione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell'interno e' autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies ad assegnare un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro agli enti locali interessati.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'interno provvede sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 agosto 2007, e, ai fini della rendicontazione delle spese, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 novembre 2005, cosi' come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 27 giugno 2007.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita', appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2.
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assegnare contributi nel limite complessivo massimo di Euro 350.000,00 a favore di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, con le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
 
Art. 3.
1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attivita' connesse all'esame delle istanze di asilo dei stranieri giunti irregolarmente in Italia, il Ministro dell'interno e' autorizzato, con proprio decreto, ad istituire presso le Prefetture-Uffici territoriali di Governo ulteriori Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, fino ad un massimo di tre, in aggiunta a quelle previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. Con il medesimo decreto il Ministro dell'interno definisce, altresi', l'ambito territoriale di competenza delle predette Commissioni.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, alle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina e funzionamento delle Commissioni territoriali di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2005, n. 3425, ed all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2007, n. 3576.
3. La designazione del rappresentante dell'ente territoriale nelle Commissioni di cui al comma 1 e' effettuata, in deroga all'art. 1-quater della citata legge n. 39/1990, dai sindaci dei comuni presso i quali hanno sede le Commissioni medesime, che ne danno comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
 
Art. 4.
1. In deroga al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, al presidente, ai componenti, titolari e supplenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e' riconosciuto un gettone di presenza pari a 100,00 euro lorde per ogni seduta regolarmente convocata.
 
Art. 5.
Il Ministero dell'interno puo' autorizzare, con proprio decreto, il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo e delle Questure ricompresi negli ambiti provinciali in cui hanno sede le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, direttamente coinvolto nell'attivita' istruttoria delle istanze di asilo od in quelle di supporto alle medesime Commissioni territoriali, nonche' il personale in servizio negli Uffici immigrazione delle altre Questure, direttamente coinvolto nella trattazione ed esaurimento delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, fino ad un massimo di 1050 unita', ad effettuare fino a 40 ore di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.
I Prefetti titolari di sede provinciale, nei limiti del contingente di personale e del monte ore assegnati con il decreto ministeriale di cui al comma 1, provvedono all'assegnazione delle quote di ore di lavoro straordinario in funzione delle esigenze degli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo e delle Questure.
 
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in Euro 4.141.000,00, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all'art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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