Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 settembre 2007
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Viterbo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto il precedente decreto adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, in data 29 giugno 2004, n. 14;
Ravvisata la necessita' di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio;
Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonche' le associazioni del movimento cooperativo nella riunione tenutasi il 17 settembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, e' fissata in Euro 13,56.
2. Le tariffe a quintalaggio attualmente vigenti vengono aumentate del 7%, come da tabella allegata.
3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.
4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
25% per lavoro straordinario;
50% per lavoro notturno e festivo;
20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.
5. Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
6. Le tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale e decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Viterbo, 28 settembre 2007
Il direttore provinciale: Aprea
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 18 <----
 
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