Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2007
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5, comma 3, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, e successiva modifica, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000 con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra», al fine di anticipare al 15 ottobre 2007 l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, adottata nella riunione del 27 settembre 2007, con la quale, tenuto conto dell'andamento climatico anomalo che ha portato ad un anticipo della maturazione delle uve, ha espresso, sul piano della generalita', parere favorevole all'accoglimento delle richieste, presentate nelle forme di rito, intese ad ottenere l'anticipo del termine, previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, per l'inizio della vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie di vini che comportano l'appassimento delle uve;
Decreta:
Articolo unico
1. Per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra» possono essere vinificate a partire dal 15 ottobre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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