Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2007
Interventi a favore della piccola pesca costiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;
Visto il Reg. CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
Considerato che e' in corso di pubblicazione il nuovo Regolamento relativo all'applicazione degli aiuti de minimis per il settore della pesca che aumenta il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 istitutivo dell'Unita' per la gestione dell'emergenza mucillagine;
Viste le numerose note pervenute da regioni ed enti locali, amministrazioni statali, e associazioni nazionali delle cooperative della pesca intese a segnalare il manifestarsi di fenomeni di fioritura algale (mucillagine);
Vista la relazione redatta dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) in merito al fenomeno sopra indicato, attestante che dagli accertamenti condotti mediante anche la rilevazione aerea degli spazi di mare interessati sussistono ampie aree ricoperte dal fenomeno mucillagine;
Vista la nota presentata dall'ICRAM alla riunione dell'Unita' per la gestione dell'emergenza mucillagine tenutasi in data 11 giugno 2007 attestante che la zona piu' colpita risulta essere la fascia costiera e gli effetti maggiori hanno riguardato le unita' esercenti la piccola pesca;
Visto il verbale della riunione del 16 luglio della predetta Unita' per la gestione dell'emergenza mucillagine, approvato all'unanimita', che indica quale strumento idoneo per ridurre gli effetti negativi del fenomeno mucillaginoso il Regolamento relativo agli aiuti de minimis, procedendo immediatamente alla corresponsione di contributi a fondo perduto per le unita' abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia iscritte negli uffici marittimi compresi tra Crotone e Pesaro;
Considerato che il predetto fenomeno registrato dai primi giorni di gennaio 2007 ha avuto gravi ripercussioni negative sui redditi delle imprese da pesca;
Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro di tali imprese, nel quadro degli aiuti de minimis consentiti dall'Unione europea, per i danni subiti nel periodo gennaio aprile 2007 a seguito dei predetti fenomeni;
Decreta:
Art. 1.
Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime e' disposta la dotazione di spesa di Euro 2.941.452,00, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 226/2001, quale parziale ristoro per i danni subiti a causa dei fenomeni mucillaginosi riferiti al periodo gennaio aprile 2007.
 
Art. 2.
Per accedere ai contributi di cui al presente decreto, oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 154/2004, gli imprenditori ittici devono essere iscritti nel registro delle imprese di pesca tenuti dalle competenti Capitanerie di porto. Inoltre devono essere armatori di unita' da pesca iscritte in quarta categoria, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale fino 6 miglia dalla costa, munite di numero UE ed iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti.
Sono escluse le unita' abilitate all'esercizio della pesca con il sistema draga idraulica e traino per molluschi.
Per ottenere i contributi le predette unita' devono essere state armate almeno 75 giorni nel corso dell'anno 2006.
 
Art. 3.
Con successivo decreto del Ministero verranno stabilite le modalita' di attuazione e di pagamento degli interventi finanziari in favore dei soggetti indicati al precedente art. 2, determinati per singola unita' produttiva in euro 580 per le unita' iscritte in Compartimenti marittimi delle Marche e dell'Abruzzo e 1300 euro per le restanti unita', iscritte compartimenti indicati al precedente articolo.
Resta ferma la possibilita' di avvalersi del Corpo delle capitanerie di porto per effettuare i predetti pagamenti.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 376
 
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