Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3622).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna»;
Viste le note del 10 aprile e 13 giugno 2007 del presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato, nonche' l'intesa della regione Emilia-Romagna formulata con la nota del 27 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;
Vista la nota n. 34019 del 22 agosto 2007 del Presidente della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2006, n. 3495, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
Vista la nota del 10 agosto 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale, da ultimo, e' stato prorogato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio delle regioni Molise e Puglia fino al 31 dicembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, n. 3574, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 1, comma 1008,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002»;
Vista la nota n. 5321 del 19 aprile 2007 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2007, n. 3603;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006», nonche' l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006;
Visto l'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007;
Vista la nota del 20 settembre 2007 dell'Ufficio territoriale del Governo di Torino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le note del 4 settembre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, del 12 settembre 2007 del presidente della regione Veneto e del 14 settembre del sindaco di Venezia;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
Vista la nota del 27 novembre 2006 del prefetto di Teramo - Commissario delegato;
Vista la nota del 6 dicembre u.s. dell'assessore preposto alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova»;
Vista la nota in data 1° agosto 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' l'intesa della regione Liguria formulata con nota del 10 settembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 24 marzo 2006, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
Vista la nota del 28 giugno 2007 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del Sistema Gran Sasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 2003 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara»;
Vista la nota in data 11 settembre 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione Toscana - Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3544 del 29 settembre 2006, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
Vista la nota n. 15 del 30 agosto 2007 del sindaco di Tolentino - Commissario delegato, nonche' l'intesa formulata dalla regione Marche con nota del 2 ottobre 2007;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 in data 5 marzo 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione»;
Vista la nota del 2 luglio 2007 del commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Stra' nel comune di La Spezia;
Vista la nota n. 117080 del 13 settembre 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione Liguria;
Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006;
Viste le note n. 1404 del 19 giugno 2007 e n. 19979 del 18 settembre del presidente della regione Molise - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale da ultimo e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia;
Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione post-sisma del 12 settembre 2007;
Vista la nota del presidente della regione Molise del 26 settembre 2007;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005;
Vista la nota del 26 marzo 2007 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonche' la nota del 3 ottobre 2007 del presidente della regione Lazio;
Considerato che a seguito della serie di scosse di terremoto di forte intensita' che hanno interessato l'area a largo di Sumatra in Indonesia, vari centri sismologici hanno emesso un allarme tsunami per India (Andamare e Nicobare), Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Kenya, e Sri Lanka, il Ministero degli affari esteri ha ravvisato la necessita' di entrare in contatto con i cittadini italiani presenti, a diverso titolo, nei sopra citati Paesi, per fornire a livello precauzionale indicazioni circa le misure di sicurezza da adottare;
Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;
Vista la nota del 18 settembre dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del 18 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e n. 3617 del 4 ottobre 2007;
Vista la nota del sindaco di Napoli - Commissario delegato del 29 agosto 2007;
Vista la nota del presidente della regione Campania del 3 ottobre 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della provincia di Bologna e' confermato, fino al 31 gennaio 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2005 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dell'evento calamitoso del 14 settembre 2003.
 
Art. 2.
1. In relazione alla situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Catania e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, la regione Siciliana e' autorizzata a predisporre un apposito Piano recante specifici interventi di protezione civile da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 2.286.243,00, si provvede con le risorse finanziarie ancora presenti nella disponibilita' del Commissario delegato - presidente della provincia di Catania di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 2001.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono versate entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato - presidente della regione Siciliana di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002.
 
Art. 3.
1. Nel quadro degli interventi relativi alla messa in sicurezza dell'alveo delle sponde e delle golene del torrente Cellina nell'area interessata dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2006, n. 3495, provvede, in deroga a quanto previsto dall'art. 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a realizzare lungo il predetto torrente i necessari interventi di cui all'art. 242 del sopra citato decreto legislativo, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano o non siano individuabili.
 
Art. 4.
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3574 del 16 marzo 2007 sono destinate ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 secondo l'individuazione e la ripartizione definita dal presidente della regione Puglia - Commissario delegato.
 
Art. 5.
1. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, i presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3598/2007, per la realizzazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente di competenza dei medesimi, sono autorizzati ad utilizzare, anche a titolo di anticipazione, fondi provenienti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, con i poteri di cui all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007.
2. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2007, n. 3603, le parole «le risorse di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «le risorse di cui al comma 3».
 
Art. 6.
1. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 4 agosto 2006 le parole «coinvolti nelle attivita' finalizzate a fronteggiare i predetti eventi» sono soppresse.
2. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 le parole «di euro 100.000,00» sono sostituite con le parole «di euro 180.000,00».
3. E' assegnata all'Ufficio territoriale del Governo di Torino la somma di euro 9.500,00 per le spese sostenute dal comune di Pinerolo per le attivita' inerenti alla manifestazione svoltasi dall'11 al 16 agosto 2007 nel medesimo territorio comunale, con oneri da porre a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 2003 dopo le parole «coordinata e continuativa,» sono aggiunte le parole «per ogni comitato di rientro istituito,».
5. Il terzo periodo dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e' sostituito con il seguente: «regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52 e 55».
 
Art. 7.
1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e' autorizzato a derogare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 241 e 243, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 183, 187, 188, 189, 190, 196 197, 198, 208, 211, 214, 216, 242 e 255, comma 1, Titolo V, parte IV;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.
2. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro quindici giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
3. Qualora il parere di compatibilita' ambientale sia stato espresso su progetto preliminare, la verifica dell'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovra' essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento del progetto definitivo stesso.
4. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 2004 e' soppresso.
 
Art. 8.
1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2006, il prefetto di Teramo Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3542/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato ad avvalersi di un'apposita struttura dal medesimo costituita, e composta fino ad un massimo di tre unita' di personale dell'Ufficio territoriale di Governo di Teramo.
2. Il personale della struttura e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
3. Al Commissario delegato, in ragione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3542/2006 e' riconosciuto un compenso mensile pari al 20% del trattamento economico in godimento.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di un esperto appartenente alla pubblica amministrazione, cui e' corrisposto un compenso su base mensile pari al 20% della retribuzione in godimento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato e presenti nella contabilita' speciale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3452/2006.
 
Art. 9.
1. Per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani, nel comune di Cogoleto, le risorse gia' assegnate al commissario delegato sono ulteriormente integrate della somma di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - fondo unico di investimenti - Cap. 7090/P.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, nel comune di Cogoleto.
 
Art. 10.
1. I poteri conferiti all'ing. Angelo Balducci - Commissario delegato sono confermati fino 31 marzo 2008 per assicurare il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006.
2. Per assicurare la puntuale messa a norma dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, con particolare riferimento al comparto sicurezza e quindi al completamento della compartimentazione antincendio, al Commissario delegato e' attribuita l'ulteriore somma di 500.000,00 euro da trasferire sulla contabilita' al medesimo intestata a valere sul Fondo della protezione civile, da cui e' stata accantonata apposita cifra.
 
Art. 11.
1. Per il proseguimento delle iniziative previste nel piano straordinario predisposto per fronteggiare gli eventi calamitosi che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 7 novembre 2003, e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie pari a Euro 3.858.122,15 a valere sulle economie derivanti dalle ordinanze di protezione civile n. 3276 del 2003 e n. 3311 del 2003.
2. Alla cessazione dello stato di emergenza fissato per il 30 settembre 2007, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
3. Alla data del 1° gennaio 2008 e per le medesime finalita' di cui al comma 1, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, sono trasferite al bilancio regionale in appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 
Art. 12.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticita' determinatosi dall'inquinamento dell'acquedotto nel comune di Tolentino il sindaco del medesimo comune e' confermato, fino al 31 maggio 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3544 del 29 settembre 2006.
 
Art. 13.
1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticita' ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo ed il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2007, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.
 
Art. 14.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre 2008, i poteri commissariali conferiti al Presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 15.
1. Al fine di consentire la prosecuzione dagli interventi di ricostruzione necessari al definitivo superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, il presidente della regione Molise - Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 241, 243 e 244, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37.
 
Art. 16.
1. Per l'espletamento delle iniziative da porre in essere per il definitivo superamento del contesto di criticita' inerente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti il 26 settembre 1997 e' assegnata la somma di 1.000.000,00 di euro al Commissario delegato di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, i cui poteri sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il commissario delegato predispone un apposito Piano di utilizzo delle predette risorse finanziarie da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata la relativa disponibilita' e quanto a euro 500.000,00 a carico del bilancio della regione Lazio. Le predette risorse finanziarie sono trasferite sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
 
Art. 17.
1. Al fine di mettere al riparo i cittadini italiani in vacanza in zone colpite da terremoto a rischio di tsunami le societa' di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri il numero complessivo delle presenze italiane in India, Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Kenya, e Sri Lanka. Le medesime societa' provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza apposito messaggio, il cui contenuto viene concordato con il medesimo Ministero degli affari esteri.
 
Art. 18.
1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 sono aggiunte le seguenti disposizioni a cui il Commissario delegato e' autorizzato a derogare: «articoli 206, 209, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 226 e 227 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni».
 
Art. 19.
1. All'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3617 del 4 ottobre 2007, e' aggiunto il seguente alinea:
legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articoli 1, 2, 3, 4 e 6.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
 
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