Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179
Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attivita' di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 27, commi 1 e 2, e
44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28 dicembre 2005, supplemento ordinario:
«Art. 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di
investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato
e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e
dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di
arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di
quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, secondo criteri di efficienza, rapidita' ed
economicita', dinanzi alla CONSOB per la decisione di
controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori,
esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli
altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza
previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione dell'indennizzo in favore dei
risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori
professionali, da parte delle banche o degli intermediari
finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le
procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato
l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione
dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti;
c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione
dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche
per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire
dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le
azioni di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n.
281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'istituzione di un
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti
delle disponibilita' del fondo medesimo, dei danni
patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano
le attivita' di cui alla parte II del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui
al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e
gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di
risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei
diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare
dell'indennizzo erogato, e facolta' di rivalsa del fondo
stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario
responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio,
in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e
l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la
facolta' di farsi rappresentare in giudizio a norma
dell'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da
propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il
versamento della meta' degli importi delle sanzioni
irrogate per la violazione delle norme di cui alla
lettera a);
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire
dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli
investitori professionali, e determinazione della sua
misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di
attuazione alla CONSOB.».
«Art. 44 (Procedura per l'esercizio delle deleghe
legislative). - 1. Gli schemi dei decreti legislativi
previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve
essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora
il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di novanta giorni.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante
norme in materia di definizione dei procedimenti in materia
di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante il codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riportano i commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art.
6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.».
- Si riporta la lettera r) del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
164:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) - q) (omissis):
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione armonizzate, le Sicav nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;».



 
Art. 2.

Camera di conciliazione e arbitrato

1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato puo' avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennita' di cui all'articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicita' dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.



Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».
- Si riporta l'art. 137 del citato decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica
alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.».



 
Art. 3.

Indennizzo

1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.
3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo gia' stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarita' formale della Consob, ferma l'applicabilita' dell'articolo 825 del codice di procedura civile.



Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 825 del codice di procedura civile:
«Art. 825 (Deposito del lodo). - La parte che intende
fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne
propone istanza depositando il lodo in originale, o in
copia conforme, insieme con l'atto contenente la
convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme,
nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la
sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita'
formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o
annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a
trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo
contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
dell'art. 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta'
del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte
d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la
corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con ordinanza.».



 
Art. 4.

Conciliazione stragiudiziale

1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L'istanza di conciliazione non puo' essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata gia' portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi piu' di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialita', celerita' e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilita' di sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorita' di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalita' di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato puo' designare un diverso organismo di conciliazione, nonche' l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



Nota all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 39 e 40 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di venticinquemila
euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
massimo delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di
calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da
enti privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del
presente articolo, debbono essere allegate al regolamento
di procedura.».
«Art. 40 (Procedimento di conciliazione). - 1. I
regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza
del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento
di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla
quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha
luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di
fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi'
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con
mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza
di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente
dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.
96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il
contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi
a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della
societa' prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza
della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e
sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione
ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il
processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se
l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di
riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a
norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura
civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono
essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo
di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato
processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della
regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».



 
Art. 5.

Arbitrato amministrato dalla Consob

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresi' la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonche' degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresi' le modalita' di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilita', ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilita' degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.
4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed e' ispirato a criteri di economicita', rapidita' ed efficienza. Il lodo e' sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.



Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 34, 35 e 36 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 34 (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie
statutarie). - 1. Gli atti costitutivi delle societa', ad
eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice
civile, possono, mediante clausole compromissorie,
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di
tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita'
di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di
nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla societa'. Ove il soggetto designato
non provveda, la nomina e' richiesta al presidente del
tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.
3. La clausola e' vincolante per la societa' e per
tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e'
oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la
clausola abbia ad oggetto controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola
compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o
soppressive di clausole compromissorie, devono essere
approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.».
«Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale). - 1. La domanda di arbitrato proposta dalla
societa' o in suo confronto e' depositata presso il
registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della
clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di
terzi a norma dell'art. 105 del codice di procedura civile
nonche' l'intervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla
prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma
secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art.
819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia
il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto
previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del
codice di procedura civile, a norma degli articoli 829,
primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la
societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell'art. 669-quinquies del codice di
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri
compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e
del lodo che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.».
«Art. 36 (Decisione secondo diritto). - 1. Anche se la
clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere
secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli
arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo
impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del
codice di procedura civile quando per decidere abbiano
conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando
l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di
delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo
emesso in un arbitrato internazionale.».
- Si riporta l'art. 806 del codice di procedura civile,
inserito nel Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo
VIII (Dell'arbitrato), del medesimo codice:
«Art. 806 (Controversie arbitrabili). - Le parti
possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,
salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere
decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei
contratti o accordi collettivi di lavoro.».



 
Art. 6.

Clausola compromissoria

1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attivita' di investimento, compresi quelli accessori, nonche' i contratti di gestione collettiva del risparmio, e' vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.
 
Art. 7.

Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli
utenti

1. E' fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



Nota all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 137 e 140 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica
alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.».
«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al
tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione
inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di
competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249.».



 
Art. 8.

Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

1. E' istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e' surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e puo' rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
4. La Consob e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facolta' di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.
5. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il versamento della meta' degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo cosi' determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;
b) disciplina le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.



Note all'art. 8:
- L'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, reca la disciplina degli intermediari.
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo, secondo e
decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni:
«Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
(Omissis).
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
(Omissis).».



 
Art. 9.

Norme finali

1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 9
- Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determi-nazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
program-mazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone