Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007
Integrazioni alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 253/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2007;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE);
la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);
il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;
la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/2003);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/2005);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n 73 (di seguito: decreto n. 73/2007);
la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia» (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 11 aprile 2006 (di seguito il decreto 11 aprile 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 marzo 2005, n. 46/05;
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
i chiarimenti in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile pubblicati sul sito internet dell'Autorita';
Considerato che:
le regole di separazione funzionale di cui alla deliberazione n. 11/07 mirano a garantire l'economicita' e la neutralita' della gestione, nonche' un accesso non discriminatorio, alle infrastrutture con l'obbligo di accesso ai terzi, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione della concorrenza;
la legge n. 290/2003 prevede che:
i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;
la legge n. 239/2004 prevede che:
i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
il decreto 21 ottobre 2005 definisce le procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi alle nuove interconnessioni con le reti europee con linee di interconnessione in corrente continua e con linee di interconnessione in corrente alternata;
il decreto 11 aprile 2006 definisce le procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con reti europee di trasporto di gas naturale e ai nuovi terminali di rigassificazione e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione primaria della nuova capacita' di trasporto in Italia;
la concessione dell'esenzione, di cui ai precedenti alinea, e' subordinata, tra l'altro, alla effettiva idoneita' dell'investimento a rafforzare la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, rispettivamente, e che e' previsto che gli oneri dell'investimento siano a carico dei soggetti che lo realizzano e dei beneficiari dell'esenzione;
la deliberazione n. 178/05 ha determinato il metodo di calcolo delle tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di rigassificazione non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi, prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente sostenuto per l'intero terminale;
la deliberazione n. 50/06 ha determinato il metodo di calcolo delle tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi, prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente sostenuto per l'intero sito;
la legge n. 125/2007 di conversione del decreto-legge n. 73/2007 prevede che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente unico S.p.a. di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma;
gli operatori hanno evidenziato l'esigenza di poter addivenire alle finalita' della separazione funzionale con modalita' applicative che consentano un maggiore coordinamento tra l'impresa verticalmente integrata e le societa' titolari delle attivita' sottoposte a separazione funzionale, anche attraverso la presenza di propri rappresentati nei consigli di amministrazione di tali societa';
l'attuale ordinamento giuridico in tema di gruppi di societa' si basa sui principi della distinta soggettivita' e dalla formale indipendenza giuridica delle societa' del gruppo;
agli amministratori di una societa' controllata non puo' essere legittimamente imposto, in nome degli interessi del gruppo, di compiere atti che contrastino con gli interessi della societa' medesima o contro il suo statuto sociale;
Ritenuto opportuno:
definire una modalita' applicativa della separazione funzionale, che consenta alle imprese verticalmente integrate di mantenere il controllo diretto sulle societa' proprietarie delle infrastrutture in regime di esenzione dall'accesso dei terzi e contemporaneamente mantenere una forma obbligatoria di vigilanza interna sul rispetto degli obblighi di accesso non discriminatorio dei terzi per la parte non soggetta ad esenzione;
prevedere che l'ambito di applicazione delle modalita' applicative della separazione funzionale per le infrastrutture in regime di esenzione dall'accesso dei terzi sia ristretto ai soli casi in cui l'esenzione sia esercitata per oltre il 50% della capacita' e che l'attivita' sia gestita in regime di separazione giuridica;
prevedere che anche nelle modalita' applicative della separazione funzionale di cui al precedente alinea, sono garantite forme di vigilanza sulla economicita' delle scelte gestionali e sul rispetto degli obblighi di accesso indiscriminato dei terzi sulla parte non esentata;
prevedere l'istituzione di un garante a cui sono applicate le incompatibilita' e le guarentigie previste dai commi 11.3 e 11.4 della deliberazione n. 11/07, che vigili sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sulla economicita' delle scelte gestionali;
prevedere ai fini della separazione funzionale e della separazione contabile la sostituzione dell'attivita' di vendita a clienti finali con le attivita': «vendita ai clienti liberi» e «vendita ai clienti tutelati»;
prevedere ai fini della separazione contabile la ripartizione delle attivita' di vendita ai clienti tutelati nei comparti:
a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
consentire agli esercenti di ottemperare agli obblighi minimi di separazione funzionale attraverso una modalita' alternativa, opzionale rispetto a quella attualmente prevista. Tale modalita' prevede che l'esercente almeno:
inserisca nello statuto tra le finalita' dei servizi erogati anche quello dello sviluppo concorrenziale domestico e comunitario nel rispetto dell'efficienza e di adeguati livelli di qualita';
costituisca un comitato esecutivo di amministratori o un amministratore delegato cui si applicano le disposizioni relative al gestore indipendente, cui e' delegata l'organizzazione e la gestione dell'attivita' sottoposta a separazione funzionale e che esprime pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione, sulle tematiche gestionali, sull'organizzazione, nonche' sul piano degli investimenti delle medesime attivita';
possa nominare amministratori ai quali non si applicano le incompatibilita' previste per i membri del gestore indipendente, ad eccezione che nei riguardi dei soggetti che operano nelle attivita' di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, e vendita ai clienti finali del gas naturale;
in considerazione delle integrazioni introdotte con il presente provvedimento, differire di sei mesi il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 11/07;

Delibera:

Art. 1.

Integrazioni dell'allegato A alla deliberazione n. 11/07

1.1. All'art. 1, comma 1.1:
le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica»;
le parole «lettere b), c), d), e), k), l), m), n), o) e p)» sono sostituite dalle parole «lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p) e q)».
1.2. All'art. 4, il comma 4.1, e' sostituito dal seguente:
4.1. «Ai fini del presente testo integrato vengono individuate le seguenti attivita':
a) produzione dell'energia elettrica;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
i) attivita' elettriche estere;
j) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;
k) coltivazione del gas naturale;
l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
m) stoccaggio del gas naturale;
n) trasporto del gas naturale;
o) dispacciamento del gas naturale;
p) distribuzione del gas naturale;
q) misura del gas naturale;
r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
u) attivita' gas estere;
v) attivita' diverse da quelle alle lettere da a) ad u).»
1.3. L'articolo 4, comma 4.8 e' sostituito con i seguenti:
«4.8 L'attivita' di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonche' le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente.
4.8-bis. L'attivita' di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti tutelati, nonche' le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente.».
1.4. L'articolo 6, comma 6.6 e' sostituito con il seguente:
«6.6. Per l'attivita' di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07;
b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07.».
1.5. Di seguito all'art. 7, comma 7.4, sono aggiunti i seguenti commi:
7.5. Le attivita' di cui al comma 7.1 non sono soggette agli obblighi di separazione funzionale quando il servizio e' fornito da un soggetto giuridicamente separato, esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi, utilizzando effettivamente l'esenzione su oltre il 50% della capacita' produttiva potenziale.
7.6. L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attivita' di cui al comma 7.1 secondo le modalita' di cui al comma 7.5:
a) predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di cui alla lettera a).
7.7. Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), e' persona dotata di alta professionalita', alla quale si applicano le incompatibilita' e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4, cui e' affidata:
a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso, definiti ai sensi di deliberazioni dell'Autorita', ed al livello di utilizzo della capacita' dell'infrastruttura e sulla economicita' delle scelte gestionali;
b) la responsabilita' di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicita' della gestione, che invia all'Autorita' in formato elettronico entro il 30 giugno di ciascun anno.
7.8. Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), e' tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorita' gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilita' a lui affidate.
7.9. Nel caso in cui il diritto di esenzione di accesso dei terzi ad una infrastruttura scenda al di sotto del 50% della capacita' potenziale, dall'anno successivo l'esercente sara' soggetto agli obblighi di separazione funzionale di cui alla presente parte.
1.6. All'art. 9, comma 9.2, le parole «di cui al comma 4.1, lettera r)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettera s)».
1.7. All'art. 9, comma 9.3, le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica» e le parole «di cui al comma 4.1, lettera g)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere g) e h)».
1.8. All'art. 11, comma 11.2, lettera a), dopo le parole «e il personale con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attivita» sono inserite le parole «salvo quanto previsto al comma 11.5».
1.9. All'art. 11, comma 11.3, lettera a), i e ii, le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica».
1.10. Di seguito all'art. 11, comma 11.4, sono aggiunti i seguenti commi:
«11.5. Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 11, comma 11.2, lettera a), l'esercente puo' prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del gestore indipendente purche':
a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalita' dell'impresa, quanto previsto all'art. 2, comma 2.1 del presente provvedimento;
b) gli amministratori della impresa oggetto di separazione funzionale che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 11.3, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali in attivita' verso le quali e' prevista la separazione funzionale;
c) sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del gestore indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attivita' separata funzionalmente, nonche' per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1, lettera b), punto i.
11.6. La struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera c) puo' assumere la figura di:
a) comitato esecutivo formato da consiglieri di amministrazione diversi dagli amministratori non indipendenti di cui al comma 11.5, lettera b);
b) amministratore delegato.
11.7. Ai consiglieri di amministrazione diversi da quelli di cui al comma 11.5, lettera b), nonche' ai membri della struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera c) si applicano le incompatibilita' e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4.».
1.11. All'art. 16, comma 16.2, lettera e), le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica».
1.12. All'art. 16, comma 16.3 e comma 16.4, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a t) » sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a u)».
1.13. All'art. 17, comma 17.1, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a t)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a u)».
1.14. All'art. 19, comma 19.6, lettera a), le parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a t) «sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a u)».
1.15. All'art. 26, comma 26.1, lettere a) e b), le parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a t)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da a) a u)».
1.16. All'art. 33, comma 33.4, lettere b) e d), le parole «di cui al comma 4.1, lettere b), c), d), e), i), k), l), m), n), o), p) e s)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da b), c), d), e), j), l), m), n), o), p), q) e t)».
 
Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 11/07 e' posticipato al 30 giugno 2008.
2.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2.3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), l'allegato A alla deliberazione n. 11/07, come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.
Milano, 4 ottobre 2007

Il presidente: Ortis
 
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