Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 settembre 2007, n. 185
Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti»;
Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Istituzione del Registro e struttura organizzativa

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:
a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e
della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175, supplemento ordinario.
«Art. 13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore
di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce,
all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse,
adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti
urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta
separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la
possibilita' di riconsegnare al distributore
l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla
salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un
uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di
esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato
4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento
abusivo di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia
dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e'
prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di
cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il
punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o
l'esposizione di materiale informativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di
segreto industriale, il produttore di apparecchiature
elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri
di reimpiego, degli impianti di trattamento e di
riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto
elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di
trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa
sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette
informazioni indicano i diversi componenti e materiali
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si
trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella
misura in cui cio' e' necessario per consentite ai centri
di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di
riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente
decreto.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005,
riportano, a cura e sotto la responsabilita' del
produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una
indicazione che consenta di identificare lo stesso
produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto
simbolo indica, in modo inequivocabile, che
l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il
13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta
separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle
disposizioni comunitarie, le modalita' per
l'identificazione del produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui
al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla
funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto
in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul
foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art.
14, con cadenza annuale e con le modalita' da individuare
ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantita' e le
categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto
industriale, nonche' le indicazioni relative alla garanzia
finanziaria prevista dal presente decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature
elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n.
185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui
al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le
quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede
l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli
obblighi previsti all'art. 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui
all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione
delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di
costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per
l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi
condizioni operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa
i consumatori su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione
affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta
dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di
trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel
riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.».
«Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al
trattamento dei RAEE). - 1. Al fine di controllare la
gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui
all'art. 10, comma 1, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi
di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12,
che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2.
All'interno di tale registro e' prevista una sezione
relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il
finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle
indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo'
immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito
di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito
dall'art. 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il
codice di attivita' non individui esplicitamente la natura
di produttore di AAE, anche lo specifico codice di
attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema
attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di
finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente
decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato
di cui all'art. 15 l'elenco delle imprese identificate come
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
sulla base dei codici di attivita'.».
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e
Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui
all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle
Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato
elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul
mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono
tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13,
commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla
lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa
lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di
recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le
relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche
della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di
funzionamento sono a carico dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle
quote di mercato come individuate allo stesso comma 1,
lettera c), e' composto da sei membri, di cui due designati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro
delle attivita' produttive, con funzione di vicepresidente,
uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza
Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il
suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e',
altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla
gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il
Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed
elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999",
inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali
di consumo che sono parte integrante del prodotto nel
momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate": le apparecchiature di cui alla lettera a) che il
detentore consegna al distributore al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente,
affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene,
il possibile reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettere a) e b);
d) "prevenzione": le misure volte a ridurre la
quantita' e la nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei
materiali e delle sostanze che li compongono;
e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i
loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il
quale le apparecchiature erano state originariamente
concepite, compresa l'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla
loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori,
ai riciclatori o ai fabbricanti;
f) "riciclaggio": il ritrattamento in un processo
produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia;
g) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante
incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con
recupero del calore;
h) "recupero": le operazioni indicate all'allegato C
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato
B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) "trattamento": le attivita' eseguite dopo la
consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono
tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli
inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione,
recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del RAEE;
m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed
elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e'
considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio
nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel
ambito di un'attivita' professionale e ne opera la
commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e'
produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini
del presente decreto non e' considerato produttore chi
fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma
di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) "distributore": soggetto iscritto nel registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita'
commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od
elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo
analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati
dai nuclei domestici;
p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle
attivita' amministrative ed economiche, diversi da quelli
di cui alla lettera o);
q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 13 agosto 2005;
r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i
preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa
vigente;
s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o
accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita' di trasferimento della
proprieta' di tale apparecchiatura;
t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e
strutture per la raccolta separata ed il deposito
temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica
amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento
e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee
dei RAEE presso i centri di raccolta.».
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo n. 151 del 2005 si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, e'
il seguente:
«Art. 10 (Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei
domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di
trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6,
nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli
articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei
domestici e' a carico dei produttori presenti sul mercato
nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi,
in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata
in base al numero di pezzi ovvero a peso, se
specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di
apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I
produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi
collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature
rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al
13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente
all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
distributore indica separatamente all'acquirente finale il
prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello
individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono
superare le spese effettivamente sostenute per il
trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli
obblighi del presente art. anche per quanto riguarda le
apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede
l'acquirente delle stesse, secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a
livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di
apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto
5 dell'allegato 1A e' a carico dei produttori
indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dall'origine domestica o
professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «1. Il
finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri
istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE
provenienti da nuclei domestici derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore
che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul
mercato a partire dalla predetta data. Il produttore
adempie al predetto obbligo individualmente ovvero
attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto
adeguato.».
- Il comma 4, dell'art. 12, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «4. Il
produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2
individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
collettivo o misto adeguato.».



 
Art. 2.

Modalita' di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel
Registro

1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT.
2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7.
3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.

Iscrizione dei produttori al registro

1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.
3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1.
4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.
5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:
a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione e' su base individuale o collettiva;
e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;
f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.
7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione.
8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
«Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di
recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e
28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle
prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano
gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della
domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dal presente decreto, la provincia competente per
territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti
in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di
trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i
tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque
non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle
more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In
caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini
stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano,
entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione
prevista al comma 2 dello citato art. 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il
finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'art. 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il
finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'art. 10, comma 1.».
- Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
all'art. 1.
- L'allegato 1A del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
«Allegato 1A (art. 2, comma 1) Categorie di
apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto.
1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il
tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati e infettati.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.».
- L'allegato 1B del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
«Allegato 1B (art. 2, comma 1) Esempi di prodotti che
devono essere presi in considerazione ai fini del presente
decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.
L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo.
1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli
fissi di grandi dimensioni).
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per
riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti
dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle
attivita' produttive.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e
l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
2.1 Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria,
macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare,
pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri
apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande
utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o
sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e
apparecchiature per misurare, indicare e registrare il
tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
Valutazione in peso ai fini della determinazione delle
quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare,
elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi
elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o
apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre
informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o
riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai
fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi
dell'art. 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita',
comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta
pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa
pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare,
smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare,
perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti
analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o
rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere
o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con
altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di
giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e
lo sport.
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili.
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,
canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o
elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in
vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire,
monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o
disabilita'.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione
ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati
in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per
la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica
di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo
di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente
meccanici.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 12 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
«Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui
all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema
organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in
particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre
2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4
kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita',
l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in
altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di
tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica
del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed
al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle
lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b),
i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono
organizzare e gestire, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei
domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo'
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi
lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono
avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a),
previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri
sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono
in loro nome.».
«Art. 11 (Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005
provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento
delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di
recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di
cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei
domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e'
a carico del produttore che ne assume l'onere per i
prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla
predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo
individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
collettivo o misto adeguato.
2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione
dei RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel
momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica
e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria,
secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno
1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti, che non
comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per
la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e
delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di
cui al comma 1, il produttore non puo' indicare
separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i
relativi costi di raccolta, di trattamento e di
smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante
comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di
cui all'art. 10, comma 3.».
«Art. 12 (Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE professionali). - 1. Il finanziamento
delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento,
di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di
cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati
da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore
che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul
mercato a partire dalla predetta data.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di
trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei
RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto
2005 e' a carico del produttore nel caso di fornitura di
una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in
sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito
alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita
ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono
equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura
ritirata sia superiore al doppio del peso
dell'apparecchiatura consegnata.
4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1
e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un
sistema collettivo o misto adeguato.
5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione
dei RAEE professionali di cui al comma 1, il produttore
costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura
elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata
garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1
della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita'
equivalenti definite con il decreto di cui all'art. 11,
comma 2.
6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei
domestici possono sottoscrivere accordi volontari che
prevedono modalita' alternative di finanziamento della
gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate
le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».



 
Art. 4.

Variazione dei dati di iscrizione al Registro

1. I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.
 
Art. 5.

Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
2. L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalita' telematica.



Nota all'art. 5:
- I commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono i seguenti:
«3. Gli oneri relativi alla attivita' di monitoraggio
di cui all'art. 9, comma 5, nonche' quelli relativi alla
istituzione del registro di cui all'art. 14 ed al
funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico
dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli
oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di
versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti
locali interessati, sono determinate le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le
relative modalita' di versamento.».



 
Art. 6.

Comunicazione annuale dei produttori

1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.
2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:
a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle
premesse.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per
la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- L'Allegato 1A del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
- L'Allegato 1B del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 7.

Modalita' di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi
collettivi

1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;
c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
1. RAEE domestici storici
2. RAEE professionali storici
3. RAEE domestici nuovi
4. RAEE professionali nuovi
5. RAEE illuminazione
2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1.
3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalita' di cui all'articolo 6.



Note all'art. 7:
- L'Allegato 1A del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
- L'Allegato 1B del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.



 
Art. 8.

Accesso ai dati

1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.



 
Art. 9.

Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di
competenza dei sistemi collettivi

1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51.
2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.
4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 10.

Compiti del centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.
2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneita' a livello territoriale dell'intervento;
b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;
d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
e) ottimizza uniformando le relative modalita' e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento;
f) assicura la tempestivita' nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;
g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attivita' e lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni, purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.
L'art. 187, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., e' il
seguente:
«Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di
rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta
del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri
rifiuti, sostanze o materiali puo' essere autorizzata ai
sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano
rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al
fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art.
178, comma 2.».
- L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
- L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' il seguente:
«Art. 9 (Recupero dei RAEE). - 1. Entro la data di cui
all'art. 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono
in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul
territorio nazionale, su base individuale o collettiva,
sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata
ai sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in
materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi
interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono
calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al
comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE
avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10
dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno
all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4
dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno
al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6,
7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari
almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una
percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di
materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio
per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose
fluorescenti una percentuale di reimpiego e di riciclaggio
di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80%
in peso di tali sorgenti luminose.
3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE
annotano, su apposita sezione del registro di cui all'art.
12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997,
suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso
dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro componenti,
dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I
titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di
RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso
dei RAEE, nonche' dei loro componenti, dei loro materiali o
delle loro sostanze, ed in uscita le quantita'
effettivamente recuperate.
4. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero
dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE
trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al
recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione
ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a
tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla
stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando
la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso
o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il
Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati
relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi
relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla
base delle quote di mercato di cui all'art. 15, comma 1,
lettera c).
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di
recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformita' alle
decisioni intervenute in sede comunitaria.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con decreto di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per
gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a
promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di
riciclaggio e di trattamento.».



 
Art. 11.

Organizzazione del Centro di coordinamento

1. Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso.
3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.
4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento.
 
Art. 12.

Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto.
2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.
 
Art. 13.

Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 15, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 14.

Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.



Nota all'art. 14:
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 15.

Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo.
2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche.
3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 5.



 
Art. 16.

Regime transitorio di avvio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attivita' previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti.
2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:
a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;
b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attivita' di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sara' destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste;
c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sara' ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo.
5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e' assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.
- L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.



 
Allegato 1
(articolo 9, comma 3 e articolo 10
comma 2, lettere a e h)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.
 
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