Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Jedynasty Hanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei chimici.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza dell sig. ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo - Sezione A - e l'esercizio della professione di «chimico» in Italia;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Magister Inzynier, Biotechnologia» conseguito presso il Politecnico «Gdanska» a Gdansk-Wrzeszcz (Polonia) il 30 giugno 2005;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 giugno 2007;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata», come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorita' competente polacca;

Decreta:

Alla sig.ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione A.
Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: Papa
 
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