Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 195
Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'articolo 2428 del codice civile;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-ter) e' aggiunta la seguente:
«w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea.».
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' soppressa.
3. L'articolo 92 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 92.
Parita' di trattamento

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.
3. La Consob detta con regolamento, in conformita' alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilita' dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.».
4. Dopo l'articolo 113-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 113-ter.
Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la societa' di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta societa' ai sensi dell'articolo 64, comma 1.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.».
5. Al comma 5 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «soggetti indicati nel comma 1,» sono inserite le seguenti: «agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine,».
6. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «richiedere agli emittenti quotati,» sono inserite le seguenti: «agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine,».
7. L'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 2, le parole: «una societa' con azioni quotate» sono sostituite dalle seguenti: «un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine»;
b) al comma 3, le parole: «Le societa' con azioni quotate» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine»;
c) al comma 4, dopo la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti:
«d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.».
8. La rubrica della Sezione V-bis del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Informazione finanziaria».
9. All'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Lo statuto», sono inserite le seguenti: «degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.».
10. Nella sezione V-bis del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 154-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 154-ter.
Relazioni finanziarie
1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della societa' di revisione, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:
a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».
11. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 115» sono sostituite dalle seguenti: «, 115, 154-bis e 154-ter»;
b) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
comunitaria 2005», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 dell'8 febbraio 2006, S.O. Si riporta il testo degli
articoli 1 e 3:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1, non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2428 del codice civile:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "testo unico bancario" (testo unico bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e Direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e Direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e Direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore a euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti i valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente
alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2,
lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti
finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e
delle societa' di gestione). - 01. La Consob, con proprio
regolamento, individua gli adempimenti informativi delle
societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo
riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e alla tutela degli investitori e in
conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i
requisiti generali di organizzazione delle societa' di
gestione dei mercati regolamentati.
1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e predispone e mantiene
dispositivi e procedure efficaci per il controllo del
rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di
ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di
obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da
soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea,
dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni
quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni
di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa
finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di
ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari
ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare
il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti
supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
(soppressa);
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c),
secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione
di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se,
sulla base degli elementi informativi diversi da quelli
valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla
societa' di gestione nel corso della propria istruttoria,
ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui
all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per
regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato.
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario
risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita'
competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e'
ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati
membri della decisione di sospensione o esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della
comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi
del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono
adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli
interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento
del mercato, la Consob richiede la sospensione o
l'esclusione di uno strumento finanziario dalle
negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui
tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione o esclusione da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li
controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le
informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che
riguardano direttamente detti emittenti e le societa'
controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalita' e i termini di comunicazione delle informazioni,
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite
alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
individuare compiti da affidarle per il corretto
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la
propria responsabilita', ritardare la comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti,
nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione
rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un
patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con
le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l'informazione del pubblico. In caso di
inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del
soggetto inadempiente.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,
con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico
delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa
derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione
sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere
anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, devono
comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua
con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi
in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente
nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo
del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti,
nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai
soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi
controllate, la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'art. 187-octies;
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono
essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei sfiducianti».
- Si riporta il testo dell'art. 120 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del capitale in una societa' per azioni
non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata,
anche estere, ne danno comunicazione alla societa'
partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei
commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal
comma 3 possono avere carattere periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate».
- La parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998
reca la rubrica: «Disciplina degli emittenti»; il relativo
titolo III reca la rubrica: «Emittenti»; il capo II del
predetto titolo III reca la rubrica: «Disciplina delle
societa' con azioni quotate».
- Si riporta il testo dell'art. 154-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato, dal
presente decreto:
«Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
al mercato, e relativi all'informativa contabile anche
infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul
bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestione comprende
un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione nonche' della situazione dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art.
154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa».
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) n. 1606/2002, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
- Si riporta il testo dell'art. 193 del decreto
legislativo 14 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115,
154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'art.
115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
delle relative disposizioni applicative. Se le
comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione
prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della
persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista.
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di
attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti
autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di
diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il
ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120,
commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione
che violano le disposizioni contenute nell'art. 162,
comma 3.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.»



 
Art. 2.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile e' abrogato.
2. Le disposizioni degli articoli 154-bis, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 9, del presente decreto, e 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima attuazione, la Consob emana i provvedimenti previsti dal presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Fino all'attuazione dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalita' di diffusione delle informazioni regolamentate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 2:
- L'art. 2428 del codice civile, abrogato dal presente
decreto recava: «(Relazione sulla gestione).».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone