Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Tahiraj Rezarta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Tahiraj Rezarta, nata il 7 giugno 1976 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l'Universita' degli studi di Elbasan «Aleksander Xhuvani» in data 28 luglio 1999;
Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'ordine degli avvocati «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 13 settembre 2007;
Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 31 marzo 2005, rinnovato in data 17 ottobre 2006 con validita' fino al 31 ottobre 2007, per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Tahiraj Rezarta, nata il 7 giugno 1976 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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