Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 6 novembre 2007, n. 211
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2006, supplemento ordinario n. 24.



 
Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, le parole: «640.787.000 euro» e «10.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «625.707.000 euro» e «11.500 milioni di euro».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 298 del 2006, cosa come modificato
dalla presente legge:
«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti,
rispettivamente, in 625.707. 000 euro, 1.600 milioni di
euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e 11.500
milioni di euro.».



 
Art. 3.
Stato di previsione del Ministero dell'interno
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, e' inserito il seguente:
«4-bis. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della gia' citata
legge n. 298 del 2006, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per
l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile" dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 2007 sono riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per
le spese relative all'educazione fisica, all'attivita'
sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento
di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e
"Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 2007.
3. Nell'elenco n. 1 , annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di
pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento
della pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2007, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all'art. l della legge 12 dicembre
1969, n. 1001, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti
locali.
4-bis. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge
27 dicembre 2006, n, 296, al fine di ridurre il costo a
carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni
di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del
2006.
5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici
di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese,
relative all'anno finanziario 2007, in conformita' degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'interno (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del
Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno finanziario 2007, conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.».



 
Art. 4.
Allegati
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base ed alle funzioni obiettivo individuate per il 2007 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1679):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Padoa Schioppa) il 29 giugno 2007.
Assegnato alla commissione 5ª (Bilancio), in sede
referente, il 3 luglio 2007, con parere delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, e
questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 2 agosto 2007;
11-19-20-25 e 27 settembre 2007.
Relazione scritta annunciata il 26 settembre 2007 (atto
n. 1679-A) relatore sen. Legnini.
Esaminato in aula il 18, 26 e 27 settembre 2007; 2-17
ottobre 2007 ed approvato il 18 ottobre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3170):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 19 ottobre 2007 con
pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, il 23-24 e 25 ottobre
2007.
Esaminato in aula il 29 ottobre 2007 ed approvato il
30 ottobre 2007.
 
Allegato

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