Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2007
Modificazioni allo statuto e al regolamento generale di Ateneo.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Pavia, emanato con decreto del rettore del 12 settembre 1996, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento generale dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto del rettore del 22 luglio 1999, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'11 e del 19 giugno 2007, con le quali sono state proposte modificazioni agli articoli 35 (elezione del preside), comma 5 e 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e all'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo;
Esperito il controllo di legittimita' e di merito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la ministeriale prot. 2521 del 9 ottobre 2007, con la quale il MIUR ha espresso parere favorevole in ordine alle modificazioni sopraccitate;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 35 (elezione del preside), comma 5, 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e l'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo risultano modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla pubblicazione dello stesso nell'albo ufficiale dell'Universita'.
Pavia, 11 ottobre 2007
Il rettore: Stella
 
Allegato 1 Art. 35, comma 5 dello statuto di autonomia.
5. Il preside dura in carica tre anni e puo' essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facolta' gia' esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni. Art. 79, comma 4 dello statuto di autonomia.
4. Tutti i mandati elettivi non possono essere assunti per piu' di due volte consecutive, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 35, comma 5. Art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo.
5. Il preside dura in carica tre anni e puo' essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facolta' gia' esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni.
 
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