Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Genovese Silvia Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Genovese Silvia Isabel nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 novembre 1959, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 26 dicembre 2000;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de salud y ambiente» dal 10 maggio 2001 matricola n. 30391;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pordenone rinnovato in data 7 settembre 2005, con scadenza il 14 settembre 2010 per motivi famigliari;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Alla sig.ra Genovese Silvia Isabel nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 novembre 1959, cittadina argentina, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 18 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa
 
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