Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2007, n. 217
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» ed in particolare l'articolo 117, comma 2, lettera m);
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ed in particolare l'allegato III;
Visto il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un articolato coordinato del citato decreto 21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute dell'11 gennaio e 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, e' sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca).
2. E' ammessa la presenza, in quantita' di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.
3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dell'Allegato II».



Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (G.U.U.E.).

Note alle premesse :

- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n.
338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il
seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossi-dabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni.».
- Il decreto ministeriale 18 giugno 1979 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
3 luglio 1979.
- Il decreto 7 agosto 1987, n. 395 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
28 settembre 1987.
- Il decreto 18 gennaio 1991, n. 90 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
20 marzo 1991.
- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE), e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 13 luglio 1993.
- Il decreto 15 luglio 1993, n. 322 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
25 agosto 1993.
- Il decreto 24 febbraio 1995, n. 156 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
5 maggio 1995.
- Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209
(Regolamento concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE), e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996;
- Il decreto 1° dicembre 2000, n. 411 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del
15 gennaio 2001.
- Il decreto 30 maggio 2001, n. 267 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
6 luglio 2001.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibe-razione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica autorizzando l'esercizio della podesta'
regolamentare del governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare nonne contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 27-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973, inserito con l'articolo 1 del decreto 18 gennaio 1991, n. 90 e come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto 15 luglio 1993, n. 322 e dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 24 febbraio 1995, n. 156, e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almeno tre strati di cui:
uno strato detto "copertura", che puo' essere patinato e stampato;
uno strato intermedio detto "centro";
uno strato detto "retro"; destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
camomilla, te' ed erbe infusionali;
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
cereali tostati;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
frutta secca con guscio;
legumi freschi con baccello;
legumi secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
sale da cucina o da tavola;
zuccheri sotto forma solida.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito "retro".
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m2.
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nel-l'Allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973».
 
Art. 3.
1. L'articolo 28 del decreto 21 marzo 1973, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28. - 1. Il controllo analitico dell'idoneita' all'impiego delle carte e dei cartoni di cui ai precedenti articoli viene effettuato secondo le modalita' indicate nella sezione 6 dell'Allegato IV».
 
Art. 4.
1. L'articolo 29 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito riportato:
«Art. 29. - 1. Chi effettui l'accoppiamento di carte e cartoni con altre carte e cartoni o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto, e' tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dell'Allegato II».
 
Art. 5.
1. L'articolo 30 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito riportato:
«Art. 30. - 1. Al fine di assicurare l'adesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, e' consentito l'impiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in contatto con alimenti».
 
Art. 6.
1. L'articolo 31 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto 30 maggio 2001, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla "Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".
2. Il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I citato nella sezione C del decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi 1'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non puo' essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.
4. E' consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici" all'allegato II - Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte A del decreto 21 marzo 1973 e successive modifiche, in quantita' non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o in combinazione».
 
Art. 7.
1. L'articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito riportato:
«Art. 32. - 1. Con le modalita' precisate dall'articolo 8, per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa».
 
Art. 8.
1. L'articolo 33 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1979, e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente capo IV sono ammesse all'impiego in contatto con alimenti subordinatamente all'osservanza delle norme previste nel capo I del presente titolo.
2. Le carte e cartoni, nonche' gli oggetti con essi formati, paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall'allegato II, sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati.
3. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e cartone e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche».
 
Art. 9.
1. Nell'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, sono aggiunte le seguenti voci con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
«Ammonio bromuro, soluzione acquosa al 35%. Dose massima di impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come componente in prodotti biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a condizione che sulla carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato come Cl2, non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;
Sale acetico del copolimero di perfluoroalchiletilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e liporepellente nel trattamento di carte e cartoni; in quantita' non superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in superficie; in quantita' non superiore all'1,25% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta».



Nota all'art. 9:
- L'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI; Parte B
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, reca l'elenco dei
coadiuvanti tecnologici di lavorazione.



 
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 38 del decreto 21 marzo 1973 citato in premessa, e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' nella Turchia».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377
 
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