Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 novembre 2007
Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di euro 27.000.000,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
Visto l'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stanzia, per l'esercizio finanziario 2007, l'ammontare di euro 27.000.000,00 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro, con il calcolo del 60% dello stanziamento, e, per il restante 40%, dei residenti di eta' superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego;
Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;
Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2005», tav. 2.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;
Visto che la rilevazione di cui ai suddetti dati statistici non riporta la situazione relativa alle nuove province della regione Sardegna di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastria e Olbia-Tempio;
Ritenuto pertanto necessario prevedere, per l'annualita 2007, un importo forfetario pari a euro 400.000,00 complessive, da ripartire in parti uguali, tra le suddette Province di recente istituzione;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006, recante la nuova disciplina del collocamento della gente di mare a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 297/2002, in base al quale vengono ridefinite le procedure di tale tipologia di collocamento e nel contempo gli Uffici di collocamento della gente di mare operanti presso le Capitanerie di porto vengono posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato pertanto che, ai sensi del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, gli uffici di collocamento della gente di mare dovranno assicurare le funzioni di cui al decreto legislativo n. 181/2000 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297/2002 e, in particolare, provvedere alla registrazione dei lavoratori, alla predisposizione della scheda anagrafica per ciascuno, alla ricezione della dichiarazione di disponibilita' la lavoro dei lavoratori del settore e alla diffusione in ambito nazionale avvalendosi dei servizi della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' alla predisposizione di una apposita Borsa del lavoro marittimo;
Tenuto conto della necessita' di individuare e attuare forme di integrazione e cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, che operano sul territorio, e uffici di collocamento della gente di mare, operanti presso le Capitanerie di porto, come individuate ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto quindi di destinare alle Province dove operano le suddette Capitanerie di porto una quota delle risorse finanziarie dell'annualita' 2007, pari a complessivamente euro 500.000,00, ripartite secondo le necessita' di potenziamento delle funzioni del collocamento della gente di mare e per il raccordo con i servizi per l'impiego che attuano sul territorio l'incontro domanda e offerta di lavoro ed erogano i servizi connessi a tale funzione;
Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dallaConferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 ottobre 2007 sulla proposta di ripartizione delle risorse per l'anno 2007, tra le regioni e le province, per il potenziamento dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.
Tenuto conto di quanto indicato in premessa, lo stanziamento di euro 27.000.000,00, relativo all'annualita' 2007, destinato al potenziamento dei servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 1165, legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e' ripartito tra le regioni e le province autonome, con attribuzione diretta alle province, come da tabella allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
Per la Regione siciliana l'erogazione sara' effettuata alla Regione stessa che dovra' destinare le risorse finanziarie alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata.
 
Art. 2.
Sara' cura del Ministero del lavoro e previdenza sociale, avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, monitorare, con l'UPI e le Regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2008 alla Conferenza Unificata un quadro dei risultati conseguiti.
 
Art. 3.
Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie pari a euro 51.645.690,00, stanziate per l'annualita' 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 1165, legge n. 296/2006.
 
Art. 4.
La spesa di euro 27.000.000,00 gravera' sul capitolo 7202-Occupazione dell'esercizio finanziario 2007 e sara' impegnata dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2007

Il direttore generale: Menziani
 
Allegato

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