Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 13 novembre 2007
Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificati dall'art. 1, commi 385 e 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'art. 59, comma 7-bis, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del direttore dell'Agenzia del territorio, recante: «Modalita' di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni, in coerenza con l'art. 37, comma 54, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, concernente la costituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: Comitato)»;
Acquisito il previsto concerto del Comitato, formalizzato con nota prot. n. 8358 del 5 settembre 2007;
Considerato che in data 30 ottobre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l'intesa sul presente provvedimento, previo avviso favorevole dell'ANCI e delle regioni, con la seguente raccomandazione di queste ultime, condivisa dai rappresentanti dell'ANCI ed accolta dai rappresentanti dell'Agenzia del territorio: «nelle regioni che hanno attivato il Sistema di cooperazione applicativa SPCoop (Sistema pubblico di connet-tivita' e cooperazione), per il colloquio attraverso la rete regionale con gli enti locali e con gli enti della pubblica amministrazione centrale secondo le specifiche tecniche emanate dal CNIPA nel 2005, il collegamento per il colloquio tra Agenzia del territorio e singoli enti avverra' preferibilmente attraverso la rete regionale. Il collegamento in cooperazione applicativa e' attivato secondo lo schema di accordo di servizio SPCoop per l'interscambio dei dati catastali che viene definito dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso il Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le regole tecnico economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni ai sensi del comma 7-bis dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La base dei dati catastali, che rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, e' costituita dall'insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalita' dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale.
3. La base dei dati catastali di cui al comma 2 e' resa disponibile alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalle stesse delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.
 
Art. 2.

Accesso telematico

1. Le pubbliche amministrazioni accedono ai servizi di interscambio delle informazioni catastali, previa sottoscrizione di specifica convenzione conforme allo schema allegato al presente decreto (allegato A), ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le tipologie dei servizi di cui al comma 1 e i relativi livelli di servizio sono definite nell'allegato B e pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio e del Comitato. L'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l'aggiornamento con cadenza periodica.
3. Le pubbliche amministrazioni convenzionate possono avvalersi, per l'accesso ai servizi d'interscambio, di altra pubblica amministrazione, ovvero di altro soggetto delegato o incaricato, previa comunicazione all'Agenzia del territorio.
 
Art. 3.

Oneri economici

1. L'accesso alla base dei dati catastali e' consentito senza alcun onere.
2. Sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.
3. Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 si applicano le regole della riusabilita' del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.
4. L'Agenzia del territorio comunica annualmente al Comitato l'elenco dei servizi specifici erogati, anche al fine di aggiornare le tipologie di cui all'art. 2, comma 2.
5. Le regole tecnico economiche di erogazione dei servizi di cui al precedente comma 2 del presente articolo sono definite mediante atti aggiuntivi alla convenzione di accesso telematico alla base dei dati catastali di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 4.

Utilizzo dei dati catastali

1. La base dei dati catastali e' resa accessibile esclusivamente quando l'utilizzazione del dato e' necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.
2. La pubblica amministrazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 2, attesta che la fruizione della base dei dati catastali e' necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.
3. L'accesso e l'utilizzo e' consentito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutiliz-zazione dei dati e delle informazioni catastali, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, le pubbliche amministrazioni non possono cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti.
5. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati catastali all'interno dei propri sistemi informativi per lo svolgimento, anche in forma associata, dei compiti istituzionali, nonche' integrarli, sotto la propria responsabilita', all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.
 
Art. 5.

Conservazione e custodia dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
 
Art. 6.

Regole tecniche per l'accesso

1. Le regole tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali sono definite nell'allegato B del presente decreto.
2. Al fine di assicurare l'adeguamento rispetto all'evoluzione tecnologica ed alla normativa di settore, l'allegato B e' aggiornato con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato. Il primo adeguamento, connesso alla diffusione del Sistema pubblico di connettivita', e' effettuato entro il 31 dicembre 2008.
 
Art. 7.

Titolarita' dei dati

1. L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema pubblico di connettivita', ha la facolta' di variare i contenuti della base informativa e le modalita' d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2.
2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in coerenza con quanto definito dalla convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualita', le pubbliche amministrazioni che accedono ai dati di cui all'art. 1 rendono disponibile, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato cosi' come previsto all'art. 2, comma 3, l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbiano la titolarita', attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita'.
 
Art. 8.

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni aventi ad oggetto i servizi di interscambio, stipulate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla circolare del direttore dell'Agenzia del territorio n. 7 del 15 dicembre 2006 rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti, fino alla durata massima prevista all'art. 12 dell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
Allegati

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