Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 31 ottobre 2007
Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
Tenuto conto che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato;
Ritenuto necessario aggiornare le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi di cui al citato decreto 22 luglio 1991, alla luce delle normative internazionali sopraccitate, nonche' disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei succitati carichi solidi alla rinfusa;

Decreta:

Art. 1.
1. Le «Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi» allegate al decreto 22 luglio 1991, citato in premessa, sono abrogate e sostituite dalle norme di cui all'Allegato I al presente decreto.
2. Sono approvate le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa, di cui all'Allegato II al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2007

Il comandante generale: Pollastrini
 
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