Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2007
Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8. (Ordinanza n. 3629).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8;
Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al grande evento, nonche' di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Viste le note del 26 luglio e del 12 ottobre 2007 del Ministero degli affari esteri;
Vista la nota della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2007;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato e provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate al grande evento che si svolgera' dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; provvede altresi' alla definizione ed all'attuazione degli interventi di realizzazione, di allestimento e adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate al Vertice del G8, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per l'organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata sicurezza, accoglienza, mobilita' e informazione ai partecipanti alla occasione stessa ed alle connesse manifestazioni.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di tre soggetti attuatori, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, di cui uno nominato sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri individuati rispettivamente su proposta del Ministero degli affari esteri e della regione autonoma della Sardegna.
3. Il Commissario delegato adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti.
4. Il Commissario delegato provvede, altresi', ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, citato in premessa.
5. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate nell'ambito del summit e negli eventi ad esso collegati assunte, nonche' delle conseguenti ricadute sull'economia nazionale ed internazionale.
 
Art. 2.
1. Al fine di definire le linee strategiche relative al «grande evento» e' istituito, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il «Comitato di coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice G8», presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente della regione autonoma della Sardegna, dal Commissario delegato, da un rappresentante nominato del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi, dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, da tre rappresentanti nominati dal Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti nominati rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, da uno nominato rispettivamente dal Ministero dell'economia e finanze e dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato medesimo possono essere invitati altri soggetti opportunamente individuati in relazione agli argomenti da trattare.
2. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi infrastrutturali da realizzare nell'isola La Maddalena e per assicurare la piu' proficua organizzazione dell'evento anche in un ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'isola e' istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», presieduta dal presidente della regione autonoma della Sardegna e composta da un rappresentante nominato del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi, dal prefetto di Olbia-Tempio, dal presidente della provincia di Olbia-Tempio, dal sindaco dell'isola La Maddalena, da un rappresentante nominato rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della protezione civile e dal Dipartimento degli affari regionali, dal Direttore generale del Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' dal Capo del Compartimento marittimo di «La Maddalena» Alle riunioni della Commissione generale di indirizzo, il cui compito sara' di fornire indicazioni e suggerimenti al Commissario straordinario, e che si riunira' almeno con cadenza trimestrale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura di missione denominata «Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8», composta da personale del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', eventualmente, da personale civile e militare dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di trenta unita', individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente, dieci contratti a tempo determinato, la cui durata non puo' superare il termine di durata del «grande-evento», sulla base di una scelta di carattere fiduciario.
3. In relazione alle necessita' connesse con l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di dieci unita' a esperti, interpreti e consulenti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui almeno uno scelto tra magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo.
4. Il personale della struttura svolge la propria attivita' sia presso gli Uffici del Dipartimento della protezione civile di Roma che presso le strutture che saranno appositamente allestite nell'isola La Maddalena.
 
Art. 4

1. Per il compimento dell'attivita' di preparazione e negoziazione dei documenti che verranno sottoposti dalla Presidenza italiana all'approvazione dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice G8 che si terra' nell'isola La Maddalena, nonche' ai fini dell'attivita' di coordinamento delle amministrazioni italiane per la definizione delle posizioni comuni sui singoli rapporti e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito Ufficio denominato «Ufficio dello Sherpa».
2. L'Ufficio di cui al comma 1 e' istituito con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e coordinato da un funzionario dello Stato nominato, su proposta del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri; il Capo dell'Ufficio riferisce periodicamente al Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'Ufficio di cui al comma 1 e' composto da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri nonche', eventualmente, da personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di dieci unita', individuato dal Commissario delegato, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
4. Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa e sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga alla normativa vigente, tre contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino alla conclusione del «grande evento».
5. In relazione alle necessita' connesse alle attivita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato a conferire, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa, incarichi fiduciari, per un massimo dodici unita', a esperti, interpreti e consulenti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione.
 
Art. 5.
1. Per l'espletamento dei compiti organizzativi facenti capo al Ministero affari esteri e' istituita apposita «Delegazione», con decreto del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce durata, direzione e composizione.
2. La Delegazione di cui al comma 1 e' composta da quarantacinque unita' di personale, di cui quindici unita' in servizio presso il Ministero degli affari esteri, venti unita' da reperirsi, su proposta del funzionario responsabile della delegazione, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, con contratto a tempo determinato di durata rinnovabile fino alla conclusione del grande evento, e dieci unita' di personale scelto tra esperti, consulenti e interpreti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Soggetto attuatore del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, provvede alla stipula dei relativi contratti.
3. Il personale della Delegazione di cui al comma 2 svolge la propria attivita' sia presso gli Uffici del Ministero degli affari esteri che presso le strutture esistenti nell'isola La Maddalena e in altri luoghi sedi di svolgimento delle manifestazioni.
 
Art. 6.
1. Relativamente agli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza e per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisce uno o piu' piani di sicurezza per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con riferimento ai rispettivi livelli di responsabilita'.
 
Art. 7.
1. Il Commissario delegato, anche per il tramite di un Soggetto attuatore, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 8.
1. La celebrazione del «grande evento» e di tutte le manifestazioni ad esso correlate saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 9.
1. Al fine di assicurare la piena corrispondenza delle conseguenti iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le finalita' della presente ordinanza, il Commissario delegato approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il controllo successivo di congruita' di spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi per l'Amministrazione committente
2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al Dipartimento della protezione civile, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di tale natura.
4. Per l'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.
5. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento, ovvero, qualora non dipendenti pubblici e' corrisposto un compenso di entita' pari a quello attribuito ai soggetti attuatori appartenenti alla pubblica amministrazione.
6. Al Capo dell'Ufficio dello Sherpa di cui al comma 2 dell'art. 4 e' corrisposto un trattamento economico di entita' pari al trattamento economico in godimento ai dirigenti di 1ª fascia equiparato a coordinatore di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Ai consulenti, esperti ed interpreti di cui al comma 3 dell'art. 3, al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 2 dell'art. 5 viene corrisposto un compenso determinato in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.
8. Per il piu' gravoso impegno connesso alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al personale del Ministero degli affari esteri appartenente alla «Delegazione» di cui all'art. 5, al personale della «Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8» di cui al comma 1 dell'art. 3, al personale dell'«Ufficio dello Sherpa» di cui al comma 1 dell'art. 4, e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, di entita' pari al 30% del trattamento economico in godimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
 
Art. 10.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 11.
1. Per l'avvio delle iniziative di cui alla presente ordinanza, da porre in essere per l'anno 2007, si provvede nel limite di spesa di euro 2.000.000,00 con onere a carico del fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le ulteriori iniziative sono disposte con una o piu' ordinanze successive, che provvedono anche alla copertura con onere a carico delle risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 12.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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