Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2007
Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia

Vista la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio;
Vista la direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «Testo Unico»). In particolare, visti gli articoli:
6, comma 1, lettera a), del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
6, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni;
7, comma 2, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera a);
8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
11, comma 1, lettera b), del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
11, comma 1-bis, del Testo Unico, che prevede che il gruppo di SIM sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
12, comma 1, del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto le materie dell'art. 6, comma 1, lettera a), comma 1-bis e comma 2-bis, lettera a), b), c) e g);
12, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM;
12, comma 2, del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia;
12, comma 3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza informativa sui gruppi di SIM;
12, comma 3-bis, del Testo Unico, che prevede che, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia possa impartire disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo di SIM;
12, comma 4, del Testo Unico, secondo cui la Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM l'applicazione delle disposizioni previste nella parte IV, Titolo III, capo II, sezione VI, del Testo Unico;
12, comma 5, del testo unico in materia di vigilanza ispettiva sui gruppi di SIM;
Sentita la CONSOB;

Emana

l'unito Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM.
Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Roma, 24 ottobre 2007

p. Il Governatore: Finocchiaro
 
Allegato

TITOLO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

Il presente Titolo contiene le norme in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio per le SIM, riviste a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale.

In attuazione del principio di proporzionalita', la disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, sollecitando un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificita' di ciascun intermediario.

In alternativa all'applicazione delle regole standardizzate, la normativa consente l'adozione dei metodi piu' avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di alcune tipologie di rischio, che potranno essere utilizzati - previa autorizzazione della Banca d'Italia - dagli operatori di maggiori dimensioni o nell'ambito dei gruppi i cui sistemi interni siano stati riconosciuti a livello consolidato. Anche in relazione a quest'ultimo profilo, al fine di assicurare una stretta complementarita' e coerenza con il quadro normativo complessivo, le disposizioni prudenziali per le SIM sono cosi' strutturate:

- l'illustrazione dell'impianto e le regole minime da osservare sono interamente contenute nel presente Titolo;
- relativamente ai metodi avanzati per il rischio di credito, di mercato, di controparte e operativo nonche' per taluni aspetti specifici, come le tecniche di attenuazione del rischio di credito, viene fatto rinvio a quanto previsto dalla "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27.12.2006).

Nel presente capitolo e' definito l'ambito di applicazione della disciplina prudenziale e sono illustrate in dettaglio le regole per il calcolo dei coefficienti prudenziali, differenziate a seconda dell'operativita' delle SIM.

Nei capitoli da 2 a 6 sono dettate le regole per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi che le SIM devono detenere a fronte dei rischi di mercato e di cambio.

I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operativita' sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione, regolamento) e all'intero bilancio della SIM (rischio di cambio).

Nel capitolo 7 sono definite le regole di calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, che e' il rischio di perdite derivanti dall'inadempimento della controparte. Nell'ambito di tale capitolo e' previsto anche il metodo standardizzato semplificato, che raggruppa tutte le opzioni piu' semplici per la misurazione del rischio di credito e non prevede il ricorso ai giudizi delle agenzie esterne di rating.

Il rischio di controparte (cfr. capitolo 8) attiene al rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e puo' considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (immobilizzato o di negoziazione di vigilanza).

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. capitolo 9) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilita' degli intermediari connessi ad esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Le innovazioni - in tale capitolo - attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

La regolamentazione prevede diversi metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (cfr. capitolo 10). E' inoltre stabilita per alcune tipologie di SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina), in alternativa al requisito a fronte dei rischi operativi, una dotazione patrimoniale minima, a fronte degli "altri rischi" (cfr. capitolo 11).

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (cd. building block) applicabili a seconda dell'operativita' e dei rischi assunti dalle SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina). Le SIM appartenenti a gruppi bancari e di SIM possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo. applicabile su base individuale, a condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato.

Il patrimonio di vigilanza (cfr. capitolo 12) rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attivita' delle SIM sopra illustrati. La disciplina detta le modalita' di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilita' connessa all'adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS.

Nel capitolo 13, sono infine dettate disposizioni per le SIM che intendano adottare modelli interni o approcci avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, credito, controparte ed operativi.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio;
- direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- articolo 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare; sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articolo 6, comma 1-bis del Testo Unico, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni;
- articolo 8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti.

3. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, si intende per:

- "capitale nozionale" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche e ai gruppi bancari;
- "Clienti professionali": i soggetti individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Consob ai sensi del Testo Unico;
- "CRM": le tecniche di attenuazione del rischio di credito previste nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, Parte Prima;
- "insieme di attivita' soggette a compensazione" (netting set), insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione e' riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza. Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non e' soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attivita' soggette a compensazione;
- "intermediari vigilati", le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario, le societa' di gestione del risparmio;
- "mercato regolamentato", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente;
- "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati e:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;

- "portafoglio di negoziazione di vigilanza", gli strumenti finanziari detenuti a fine di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle, intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine, assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita e/o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse.

La SIM e' tenuta ad effettuare la valutazione al fair value delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. allegato A).

Nel portafoglio di negoziazione di vigilanza rientrano in particolare:

- l'intero portafoglio titoli - ad esclusione delle partecipazioni - delle SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
- i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- portafoglio immobilizzato", il complesso delle posizioni non contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- "posizioni compensate", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
- "posizioni creditorie o debitorie nette", le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde;
- "posizioni creditorie lorde", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici;
- "posizioni debitorie lorde", i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
- "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1);
- "Testo Unico", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- "TU. bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati di seguito, ad eccezione di quelle che prestano esclusivamente uno o piu' dei seguenti servizi:

- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti;
- il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario (2). Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2010 solo con riferimento alle SIM che operano con clienti professionali.

Nello svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i requisiti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dai capitoli da 2 a 11 del presente Titolo.

I requisiti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione su titoli di debito, di capitale e su parti di O.I.C.R. come definito al capitolo 2;
- rischio di regolamento come definito al capitolo 3;
- rischio sulle posizioni in merci come definito al capitolo 4;
- rischio relativo alle posizioni su opzioni come definito al capitolo 5;
- rischio di cambio come definito al capitolo 6;
- rischio di credito come definito al capitolo 7;
- rischio di controparte come definito al capitolo 8;
- rischio di concentrazione come definito al capitolo 9;
- rischi operativi come definiti al capitolo 10;
- altri rischi come definiti al capitolo 11.

Le SIM autorizzate all°esercizio, anche disgiunto, dei servizi o delle attivita' di negoziazione per conto proprio, di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 10.

Le SIM che rientrano nelle categorie che seguono, devono detenere un patrimonio di vigilanza che sia costantemente superiore o pari alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 9 e 11:

- SIM che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o a un mercato regolamentato quando operano in qualita' di agenti o eseguono ordini di clienti;
- SIM:

i) che non detengono denaro o titoli della clientela;
ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
iii)che non hanno clienti esterni;
iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilita' di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 6 a 9;
b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" di cui al capitolo 11.

Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12) uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito (cfr. capitolo 7) e del rischio operativo (cfr. capitolo 10).

Le SIM verificano costantemente il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al capitolo 9.

Le SIM devono detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari al capitale minimo richiesto per l'esercizio dei servizi di investimento autorizzati (3).

5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

1) Si rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
ricomprese le imprese di assicurazione.
2) Si tratta dei:
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse ed altri contratti su
strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione
deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in
contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di
una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di
altro evento che determini la risoluzione);
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti sii
strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti purche' negoziati su un mercato regolamentato e/o
in un sistema multilaterale di negoziazione;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
(forward") ed altri contratti su strumenti derivati
connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi
diversi da quelli citati nel precedente alinea e non
abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra
l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze
di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari
richieste di margini;
- i contratti finanziari differenziali;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o
possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti
(invece che in caso di inadempimento o di altro evento che
determini la risoluzione del contratto), nonche' altri
contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti,
obblighi, indici e misure, non ricompresi nella definizione
di contratti derivati, aventi le caratteristiche di altri
strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro,
se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un
sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o se sono soggetti a regolari richieste di margini.
3) Tale previsione si applica anche alle 51M che prestano
esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di
ordini nonche' mediazione senza detenzione di denaro o
titoli appartenenti ai clienti. a quelle che prestano il
servizio di consulenza in materia di investimenti e a
quelle che prestano esclusivamente servizi di investimento
aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari
derivati con sottostante non finanziario.

CAPITOLO 2
RISCHIO DI POSIZIONE

SEZIONE 1
REGOLE DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza e si calcola separatamente per:

a) titoli di debito;
b) titoli di capitale;
c) parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono valutate al fair value.

2. Posizioni in titoli

Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonche' le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non e' consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

3. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito e le altre operazioni "fuori bilancio" che producono effetti analoghi danno luogo. per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte ("metodo della doppia entrata") di cui una relativa all'attivita' negoziata con durata pari a quella dell'attivita' stessa, incrementata - per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto. di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

In particolare:

a) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

- una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

b) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:

- una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto piu' la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
- una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

c) la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:

- una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto piu' il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
- una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto;

d) un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:

- una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione;

e) un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione;

f) l'acquisto (vendita) di una opzione call o di un warrant o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

- una posizione creditoria (debitoria) sull'attivita' sottostante;
- una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

g) i "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto alla precedente lettera f);

h) uno swap su tassi di interesse in cui la SIM riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso e' equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va tino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

4. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

L'acquisto di una opzione call (o di un warrant) o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call (o di un warrant) o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

5. Operazioni di collocamento

Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento 100 per cento;
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento;
- 2° - 3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento;
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento;
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento;
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

SEZIONE II
RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

1. Premessa

Il rischio di posizione relativo a titoli di debito si articola in:

a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da un'avversa variazione del livello dei tassi di interesse;
b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito e' pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Rischio generico su titoli di debito

Le SIM possono utilizzare ai fini del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo e' basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (duration).

Le SIM sono tenute a utilizzare il metodo prescelto in via continuativa; una volta autorizzate a utilizzare il metodo basato sulla durata finanziaria (1), le SIM non possono piu' utilizzare, salvo casi eccezionali, il metodo basato sulla scadenza.
1) L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca
d'Italia non sollevi obiezioni nei 30 giorni successivi la
ricezione della richiesta.

Ciascuna SIM determina la posizione netta debitoria o creditoria in ciascun titolo o contratto. Occorre inoltre rilevare anche le posizioni lunghe o corte relative alla data di regolamento delle operazioni di acquisto o vendita a termine di titoli di capitale, valute, metalli preziosi (incluso l'oro) e altre merci.

Le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo possono essere compensate, a condizione che:

a) siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;
c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:

- cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
- differiscano per non piu' di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
- differiscano per non piu' di trenta giorni, se superiori ad un anno.

La SIM suddivide quindi le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito separatamente per ciascuna valuta, secondo le modalita' seguenti.

2.1. Metodo basato sulla scadenza

Ciascuna posizione creditoria o debitoria netta viene imputata in una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato B - Tavola I, tenendo presente che:

a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nella sez. 1, par. 3;
e) le operazioni "fuori bilancio" su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un'altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

La copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio generico su titoli di debito si determina secondo quanto previsto nell'Allegato B - Tavola 2 e nelle relative istruzioni di compilazione.

2.2. Metodo basato sulla durata finanziaria

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (duration) e' descritto nell'Allegato B.

3. Rischio specifico sui titoli di debito

3.1. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione, sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie e' attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 3.2 o in alternativa nel paragrafo 3.3. Le SIM utilizzano la metodologia prescelta in via continuativa. Una volta prescelta la metodologia ordinaria, non e' piu' possibile utilizzare quella semplificata.

La posizione netta ponderata e' data dal prodotto tra posizioni nette e corrispondenti fattori di ponderazione per il requisito.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico e' dato dalla somma delle posizioni nette ponderate, senza compensazione tra posizioni lunghe e corte.

3.2. Metodologia di ponderazione semplificata

Nell'ambito di tale metodologia, i fattori di ponderazione sono riconducibili a quelli previsti nel calcolo del rischio di credito, misurato con la metodologia standardizzata semplificata.

Tavola 1

| FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL
TIPOLOGIE DI TITOLI | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da | soggetti sovrani e banche centrali| 8% ---------------------------------------------------------------------
| 4% Titoli di debito emessi da | (1,6% se durata inferiore a tre intermediari vigilati | mesi) --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da enti | del settore pubblico non | appartenenti alle amministrazioni | centrali | 8% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da Banche | Multilaterali di sviluppo | 4% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da imprese| non finanziarie | 8% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da | soggetti, la cui esposizione e' | ponderata al 150% ai fini del | rischio di credito secondo la | metodologia standardizzata | semplificata | 12%

Inoltre, le SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le seguenti ponderazioni.

I titoli di debito emessi dalla Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali dei Paesi dell'UE sono ponderati a zero.

Quando le autorita' competenti di un paese terzo, che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari, almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni.

Ai titoli di debito emessi dalle seguenti banche multilaterali di sviluppo e' attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

- la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- la Societa' finanziaria internazionale;
- la Banca interamericana di sviluppo;
- la Banca asiatica di sviluppo;
- la Banca africana di sviluppo;
- la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- la Nordic Investment Bank;
- la Banca di sviluppo dei Caraibi;
- la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- la Banca europea per gli investimenti (BEI);
- il Fondo europeo per gli investimenti;
- l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
- la Banca islamica di sviluppo.

Ai titoli di debito emessi dalle seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

- la Comunita' europea;
- il Fondo monetario internazionale;
- la Banca dei regolamenti internazionali.

3.3. Metodologia di ponderazione ordinaria

Nella metodologia in questione i fattori di ponderazione sono riconducibili a quelli previsti nel calcolo del rischio di credito, misurato con rating esterni o interni.

Tavola 2

| FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL
TIPOLOGIE DI TITOLI | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO --------------------------------------------------------------------- a) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo, enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio dello | 0% ai fini della disciplina sul | rischio di credito | 0% --------------------------------------------------------------------- b) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo, enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio del | 0,25% 20% o del 50% ai fini della |(durata residua inferiore o pari a disciplina sul rischio di credito | sei mesi) --------------------------------------------------------------------- c) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | valutazione corrispondente ad una | classe di merito 1 o 2 ai fini | della disciplina sul rischio di | 1,00% credito nella metodologia | (durata residua maggiore di sei standardizzata. |mesi e inferiore o pari a 24 mesi) --------------------------------------------------------------------- d) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali, indipendentemente dalla | loro durata originaria, e' | attribuita una valutazione | corrispondente alla classe di | merito 3 ai fini della disciplina | sul rischio di credito nella | metodologia standardizzata, che | 1,60% abbiano una durata originaria, | durata residua superiore a 24 pari o inferiore a tre mesi | mesi) --------------------------------------------------------------------- e) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 20% o del 50% ai fini | della disciplina sul rischio di | credito. | --------------------------------------------------------------------- f) Altri titoli qualificati | --------------------------------------------------------------------- g) Titoli di debito emessi o | garantiti da governi centrali, | emessi da banche centrali, | organizzazioni internazionali, | banche multilaterali di sviluppo, | enti territoriali degli Stati | membri ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 100% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | --------------------------------------------------------------------- h) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 100% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | 8% --------------------------------------------------------------------- i) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 100% ai fini della | disciplina sul rischio di credito.| --------------------------------------------------------------------- j) Titoli di debito emessi da | soggetti per i quali non e' | disponibile una valutazione del | merito di credito fatta dalla ECAI| prescelta. | --------------------------------------------------------------------- k) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo o enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio del | 150% ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | --------------------------------------------------------------------- l) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 150% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | 12% --------------------------------------------------------------------- m) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 150% ai fini della | disciplina sul rischio di credito.|

Le posizioni relative ai derivati che dipendono da tassi di interesse e tassi di cambio vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione per il requisito sul rischio specifico pari allo 0%. Nel caso di contratti derivati con sottostante uno o piu' titoli di debito, verra' applicato un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualita' creditizia del sottostante.

Ai titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, da enti territoriali e da intermediari vigilati denominati in valuta locale a fronte di provvista in valuta locale e' applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, se allocate nel portafoglio immobilizzato, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa.

Ai fini della Tavola 2, gli "altri titoli qualificati" comprendono:

a) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualita' elevata (investment grade) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;
b) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualita' elevata (investment grafie) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
c) posizioni lunghe e corte in titoli per le quali non e' disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI e che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono considerate dalla SIM sufficientemente liquide;
- sono considerate dalla SIM di qualita' creditizia elevata (investment grade);
- sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima e' riconosciuta dalle Autorita' competenti dello Stato membro;

d) posizioni lunghe e corte in titoli emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, che sono considerate dalla SIM:

- sufficientemente liquide;
- di qualita' creditizia elevata (investment grade);

e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali e' attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

3.4. Calcolo del requisito patrimoniale perle posizioni coperte da derivati di credito

Le SIM possono ridurre il rischio specifico attraverso l'utilizzo di derivati di credito. Ai fini del calcolo del requisito a fronte del rischio specifico si distingue tra: 1) operazioni con copertura riconosciuta integralmente; 2) operazioni con copertura riconosciuta all'80%; 3) operazioni con copertura riconosciuta parzialmente; 4) operazioni con copertura non riconosciuta. Le operazioni sono classificate nelle 4 categorie secondo quanto indicato nell'Allegato C.

4. Contratti derivati di credito

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato.

Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione.

Il trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione" e di "acquisto di protezione" e' determinato secondo quanto indicato nell'Allegato D.

SEZIONE III

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE

1. Premessa

Il rischio di posizione relativo a titoli di capitale si articola in:

a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale e' pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Rischio generico su titoli di capitale

Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono:

1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale;
3) sulla posizione netta generale si applica il coefficiente dell'otto per cento e si determina cosi' la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale (riga d, colonna "rischio generico", della Tavola 2).

Tavola 2 - Rischio generico e specifico su titoli di capitale

----> VEDERE IMMAGINE A PAG 28 <----

3. Rischio specifico su titoli di capitale

Ai fini della misurazione del rischio specifico, si procede nel modo seguente:

1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina cosi' la posizione lorda generale;
3) sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del quattro per cento e si determina cosi' la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale (riga d, colonna "portafoglio ordinario", della Tavola 2).

Il coefficiente di cui al punto 3) e' ridotto al due per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato regolamentato per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni ("portafoglio qualificato"):

a) il titolo di capitale sia di un soggetto che abbia emesso almeno un titolo di debito negoziato per il quale e' prevista, nelle Tavole della sezione 2, una ponderazione per il rischio specifico inferiore all'8%. Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione inferiore all'8% e' ottenuta solo mediante l'applicazione di tecniche di CRM;
b) nessuna posizione rappresenti piu' del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono anmiesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purche' il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM;
c) il titolo di capitale presenti un elevato grado di liquidita'; secondo quanto riportato di seguito.

E' considerato di elevata liquidita' il titolo che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

i) per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice S&P/MIB o dell'indice MIDEX;
ii) per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero:

- ove si tratti di titoli negoziati in un paese dell'Unione Europea o del G-10, presentano un elevato grado di liquidita', secondo le autorita' competenti del medesimo paese;
- ove si tratti di titoli negoziati in un paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di turnover almeno pari al 7,5%. Il rapporto di turnover e' definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo del rapporto di turnover deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.

Ai fini della determinazione del requisito specifico su titoli di capitale le SIM possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione ricorre per gli indici:

- che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- basati sull'intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unita';
- al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia e' elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l'indice ordinati secondo il relativo "peso" non ne rappresentino piu' del 60%.

5. Contratti derivati su indici di borsa

Ai fini del calcolo del rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati, le SIM possono - in alternativa a quanto previsto alla sez. 1, par. 4 - scomporre i contratti derivati su indici di borsa (fiitures su indici di borsa e opzioni su indici di borsa e su firtures su indici di borsa) in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette.

E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce la composizione dell'indice oggetto del contratto, purche' il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.

Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Tavola 2, riga e).

SEZIONE IV
RISCHIO DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.

1. Premessa

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le SIM possono utilizzare diverse metodologie. Esse si caratterizzano per il crescente grado di sotisticatezza e sensibilita' al rischio in relazione alle informazioni di cui la SIM dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'O.I.C.R.

Tali posizioni devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le SIM possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di O.I.C.R. In particolare, tale compito puo' essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria. Le SIM valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessita' dei fondi per i quali e' conferito l'incarico.

In particolare, le SIM che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalita', i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla SIM delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attivita' di calcolo effettuata;
- verificare con continuita' il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuita' nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo e' disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinunzia del "soggetto delegato" occorrera' un termine di preavviso non inferiore a sei mesi, inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinunzia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

2. Le metodologie di calcolo del requisito

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di O.I.C.R. si considerano le posizioni lunghe e corte.

E' ammessa la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe e corte in quote dello stesso O.I.C.R. Non e' ammessa la compensazione preventiva tra gli investimenti finanziari in cui puo' investire un O.I.C.R. e altre posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza (1).
1) Fa eccezione il metodo della scomposizione integrale.

Sono previste quattro metodologie di calcolo differenti (cfr. Allegato E): 1) scomposizione integrale; 2) scomposizione integrale semplificata; 3) scomposizione parziale; 4) metodo residuale.

Le metodologie di cui ai punti 1), 2) e 3) costituiscono i metodi specifici. Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilita' previsti dal paragrafo 3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

In ogni caso, il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico non puo' superare il 32% del fair value della quota.

3. I requisiti di ammissibilita' ai metodi specifici

Sono considerati ammissibili i fondi emessi da societa' aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:

- indicare le tipologie di attivita' in cui il fondo e' autorizzato ad investire;
- indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo;
- indicare il limite massimo di leva finanziaria; se ammessa;
- prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo puo' esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;

b) deve essere prevista la pubblicazione di un bilancio e di una relazione semestrale idonei a rappresentare le attivita', le passivita', il risultato d'esercizio e l'operativita' del fondo;
c) le quote dell'O.I.C.R. devono poter essere rimborsate in contanti, su richiesta del possessore e su base giornaliera;
d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attivita' del gestore dell'O.I.C.R.

Ulteriore condizione per l'ammissibilita' e' che la SIM effettui un'adeguata valutazione della rischiosita' del fondo.

L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le SIM che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che siano rispettati i requisiti precedentemente elencati.

CAPITOLO 3
RISCHIO DI REGOLAMENTO

1. Premessa

Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per operazioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Il rischio e' connesso:

a) per le transazioni per le quali e' previsto il regolamento di tipo "consegna contro pagamento" (DVP - Delivery Versus Payment), alla differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare);
b) per le transazioni per le quali non e' previsto il regolamento di tipo DVP, al fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferito alla controparte per i quali non e' stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante.

Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli, tassi di interesse e merci nonche' a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Sono invece esclusi i contratti di riporto e assimilati nonche' quelli di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito.

La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, puo' sospendere l'applicazione in tutto o in parte dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finche' non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come una esposizione in default ai fini del rischio di credito.

2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento

2.1. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni DVP

Sulle operazioni indicate nel paragrafo 1 sub a) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci.

Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella Tavola 3.

Tavola 3 - Rischio di regolamento

NUMERO GIORNI | | |
LAVORATIVI | IMPORTO | | SUCCESSIVI ALLA |(differenza tra | | DATA DI SCADENZA|valore convenuto| COEFFICIENTE | COPERTURA
DELLA | e fair value) | PATRIMONIALE | PATRIMONIALE
NEGOZIAZIONE | (a) | (b) | (c) = (a) x (b) --------------------------------------------------------------------- dal 5° al 15° | | | giorno | | 0,08 | --------------------------------------------------------------------- dal 16° al 30° | | | giorno | | 0,5 | --------------------------------------------------------------------- dal 31° al 45° | | | giorno | | 0.75 | --------------------------------------------------------------------- dal 46° giorno | | | in poi | | 1 | --------------------------------------------------------------------- TOTALE | | |

2.2. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni non DVP

Sulle operazioni indicate nel paragrafo 1 sub b), la SIM che ha effettuato il pagamento o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere. del giorno lavorativo successivo, trattera' il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte.

Nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite sistemi DVP sia di importo non significativo, le SIM possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100%.

La SIM che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte, dovra' dedurre dal patrimonio di vigilanza l'ammontare trasferito; maggiorato dell'eventuale differenza positiva fra il fair value della transazione e il prezzo convenuto.

CAPITOLO 4
RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

1. Premessa

Le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di perdite sulle posizioni in merci in bilancio e fuori bilancio.

Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente Capitolo sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- "posizioni in merci", le operazioni in merci (1) nonche' gli strumenti finanziari derivati su merci (future, swap, contratti a premio o warrant). Ciascuna posizione in merci e' espressa in unita' di misura standard;
- "posizione in merci compensata nella stessa fascia", il minore dei due importi relativi a una posizione debitoria e a una posizione creditoria nella stessa fascia di scadenza;
- "posizione in merci compensata tra due fasce di scadenza", la posizione non compensata in merci di una stessa fascia che e' compensata dalla posizione contraria non compensata in merci di una fascia di scadenza successiva;
- "posizione in merci non compensata di una stessa fascia", la posizione, lunga o corta, che residua dalla compensazione effettuata in una determinata fascia di scadenza;
- "posizioni in merci non compensate residue", le posizioni non compensate in merci di una stessa fascia che non possono essere compensate con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;
- "posizioni nella stessa merce", le posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra e le posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilita' e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.
1) Per operazioni in merci si intendono quelle che danno
origine a diritti di detenzione o consegna di merci
nell'ambito di transazioni finanziarie.

3. Regole di carattere generale

Le SIM calcolano la copertura patrimoniale richiesta per il rischio sulle posizioni in merci utilizzando alternativamente il metodo semplificato, il metodo basato sulle fasce di scadenza ovvero il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato, secondo le indicazioni illustrate nel paragrafo 5.

La scelta di adottare il metodo basato sulle fasce di scadenza e' irreversibile e la SIM non puo' tornare a utilizzare il metodo semplificato.

Se la posizione debitoria in una merce ha scadenza anteriore a quella della posizione creditoria, le SIM devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidita' che potrebbe essere presente in taluni mercati.

La SIM che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprieta' di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto o nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito, include dette merci nel calcolo della sua posizione patrimoniale.

Le SIM che assumono posizioni in merci segnalano immediatamente alla Banca d'Italia i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

4. Imputazione delle posizioni di particolari contratti derivati su merci

Ai fini della misurazione del rischio su merci, i futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono considerati sotto forma di importi nozionali quantificati nell'unita' di misura standard. La scadenza viene assegnata un funzione della data di consegna.

Uno swap su merci in cui la SIM riceve (paga) un prezzo fisso e paga (riceve) il prezzo corrente di mercato, e' equiparato nel metodo basato su fasce di scadenza ad una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza (cfr. Tavola 4). Le posizioni sono creditorie se la SIM corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile; debitorie se la SIM riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse, sono riportati nel pertinente prospetto ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante cui il contratto a premio si riferisce, fatto salvo quanto previsto dal capitolo 5 in materia di trattamento delle opzioni. Queste posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti.

5. Calcolo del requisito patrimoniale

5.1. Metodo semplificato

La SIM che adotta il metodo semplificato rispetta per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il 15 per cento della posizione netta, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
b) il 3 per cento della posizione lorda, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

Per posizione netta (lorda) si intende la differenza (somma) tra la posizione creditoria e debitoria della SIM nella stessa merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della SIM per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo quanto previsto ai porti sub a) e b).

5.2. Metodo basato sulle fasce di scadenza

La SIM che intende calcolare il requisito patrimoniale secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza ne da' comunicazione alla Banca d'Italia.

Il calcolo va eseguito distintamente per ciascuna merce. Tutte le posizioni nella stessa merce, moltiplicate per il prezzo a pronti della merce, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza (cfr. successiva Tavola 4).

Puo' essere imputato alla pertinente fascia di scadenza su base netta il saldo tra le posizioni debitorie e creditorie nella stessa merce, a condizione che queste ultime siano posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza ovvero siano posizioni in contratti - negoziati su mercati con date di consegna giornaliere - aventi date di scadenza distanti tra loro non piu' di dicci giorni.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti clementi:

i. la somma delle posizioni compensate in ciascuna fascia di scadenza moltiplicate per il coefficiente di spread del 1,50 per cento (cfr. colonna 2 della tavola 4);
ii. la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 per cento (coefficiente di riporto);
iii. le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 per cento (coefficiente secco).

Il requisito patrimoniale della SIM per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo le modalita' sopra descritte.

Tavola 4 - Rischio sulle posizioni in merci

FASCIA DI SCADENZA | COEFFICIENTI DI SPREAD (IN %)
(1) | (2)
0 <= 1 mese | 1,50
> 1 <= 3 mesi | 1,50
> 3 <= 6 mesi | 1,50
> 6 <=12 mesi | 1,50
> 1 <= 2 anni | 1,50
> 2 <= 3 anni | 1,50
> 3 anni | 1,50

5.3. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato puo' essere utilizzato dalle SIM che: 1) svolgono una rilevante attivita' nel settore delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

Le SIM che intendono calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato sono tenute ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

Le SIM utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tavola seguente.

Tavola 5

| METALLI | | | ALTRI,
| PREZIONI | | | COMPRESI I
| (ECCETTO | METALLI | PRODOTTI | PRODOTTI
| L'ORO) | COMUNI | AGRICOLI | ENERGETICI --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | spread % | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | di riporto % | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | secchi % | 8 | 10 | 12 | 15

La metodologia di calcolo del requisito e' identica a quella del metodo basato sulle fasce di scadenza.

CAPITOLO 5
TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo e' difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse sistemi di misurazione di tipo lineare.

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- approccio semplificato;
- metodo delta-plus.

L'approccio semplificato puo' essere seguito solo dalle SIM che hanno un'operativita' limitata e trattano esclusivamente opzioni acquistate.

Negli altri casi le SIM devono adottare il metodo delta-plus e calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico separatamente, moltiplicando la posizione ponderata per il delta di ciascuna opzione (cfr. paragrafo 3) per i fattori di rischio specifico stabiliti nel capitolo 2 Sezioni II e III.

Le coperture patrimoniali cosi' ottenute si aggiungono ai requisiti patrimoniali per la corrispondente categoria di rischio, vale a dire: di posizione su titoli di debito e di capitale (cfr. Capitolo 2), di cambio (cfr. Capitolo 6) e di posizione su merci (cfr. Capitolo 4). In particolare:

- nel caso in cui una SIM adotti l'approccio semplificato le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) sui titoli di debito e di capitale, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operativita' in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra;
- nel caso in cui una SIM adotti il metodo delta plus le opzioni vanno incluse in base alla posizione ponderata per il delta all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tener conto dei rischi gamma e voga si calcolano a parte (cfr. paragrafo 3.2).

Inoltre, le SIM con rilevante operativita' in opzioni tengono sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operativita', per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio rho, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse, e il rischio theta, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

Le SIM comunicano preventivamente alla Banca d'Italia il metodo prescelto nel trattamento delle opzioni.

2. Approccio semplificato

Nell'approccio semplificato le posizioni nn opzioni e nei connessi strumenti sottostaliti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio e' il seguente:

- per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni put oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni call, il requisito patrimoniale e' pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
- per gli acquisti di opzioni call oppure per gli acquisti di opzioni pul, il requisito patrimoniale e' pari al minore tra i seguenti due importi:

1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
2) valore di mercato dell'opzione.

3. Metodo Delta-Plus

Il metodo delta plus impiega i seguenti parametri di sensibilita' relativi alle opzioni:

- "fattore delta", che esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e una piccola variazione di prezzo dell'attivita' finanziaria sottostante.

Il fattore delta approssima la probabilita' di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante.

- "fattore gamma", che esprime il tasso di variazione del delta;
- "fattore vega", che esprime la sensibilita' del valore di un'opzione al variare della volatilita' del prezzo.

Tali fattori sono calcolati secondo un modello standard di mercato. Le SIM possono tuttavia utilizzare ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

Le SIM che adottano il metodo delta-plus devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore delta (posizione ponderata per il delta). Tuttavia, poiche' questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le SIM devono calcolare anche il fattore gamma e il fattore vega.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separataumente moltiplicando la posizione ponderata per il delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nel capitolo 2 Sezioni II e III.

3.1. Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del fattore delta

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta relative ad opzioni su titoli di debito si calcola secondo una delle procedure descritte nel capitolo 2, sezione II, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il delta nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e parti di O.I.C.R. e' calcolato sulle posizioni ponderate per il delta secondo lo schema indicato nel capitolo 2, sezioni III e IV.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nel capitolo 6; quello per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nel capitolo 4.

Per gli altri derivati le SIM adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (1).

Le SIM trattano gli strumenti a tasso variabile con caps o floors come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (2).

3.2. Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori gamma e vega

Le SIM calcolano separatamente il gamma e il voga per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore gamma, per ogni singola opzione su ciascuno strumento sottostante e' determinato un "impatto gamma" positivo o negativo.

Questi singoli "impatti gamma" sono sommati per dar luogo a un "impatto gamma" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il gamma e' pari alla somma del valore assoluto degli "impatti gamma" netti negativi.

L'"impatto gamma" e' calcolato secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

1
impatto gamma= - * gamma * VU2
2

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, e' calcolato come segue:

- per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse, il valore di mercato del titolo sottostante o il capitale di riferimento del contratto e' moltiplicato per i fattori di ponderazione della appropriata fascia temporale indicati nella Tavola 2, colonna (e) dell'Allegato B. Per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla stessa valuta e che sono ricompresi nella medesima fascia temporale di cui alla Tavola 1 dell'Allegato B;
- per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro.. il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,08;
- per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,15. Per le opzioni su merci sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. capitolo 4, definizione di "posizione nella stessa merce");
- per le opzioni su quote di O.I.C.R., il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,32, nel caso di adozione del metodo residuale per il calcolo del requisito per il rischio di posizione su quote di O.I.C.R. (3).

Il requisito patrimoniale per il rischio di volatilita' e' determinato moltiplicando la somma dei vega per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilita' pari a f 25%. Il requisito patrimoniale totale per il rischio vega sara' pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

1) Ad esempio, un'opzione call acquistata su un future di
tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sara'
iscritta in aprile, in base al valore corretto per il
delta, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e
una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa
opzione emessa sara' riportata come una posizione lunga con
una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata
di 5 mesi.
2) Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale
a tasso variabile indicizzata al LIBOR a 6 mesi con un cap
del 15% considerera' tale titolo come un titolo di debito
con revisione di tasso a 6 mesi e una serie di 5 opzioni
call emesse su un FRA con un tasso di riferimento del 15%,
iscritta ciascuna con segno negativo in corrispondenza
della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con
segno positivo in corrispondenza della data in cui il FRA
sottostante giunge a scadenza.
3) In caso di adozione di uno dei metodi specifici,
l'impatto gamma viene determinato in base alla variazione
di valore degli investimenti sottostanti.

CAPITOLO 6
RISCHIO DI CAMBIO

1. Premessa

Il rischio di cambio esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro, indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni.

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro.

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella locale e della posizione netta in oro ("posizione netta aperta in cambi").

Sono escluse dalla presente disciplina le SIM la cui "posizione netta aperta in cambi" e' contenuta entro il due per cento del patrimonio di vigilanza.

2. Posizione netta aperta in cambi

La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta nonche' quella in oro;
2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente ovvero del prezzo a pronti dell'oro;
3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta;
4) sommando la posizione netta in oro al maggior valore tra la somma delle posizioni nette creditorie e la somma delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3).

Il totale di cui al punto 4) costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attivita' e passivita', comprese le operazioni "fuori bilancio", non supera il 2 per cento del complesso delle attivita' e delle passivita' in valuta della SIM, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in euro e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali").

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
c) le partecipazioni e le attivita' materiali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attivita' coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attivita' e di tutte le passivita' espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio".

Gli acquisti di futures su valuta e sull'oro sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

Fatto salvo quanto previsto dal capitolo 5 circa il trattamento delle opzioni:

- l'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta;
- la vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta e' determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

La posizione netta in oro e' determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio

La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio e' determinata applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell'8 per cento.

Per uno schema di sintesi relativo alla determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda la Tavola 7.

4. Calcolo del requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio per le quote di O.I.C.R.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalle SIM.

Ai fini del calcolo del requisito gli intermediari suddividono gli O.I.C.R. in due categorie: a) fondi di cui l'intermediario conosce le differenti posizioni in valuta estera; b) altri fondi.

Le quote di O.I.C.R. di cui al punto a) devono essere computate ai fini del calcolo in base alle posizioni effettive in valuta estera.

Le quote di O.I.C.R. di cui al punto b) devono essere considerate in base al seguente metodo di calcolo:

- si presume che l'O.I.C.R. sia investito in valuta fino al limite massimo consentito dal regolamento del fondo. Deve essere considerata anche l'esposizione che si potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'O.I.C.R. A tal fine si aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. fino all'esposizione massima relativa agli investimenti sottostanti che e' prevista dal regolamento del fondo;
- la posizione ipotetica dell'O.I.C.R. in valuta estera cosi' determinata va trattata come una "valuta distinta" e aggiunta alle altre posizioni in valuta nel seguente modo:

- per gli O.I.C.R. per i quali si conoscono distintamente le posizioni lunghe e quelle corte, la posizione lunga complessiva va sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva va sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta, non consentendo alcuna compensazione tra le posizioni lunghe e corte;
- per gli altri O.I.C.R., la posizione sintetica va aggiunta alla somma delle posizioni nette lunghe e corte nelle diverse valute e alla posizione in oro.

In ogni caso il requisito complessivo per rischio specifico e rischio di cambio su quote di O.I.C.R. non puo' essere superiore al 40%.

----> VEDERE IMMAGINE A PAG 43 <----

CAPITOLO 7
RISCHIO DI CREDITO

1. Premessa

Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attivita' di rischio diverse da quelle che attengono al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Non costituiscono attivita' di rischio le attivita' dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Per il rischio di credito, gli intermediari possono utilizzare diverse metodologie.

Le metodologie basate sui "rating interni" (Internal rating based. IRB) consentono di calcolare l'esposizione al rischio di credito mediante l'utilizzo di un sistema interno di valutazione del merito creditizio del rischio della controparte. Tale metodologia - indirizzata agli operatori maggiormente sofisticati - prevede un processo di riconoscimento da parte della Banca d'Italia.

La metodologia "standardizzata" associa a ogni posizione esposta al rischio di credito una specifica ponderazione, determinata in funzione della tipologia della controparte e del rating attribuito da un'agenzia specializzata.

La metodologia "standardizzata semplificata" raggruppa tutte le opzioni piu' semplici della metodologia standardizzata e consente di calcolare la propria esposizione al rischio di credito senza utilizzare i giudizi delle agenzie di rating. L'utilizzo di tale metodologia e' indicata per gli operatori con un'attivita' non particolarmente esposta al rischio di credito e comunque di ridotte dimensioni.

Si descrive di seguito la metodologia "standardizzata semplificata". Le SIM che intendono adottare la metodologia standardizzata fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 1, Parte Prima).

Per l'utilizzo dei modelli interni, le SIM si attengono a quanto previsto nel successivo capitolo 13.

2. Metodologia standardizzata semplificata

Le SIM possono calcolare l'esposizione a rischio riferita a diverse classi di clientela facendo riferimento, in luogo dei rating esterni, a un'unica ponderazione per ciascuna classe.

Le ponderazioni da applicare a ciascuna classe di attivita' sono descritte nella seguente tavola:

Tavola 8

ESPOSIZIONI | PONDERAZIONI --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso soggetti sovrani| e banche centrali | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso intermediari | 50% (20 /o se durata inferiore a vigilati | tre mesi) --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso enti del settore| pubblico non appartenenti alle | amministrazioni centrali | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso Banche | Multilaterali di sviluppo | 50% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso imprese non | finanziarie | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni al dettaglio (retail) | (1) | 75% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso organismi di | investimento collettivo | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni deteriorate (2) | 150%

Inoltre, le SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le seguenti ponderazioni.

Alle esposizioni verso la Banca centrale europea, le amministrazioni centrali e le banche centrali dei Paesi dell'UE si attribuisce una ponderazione dello 0%.

Quando le autorita' competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo e' attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

- la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- la Societa' finanziaria internazionale;
- la Banca interaniericana di sviluppo;
- la Banca asiatica di sviluppo;
- la Banca africana di sviluppo;
- la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- la Nordic Investment Bank;
- la Banca di sviluppo dei Caraibi;
- la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- la Banca europea per gli investimenti (BEI);
- il Fondo europeo per gli investimenti;
- l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
- la Banca islamica di sviluppo.

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

- la Comunita' europea;
- il Fondo monetario internazionale;
- la Banca dei regolamenti internazionali.

Le SIM che utilizzano il metodo standardizzato semplificato possono - ai fini dell'attenuazione del rischio di credito - sostituire la ponderazione associata al debitore con quella associata alla garanzia offerta o al garante. La ponderazione utilizzata, per la parte di esposizione coperta, e' quella prevista per la garanzia o il garante (2). La ponderazione riferita alla parte non coperta da garanzia e' quella della controparte originaria.

3. Attivita' di rischio

Rientrano tra le attivita' di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito:

- le posizioni in strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- ogni altra attivita' non dedotta dal patrimonio di vigilanza (valori in cassa, finanziamenti erogati, diritti non riscossi, commissioni da ricevere, ratei attivi, ...) connessa a voci del portafoglio immobilizzato.

Sono altresi' ricomprese tra le attivita' di rischio:

- le disponibilita' liquide dei clienti depositate presso terzi, per i quali le SIM prestano una garanzia a favore dei clienti in caso di insolvenza del depositario;
- le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio connesse a voci del portafoglio immobilizzato per un ammontare pari al loro "equivalente creditizio".

Non costituiscono attivita' di rischio:

- gli strumenti finanziari da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di strumenti finanziari;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonche' gli altri strumenti finanziari da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

L'equivalente creditizio delle garanzie rilasciate e degli impegni assunti e' determinato moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilita' che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entita'. Nella tavola 9 e' riportata la classificazione delle garanzie e degli impegni in funzione del livello di rischio attribuito ("pieno", "medio" o "basso").

Tavola 9 - Fattori di conversione

|FATTORI DI CONVERSIONE --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | BASSO" - impegni a fornire garanzie revocabili| in qualsiasi momento e senza preavviso | 0% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | MEDIO/BASSO" - impegni a fornire garanzie di | durata originaria non superiore a un anno | 20% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | MEDIO" - prestazioni di cauzioni | - facilitazioni in appoggio all'emissione di | titoli (N.I.F. e R.U.F.) - lettere di credito | "stand-by" irrevocabili che non assumano il | carattere di sostituti del credito | 50% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | PIENO" - garanzie rilasciate e impegni | irrevocabili assunti nell'esercizio dei | servizi di esecuzione di ordini per conto dei | clienti nonche' di ricezione e trasmissione di| ordini o mediazione - garanzie con carattere | di sostituti del credito - derivati su | crediti: impegni derivanti dalla negoziazione | di derivati su crediti come protection seller | - lettere di credito "stand-by" irrevocabili | che assumano il carattere di sostituti del | credito - impegni di acquisto apronti e | atermine di titoli e di altri strumenti | finanziari diversi dalle valute - depositi (e | finanziamenti) a pronti e a termine da | effettuare - parte non pagata di azioni e | titoli sottoscritti - attivita' cedute con | obbligo di riacquisto su richiesta del | cessionario - "put options" emesse concernenti| titoli e altri strumenti finanziari diversi | dalle valute - altri impegni di finanziamento | ad utilizzo certo | 100%

1) Per essere inclusi nel portafoglio "retail" i crediti
devono soddisfare i criteri di seguito elencati:
- si tratta di esposizioni nei confronti di persone
fisiche o di piccole e medie imprese;
- l'esposizione aggregata verso un'unica controparte o
gruppi di clienti connessi non superi l'1% del portafoglio
"retail' complessivo;
- l'esposizione massima aggregata nei confronti di una
singola controparte o gruppi di clienti connessi non ecceda
la soglia di 1 milione di euro.
2) Per 'esposizioni deteriorate' si intendono:
1. le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni
ristrutturale;
2. le esposizioni scadute da oltre 90 giorni.
Per la definizione delle nozioni di cui ai punti 1 e 2 si
deve fare riferimento alla disciplina di bilancio.
Fino al 31.12.2011, il limite dei 90 giorni e' spostato a
180 giorni per le esposizioni verso enti del settore
pubblico, imprese nonche' per le esposizioni che rientrano
nel portafoglio "retail".
2) Per la ponderazione del garante, si applicano i
coefficienti previsti nella tavola 8. Per la ponderazione
della garanzia, si fa riferimento a quanto previsto nella
Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, allegato B. par.
1.

CAPITOLO 8
RISCHIO DI CONTROPARTE

1. Premessa

Il rischio di controparte e' il rischio che la controparte di una transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. Esso attiene alle posizioni sia del portafoglio di negoziazione di vigilanza sia del portafoglio immobilizzato.

Il rischio di controparte e' un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, e' incerta e puo' variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. Inoltre, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti il valore di mercato della transazione puo' essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

Il rischio di controparte e' connesso a transazioni che presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro fair value positivo; 2) hanno un valore di mercato futuro che evolve in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro contante.

2. Requisito patrimoniale per il rischio di controparte

La presente disciplina definisce esclusivamente le regole per la quantificazione del valore a rischio, mentre il relativo requisito patrimoniale e' determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di calcolo del rischio di credito. Il requisito patrimoniale e' pari all'8 per cento delle attivita' di rischio ponderate.

Il trattamento del rischio di controparte si applica alle seguenti tre categorie di transazioni:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- operazioni SFT (securities financing transactions) (1);
- operazioni con regolamento a lungo termine (2). Tali transazioni vanno trattate come contratti a termine.

Le esposizioni relative a operazioni poste in essere con una controparte centrale e da questa non respinte sono fissate pari a zero qualora le esposizioni della controparte centrale nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzia reale su base giornaliera.

Sono considerate pari a zero ai fini del calcolo del rischio di controparte le esposizioni relative ai:

- derivati su crediti in cui la SIM assume la posizione di "acquirente di protezione", a fronte di attivita' allocate nel portafoglio immobilizzato ovvero a fronte di transazioni esposte al rischio di controparte;
- derivati su crediti allocati nel portafoglio immobilizzato in cui la SIM assume la posizione di "venditrice di protezione", in quanto assoggettati al requisito patrimoniale per il rischio di credito per l'intero valore nozionale alla stregua di garanzie rilasciate.

Le esposizioni nei confronti di o garantite da borse o stanze di compensazione di Stati comunitari e di altri Paesi esteri riconosciuti ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo I del Testo Unico sono assimilate, ai fini del calcolo del rischio di controparte, alle esposizioni verso banche.

3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni

Per il calcolo del valore dell'esposizione ai fini del rischio di controparte sono applicabili, a seconda delle transazioni, i seguenti metodi:

Tavola 10

| METODI PER IL CALCOLO DEL VALORE
CATEGORIE DI ESPOSIZIONI | DELL'ESPOSIZIONE --------------------------------------------------------------------- Derivati OTC |1. metodo del valore corrente (3) ---------------------------------------------------------------------
|2. metodo Standardizzato ---------------------------------------------------------------------
|3. metodo dei modelli interni di
|tipo EPE (Expected positive
|Exposure) --------------------------------------------------------------------- Operazioni SFT |1. CRM - metodo semplificato (4) ---------------------------------------------------------------------
|2. CRM - metodo integrale con
|rettifiche di vigilanza per
|volatilita' ---------------------------------------------------------------------
|3. CRM - metodo integrale con
|stime interne delle rettifiche per
|volatilita' ---------------------------------------------------------------------
|4. CRM - metodo dei modelli
|interni di tipo VAR (5) ---------------------------------------------------------------------
|5. metodo dei modelli interni di
|tipo EPE --------------------------------------------------------------------- Operazioni con regolamento a lungo| termine |1. metodo del valore corrente ---------------------------------------------------------------------
|2. metodo standardizzato ---------------------------------------------------------------------
|3. metodo dei modelli interni di
|tipo EPE

Il metodo del valore corrente e' descritto nell'allegato F, le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato fanno riferimento a quanto previsto in materia nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 3, sezione Il, par. 6.

Per l'utilizzo dei modelli interni di tipo EPE, le SIM si attengono a quanto previsto dal capitolo 13 del presente Titolo.

Il valore dell'esposizione verso una data controparte e' calcolato tenendo conto degli eventuali effetti di attenuazione del rischio riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM.

E' ammesso il riconoscimento della compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla relativa normativa (cfr. Allegato F).

1) Le operazioni SFT comprendono: le operazioni pronti
contro termine attive e passive su titoli o merci, le
operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in
prestito, i finanziamenti con margini.
2) Le operazioni con regolamento a lungo termine
comprendono le transazioni a termine nelle quali una
controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo,
una merce o una valuta estera contro il ricevimento
(consegna) di contante, altri strumenti finanziari o merci
con regolamento a una data contrattualmente definita,
successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di
mercato per le transazioni della medesima specie ovvero
rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di
stipula dell'operazione.
3) Nel caso di strumenti derivati OTC assistiti da
garanzie reali, il valore della garanzia e' determinato
facendo ricorso al metodo integrale previsto nell'ambito
della disciplina in materia di tecniche di attenuazione del
rischio (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 2, Parte
Prima, Allegato D).
4) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni del
portafoglio immobilizzato.
5) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni che
rientrano in accordi quadro di compensazione riconosciuti
ai sensi della disciplina CRM (cfr. Circolare n. 263,
Titolo II, cap. 2, Parte Prima, Allegato C).

CAPITOLO 9
CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Premessa

La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita' delle SIM connessi a esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entita' dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo; di limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti piu' stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della SIM nonche' delle societa' nelle quali la SIM possiede quote significative del capitale.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. E' quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela; la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi;
- "esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:

- dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi del capitolo 2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8;

- "esposizione totale", l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza e la somma di tutte le attivita' di rischio nei confronti di un cliente, determinate con le stesse modalita' utilizzate per le attivita' di rischio soggette al rischio di credito (cfr. capitolo 7);
- "grandi rischi", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- "gruppo di clienti connessi", due o piu' soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1);

ovvero,

- indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in difficolta' finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficolta' di rimborso dei debiti (connessione "economica");

- "posizione di rischio", l'esposizione totale ponderata in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite;
- "soggetti collegati":

- l'"azionista rilevante", vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, della SIM o della societa' capogruppo del gruppo bancario o di SIM di appartenenza;

ovvero,

- le "societa' partecipate in misura rilevante", vale a dire le societa' partecipate dalla SIM in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate.

3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attivita' a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

- le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attivita' diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonche' alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore di bilancio;
- le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate secondo quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8);
- le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalita' indicate nel capitolo 2. A tal fine:

a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dal capitolo 2, sezione I, par. 5;
b) le posizioni nette sono valorizzate al fair value;

- le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalita' indicate nei capitoli 3 e 8.

Per determinare la posizione di rischio, l'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi va ponderata sulla base di quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito (cfr. Capitolo 7) (2).

4. Limiti di concentrazione del rischio

L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

Il limite individuale e' ridotto al 20 per cento quando il cliente e' un soggetto collegato.

Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorita' di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata.

Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni del portafoglio immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui sopra, calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12).

5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva

I limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si e' verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

Per ciascun superamento di cui sopra e' richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'allegato G.

1) Ferma restando la responsabilita' della SIM in ordine
alla corretta individuazione del gruppo di clienti
connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i
rapporti tra societa', alle ipotesi di controllo rilevanti
in materia di bilanci consolidati, cosi' come definite
dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le societa'
bancarie e finanziarie, dall'art. 23 T.U. bancario.
2) Ai fini della ponderazione delle posizioni di rischio
le posizioni scadute sono ponderate al 100 per cento.

CAPITOLO 10
RISCHI OPERATIVI

1. Premessa

Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi le SIM devono dotarsi di:

- adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilita' ben definite, trasparenti e coerenti;
- processi efficaci per l'identificazione, il monitoraggio, l'attenuazione e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonche' di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

I processi e i meccanismi di cui sopra devono tenere conto delle dimensioni aziendali nonche' della natura e della complessita' delle attivita' svolte e dei connessi profili di rischio operativo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

A fronte dei rischi operativi le SIM devono detenere un requisito patrimoniale, da calcolare in base a uno dei metodi di seguito enunciati:

- metodo base (BIA - Basic Indicator Approach);
- metodo standardizzato (TSA - Traditional Standardised Approach);
- metodi avanzati (AMA - Advanced Measurement Approaches).

3. Metodo base

Nel metodo base il requisito patrimoniale e' pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'"indicatore rilevante" (1). Quest'ultimo e' rappresentato dal "margine di intermediazione" (2).

Qualora una di tali osservazioni risulti negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili (3).

Nel primo esercizio di attivita' l'"indicatore rilevante" e' rappresentato dal "margine di intermediazione" risultante dal bilancio di previsione annuale.

In caso di cessione o acquisizione di segmenti di operativita', tali eventi incidono sul calcolo del requisito patrimoniale soltanto a partire dalla data di perfezionamento dell'evento e non comportano pertanto modifiche a ritroso dell'indicatore rilevante.

4. Metodo standardizzato e metodi avanzati

Le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato o i metodi avanzati fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 5).

Le SIM che non appartengono a gruppi possono accedere al metodo standardizzato e ai metodi avanzati se dispongono di un patrimonio di vigilanza non inferiore a € 2.5 milioni.

Per l'utilizzo dei metodi avanzati, le SIM si attengono a quanto previsto nel capitolo 13 del presente Titolo.

1) Ai fini del calcolo del requisito relativo a periodi
infrannuali, ciascuna osservazione dovra' essere
determinata in base ai valori dell'indicatore rilevante
riferito ai 12 mesi precedenti. Ad esempio, il requisito al
31 marzo dell'anno T viene determinato come media dei
valori dell'indicatore rilevante riferito ai periodi dal 1°
aprile T-3 al 31 marzo T-2, dal 1° aprile T-2 al 31 marzo
T-1, dal 1° aprile T-1 al 31 marzo T.
2) Somma algebrica delle voci da 10 a 100 dello schema di
conto economico del bilancio delle SIM di cui al
Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006.
3) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i
valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai
principi contabili IAS/IFRS.

CAPITOLO 11
ALTRI RISCHI

1. Copertura patrimoniale a fronte degli altri rischi

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facolta' di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attivita' rispetto all'esercizio precedente.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

Nel primo esercizio di attivita' si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi indicati nel bilancio di previsione annuale.

CAPITOLO 12
PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei "filtri prudenziali". I "filtri prudenziali" sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilita' indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS").

2. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via generale:

- "partecipazione", il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote:

a) nel capitale di societa' controllate (1) o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre societa', sono destinate a sviluppare le attivita' del partecipante;
b) o che comunque attribuisce la titolarita' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;

- "societa' di assicurazione", l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonche' la societa' di partecipazione assicurativa.
(1) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo
congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

3. Calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla deterrinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andra' calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovra' essere rettificato).

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza e' preventivamente verificato dall'organo di controllo e dai revisori esterni.

4. Struttura del patrimonio di vigilanza

4.1. Patrimonio di base

Il capitale versato e le riserve costituiscono gli elementi patrimoniali di qualita' primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attivita' immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, delle perdite di rilevante entita' verificatesi in comparti dell'attivita' aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso e dei "filtri prudenziali negativi" del patrimonio di base (cfr. par. 5), costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Entro il limite del 20% possono rientrare nel patrimonio di base gli strumenti innovativi di capitale (cfr. allegato H, par. 1). Nell'ambito di tale limite gli strumenti che prevedono clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) connesse con la facolta' di rimborso o clausole di altro tipo atte ad incentivare il rimborso da parte dell'emittente devono essere contenuti nel limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base comprensivo degli strumenti stessi. Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione

La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

4.2. Patrimonio supplementare di secondo livello

Le riserve da valutazione (1), gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 2, gli elementi patrimoniali di qualita' secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato e' computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passivita' subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito computano anche l'eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle attivita' ponderate per il rischio di credito.
(1) Tali riserve sono computqabili nel patrimonio
supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative
ai filtri prudenziali (cfr. part. 5).

4.3. Patrimonio rettificato di secondo livello

Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel successivo paragrafo 4.5.

4.4. Patrimonio supplementare di terzo livello

Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonche' delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio di negoziazione, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia gia' stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonche' su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia svolti dalla SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato e' decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri;

Tale aggregato, che puo' assumere valore positivo o negativo, e' computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

b) per tutte le SIM, le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 2. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. capitolo 7) e per il rischio operativo (cfr. capitolo 10). In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra puo' essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passivita' subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

4.5. Elementi da dedurre

4.5.1. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Sono dedotti per la meta' dall'ammontare del patrimonio di base e per la meta' dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo livello:

a) le partecipazioni in banche, IMEL e societa' finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti (1);
b) le partecipazioni in banche, IMEL e societa' finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello;
c) le partecipazioni in societa' di assicurazione e le passivita' subordinate emesse da tali societa'.

Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, indicati ai precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attivita' classificate in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre e al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attivita'.

Se gli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare superano l'ammontare del patrimonio stesso, l'eccedenza viene dedotta dal patrimonio di base.

Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM IMEL, societa' finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.
1) Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni
nominative di societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la
SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del
gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico
provvedimento della Banca d'Italia.

4.5.2. DEDUZIONE DELLE COMPONENTI ILLIQUIDE

Le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

1) beni mobili;
2) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attivita' subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al punto 4.5.1;
4) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario.

4.5.3. SIM AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI METODI IRB

Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive.

4.6. Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

5. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base
a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita

Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM.

a.2) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali

Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al fair value degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attivita' materiali detenute ad uso funzionale.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

b) filtri prudenziali positivi: incrementi del patrimonio supplementare
b.1) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali (quota computabile)

Deve essere computato nel patrimonio supplementare il 50% (quota computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2.

b.2) Attivita' materiali

Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, l'importo delle riserve da valutazione connesso con "Leggi speciali di rivalutazione" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna).

Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dell'importo delle riserve da valutazione da "Attivita' materiali" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, seconda colonna).

b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita

Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dei saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM.

L'importo da segnalare e' al netto del relativo effetto fiscale.

CAPITOLO 13
MODELLI INTERNI

1. Premessa

Le SIM possono utilizzare, per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi - in alternativa alle metodologie standardizzate descritte nei capitoli precedenti - modelli interni, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

L'utilizzo dei modelli e' subordinato alla verifica dei requisiti minimi previsti in materia per le banche con riferimento a ciascuno dei modelli (cfr. Circolare n. 263).

2. Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni.

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei modelli interni predisposti dalle SIM per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalita', una piu' generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

2.1. Procedura autorizzativa

2.1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione e' presentata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Analisi e Interventi I - dalla SIM o dalla capogruppo di un gruppo di SIM.

La domanda deve essere corredata della documentazione indicata - con riferimento alle banche e ai gruppi bancari - nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio (cfr. Circolare n. 263) nonche' da ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessita' e del rilevante impatto organizzativo dei modelli interni, le SIM e le capogruppo possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione.

2.1.2. ISTRUTTORIA DELLA BANCA D'ITALIA

Il procedimento autorizzativo prende avvio dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione e si conclude entro il termine di centottanta giorni.

La Banca d'Italia valuta l'istanza accertando la sussistenza dei requisiti di idoneita' organizzativi e quantitativi previsti dalla disciplina con riferimento a ciascun modello interno.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

2.1.3. DECISIONE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La Banca d'Italia decide con provvedimento motivato e comunica al soggetto istante l'esito della domanda.

L'autorizzazione puo' essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del modello non pienamente coerenti con la complessita' operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, a condizione che non risultino inficiate la validita' e l'affidabilita' complessiva del modello.

2.1.4. VERIFICHE SUCCESSIVE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La Banca d'Italia verifica il costante rispetto dei requisiti previsti per l'adozione dei modelli interni di misurazione dei rischi.

Nel caso in cui una SIM intenda apportare modifiche significative ai suddetti modelli ne da' comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Le SIM forniscono, altresi', puntuali indicazioni alla Banca d'Italia in ordine all'impatto sui sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, cambiamenti normativi).

La Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinche' le SIM assicurino l'affidabilita' e la funzionalita' complessiva dei modelli e la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca d'Italia puo' revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

ALLEGATO A: SISTEMI E CONTROLLI PER LA VALUTAZIONE DELLE
POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

Le SIM istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.
 
1. Sistemi e controlli

Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi:

a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilita' chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilita', frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e ad hoc;

b) flussi informativi (reporting) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal front office) per l'unita' responsabile del processo di valutazione. I flussi informativi devono pervenire ad almeno uno dei componenti dell'organo responsabile della gestione.

2. Metodi di valutazione prudenti

La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzata la quotazione piu' prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la SIM non sia essa stessa un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

Quando non e' possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le SIM devono valutare le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.

Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione valutati in base ad un modello e consapevole dell'incertezza che cio' crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento economico dell'operativita' aziendale;

b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, rappresentativa dei prezzi di mercato, la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato;

d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla SIM, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso. In particolare, il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validita' della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo;

e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;

f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo piu' adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validita' delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato puo' essere operata dai dealers, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello e' condotta da una unita' indipendente dalla dealing room con una periodicita' almeno mensile (o piu' frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attivita' di negoziazione svolta).

Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, puo' essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore.

3. Rettifiche di valore a fini di vigilanza

Le SIM istituiscono e mantengono procedure per tenere conto di eventuali rettifiche di valore a fini di vigilanza.

3.1. Regole generali

L'opportunita' di operare rettifiche di valore a fini di vigilanza deve essere formalmente presa in considerazione almeno nei seguenti casi: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi anmministrativi futuri e, se del caso, "rischio modello".

3.2. Regole per le posizioni scarsamente liquide

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le SIM valutano se sia necessario effettuare rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Per decidere se sia necessaria una rettifica di valore a fini di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le SIM devono considerare diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilita', la disponibilita' di quotazioni di mercato (numero e nominativi dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilita', il grado di concentrazione del mercato, l'anzianita' delle posizioni di rischio, l'eventualita' che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di O.I.C.R., siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le SIM considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore a fini di vigilanza.

Gli importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche di valore a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" ovvero detratti dai tondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato.

Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base.

ALLEGATO B: RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

(1) Metodo basato sulla scadenza

Tavola 1

POSIZIONI

|TITOLI SENZA O CON|TITOLI CON CEDOLA | |
| CEDOLA INFERIORE | CEDOLA PARI O | | VITA RESIDUA fasce| AL 3% | SUPERIORE AL 3% |Corte|Lunghe ---------------------------------------------------------------------
1 | 0-1 mese | 0-1 mese | | ---------------------------------------------------------------------
2 | >1-3 mesi | >1-3 mesi | | ---------------------------------------------------------------------
3 | >3-6 mesi | >3-6 mesi | | ---------------------------------------------------------------------
4 | >6-12 mesi | >6-12 mesi | | ---------------------------------------------------------------------
5 | >1-1,9 anni | >1-2 anni | | ---------------------------------------------------------------------
6 | >1,9-2,8 anni | >2-3 anni | | ---------------------------------------------------------------------
7 | >2,8-3,6 anni | >3-4 anni | | ---------------------------------------------------------------------
8 | >3,6-4,3 anni | >4-5 anni | | ---------------------------------------------------------------------
9 | >4,3-5,7 anni | >5-7 anni | | ---------------------------------------------------------------------
10 | >5,7-7,3 anni | >7-10 anni | | ---------------------------------------------------------------------
11 | >7,3-9,3 anni | >10-15 anni | | ---------------------------------------------------------------------
12 | >9,3-10,6 anni | >15-20 anni | | ---------------------------------------------------------------------
13 | >10,6-12 anni | >20 anni | | ---------------------------------------------------------------------
14 | >12-20 anni | | | ---------------------------------------------------------------------
15 | >20 anni | | |
----> VEDERE IMMAGINE A PAG 67 <----

Istruzioni di compilazione della Tavola 2

Per la compilazione della Tavola 2 della pagina precedente, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione generico su titoli di debito secondo il metodo basato sulla scadenza, si procede nel modo seguente:

1. alla somma delle posizioni creditorie (colonna a) e a quella delle posizioni debitorie (colonna b) di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni della colonna (c);

2. nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (g) e si determina cosi' la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h);

3. le posizioni residue di cui alle colonne (i) ed (l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o);

4. le posizioni residue di cui alle colonne (p) e (q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;

5. sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna (u) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v);

6. sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna (aa) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb);

7. l'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico e' pari alla somma delle coperture di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 (colonna cc).

(2) Metodo basato sulla durata finanziaria

Per calcolare il riscio generico su titoli di debito con il metodo della durata finanziaria (duration) si procede nel modo seguente.

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre preliminarmente calcolare il relativo rendimento alla scadenza, sulla base del valore di mercato corrente dello strumento stesso. Nel caso di strumenti a tasso fisso, tale rendimento rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo; in caso di strumenti a tasso variabile, il calcolo e' effettuato supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse puo' essere modificato per il periodo successivo.

2. Successivamente si calcola la duration modificata di ciascuno strumento servendosi della formula:

----> VEDERE IMMAGINE A PAG 69 <----

3. In base alla relativa duration modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente:

Tavola 3

Zona | Duration modificata | Variazioni ipotizzare
(1) | (2) | di tasso (3) ---------------------------------------------------------------------
1 | da 0 a 1,0 | 1,0 ---------------------------------------------------------------------
2 | oltre 1,0 fino a 3,6 | 0,85 ---------------------------------------------------------------------
3 | oltre 3,6 | 0,7

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la duration modificata e per la relativa variazione presunta del tasso di interesse riferita alla zona in cui e' classificato )cfr. colonna 3 della Tavola 3).

5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla duration, rispettivamente long e short, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza (cfr. istruzioni per la compilazione della Tavola 2, punti da 2 a 4).

6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della duration risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla duration in ciascuna zona;
b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla duration tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla duration tra la zona 1 e la zona 3;
d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla duration.

ALLEGATO C: CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI COPERTE
DA DERIVATI DI CREDITO

1. Operazioni con copertura riconosciuta integralmente

L'operazione di copertura e' riconosciuta integralmente a fini prudenziali se i valori della posizione lunga e della posizione corta variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

Tale situazione si verifica, oltre che nel caso di due contratti derivati aventi le medesime condizioni contrattuali, nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un " total rate of return swap" (o viceversa) ove vi sia una esatta corrispondenza tra l'attivita' di riferimento e la posizione coperta (1).

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per rischio specifico.

2. Operazioni con copertura riconosciuta all'80%

E' consentita una compensazione pari all'80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra:

- l'attivita' di riferimento e la posizione per cassa;
- la scadenza dell'attivita' di riferimento e la scadenza del derivato creditizio;
- la valuta dell'attivita' di riferimento e quella della posizione per cassa.

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito non devono determinare oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione per cassa.

In tali casi, alla posizione con il coefficiente patrimoniale piu' elevato si applica una riduzione dell'80%, mentre il requisito su rischio specifico per l'altra posizione e' pari a zero.

3. Operazioni con copertura riconosciuta parzialmente

E' consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio:

1) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l'attivita' di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'attivita' di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione coperta;
ii) l'attivita' sottostante e l'obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di "cross-default" o "cross-acceleration" giuridicamente opponibili;

2) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attivita' in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (2) tra l'attivita' sottostante e la posizione coperta;
1) La scadenza dello swap incluso nel TROR puo'
differire da quella della posizione per cassa.
2) I disallineamenti di valuta, sono assoggettati al
requisito per il rischio di cambio.
3) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attivita' sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnatili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

4. Operazioni con copertura non riconosciuta

Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento al derivato di credito e alla posizione coperta.

ALLEGATO D: TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI DERIVATI DI CREDITO

1. Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"

Le posizioni sono determinate come segue:

i) il total rate of return swap, ai fini del rischio generico, da' origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse. La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico (1);

ii) credit default swap (CDS) ai fini del rischio specifico, da' luogo ad una posizione lunga "sintetica" in una obbligazione emessa dalla reference entity. Nel caso in cui il derivato abbia un rating esterno e soddisfi le condizioni per essere considerato un '`titolo qualificato", puo' essere rilevata una posizione lunga per il derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

iii) la credit linked note (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla reference entity, nonche' una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una posizione qualificata, e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

iv) la credit linked note che garantisce una protezione proporzionale su piu' debitori sottostanti comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, essa da' origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna reference entity, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla reference entity. Per ciascuna reference entity il fattore di ponderazione per il rischio specifico e' quello relativo all'obbligazione alla quale e' associata la ponderazione piu' elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

v) un derivato di credito first-to-default da' origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle reference entity del derivato, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non puo' essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio.

Un derivato di credito n+h-to-default da' origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle reference entity del derivato ad eccezione delle n-1 con il minor requisito patrimoniale per il rischio specifico, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non puo' essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio.

Nel caso in cui un derivato della specie abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, e' registrata soltanto una posizione lunga per il derivato;

vi) l'indice di CDS e' scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS su un singolo nome;

vii) i "credit spread derivatives" su un singolo nome sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare e' determinato come delta equivalent value del nozionale;

viii) il derivato su indice di CDS da' origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare e' determinato come delta equivalent value del nozionale.

2. Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione"

Per l'acquirente della protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione.

Fa eccezione la credit linked note emessa che da' luogo solo ad una posizione corta nella reference entity. Se sono presenti opzioni call sul titolo, la scadenza della posizione corta sara' posta pari alla scadenza dell'opzione.

Nel caso dei derivati su crediti n+h-to-default, l'acquirente della protezione puo' compensare il rischio specifico per tutte le attivita' sottostanti escluse le n-1 piu' rischiose ai fini del rischio specifico.
1) La posizione corta nel titolo di Stato ha una
ponderazione pari a 0 ai sensi della disciplina del rischio
specifico.

ALLEGATO E: METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PER RISCHIO
DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.

1. Metodi specifici

I metodi specifici possono essere utilizzati per il calcolo del requisito a fronte del rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. nel caso in cui si conosca la composizione degli investimenti che possono essere effettuati dalla societa' di gestione in base al regolamento del fondo.

1.1. Metodo della scomposizione integrale

Nell'approccio della scomposizione integrale la SIM deve essere al corrente su base giornaliera degli investimenti effettuati dal fondo. I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico sono calcolati trattando le posizioni in quote di O.I.C.R. come posizioni negli investimenti sottostanti dell'O.I.C.R.

Di conseguenza e' consentita la compensazione tra le posizioni negli strumenti finanziari in cui investe l'O.I.C.R. e altre posizioni detenute dalla SIM, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentirne la liquidazione ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

1.2. Metodo della scomposizione semplificata

L'approccio della scomposizione semplificata si applica ai fondi che replicano la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale a condizione che: a) scopo del fondo sia quello di replicare la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale; b) vi sia una correlazione (1) minima dello 0,9 tra il movimento dei prezzi giornalieri dell'O.I.C.R. e l'indice o il paniere; tale correlazione deve essere verificata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico si calcolano facendo riferimento a "posizioni ipotetiche" che rappresentano quelle necessarie per replicare la composizione dell'indice o del paniere di riferimento.

1.3. Metodo della scomposizione parziale

Questo metodo si applica ai fondi di cui la SIM non conosce la composizione su base giornaliera, ma di cui e' definita, in base al regolamento, la modalita' di ripartizione del patrimonio del fondo tra le diverse categorie di attivita'.

I requisiti patrimoniali per il rischio di posizione generico e specifico sono calcolati secondo le seguenti modalita':

- si ipotizza che l'O.I.C.R. investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle classi di attivita' soggette al requisito patrimoniale piu' elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attivita' in ordine di rischiosita' decrescente finche' non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'O.I.C.R. e' trattata come il possesso diretto della "posizione ipotetica";

- qualora il regolamento del fondo consenta il ricorso all'indebitamento (cd. "effetto leva") gli intermediari, nel calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di posizione, devono aumentare proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. per tener conto anche dell'esposizione finanziata tramite l'indebitamento.

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico ottenuto attraverso l'utilizzo del presente metodo non puo' superare il 32% del fair value della quota.

2. Metodo residuale

Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilita' per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale - a fronte del rischio generico e specifico - pari al 32% del fair value della quota.

1) Per correlazione si intende il coefficiente di
correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'O.I.C.R. e i
rendimenti dell'indice o del paniere di titoli di debito o
di capitale.

ALLEGATO F: RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO DEL VALORE
CORRENTE E COMPENSAZIONE CONTRATTUALE

Metodo del valore corrente

Il metodo del valore corrente puo' essere utilizzato solo con riferimento alle transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine.

Per ogni insieme di attivita' soggette a compensazione, l'equivalente creditizio e' calcolato sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura ("add-on"), tenendo conto degli effetti della compensazione contrattuale secondo la seguente formula:

Equivalente creditizio = (CS + add-on) - CA

dove:

- CS e' il costo di sostituzione, da intendersi netto in presenza di accordi compensazione (cfr. successivo punto c);
- "add-on" e' l'esposizione creditizia futura, da sostituirsi con l'"add-on netto" in presenza di accordi di compensazione (cfr. infra);
- CA e' il valore della garanzia corretto per tener conto della volatilita' dei prezzi di mercato, calcolato secondo il metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina CRM, anche tenendo conto, se del caso, degli accordi di compensazione.

a) Costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto e' dato dal suo fair value, se positivo. Il fair value e' positivo se all'intermediario spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

b) Esposizione creditizia futura. ("add-on")

L'esposizione creditizia tiene conto della probabilita' che in futuro il valore corrente del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Tale probabilita' e' legata alla volatilita' dei fattori di mercato sottostanti nonche' alla vita residua del contratto.

L'esposizione creditizia futura si determina con riferimento a tutti i contratti - con valore corrente sia positivo sia negativo - moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni indicate nella tavola 1.

TAVOLA 1 (1)

| | | | CONTRATTI | CONTRATTI
|CONTRATTI | CONTRATTI | |SU METALLI | SU MERCI
DURATA | SU TASSI |SU TASSI DI| | PREZIOSI |DIVERSE DAI
RESIDUA | DI | CAMBIO E | CONTRATTI | ECCETTO | METALLI
(2) |INTERESSE | ORO | SU AZIONI | L'ORO | PREZIOSI --------------------------------------------------------------------- Un anno o | | | | | meno | 0% | 1% | 6% | 7% | 10% --------------------------------------------------------------------- Da oltre | | | | | un anno a | | | | | cinque | | | | | anni | 0,5% | 5% | 8% | 7% | 12% --------------------------------------------------------------------- Oltre | | | | | cinque | | | | | anni | 1,5% | 7,5% | 10% | 8% | 15%

Ai contratti aventi come sottostanti attivita', indici o tassi che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tavola 1 si applicano le percentuali relative ai "contratti su merci diverse dai metalli preziosi".

Qualora gli intermediari utilizzino il "metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato" per calcolare il rischio di posizione sulle merci, essi possono determinare l'esposizione creditizia futura dei contratti derivati su merci utilizzando le percentuali indicate nella tavola 2, in luogo di quelle contenute nelle colonne "contratti su metalli preziosi eccetto oro" e "contratti su altre merci diversi dai metalli preziosi" della tavola 1.

TAVOLA 2

| METALLI | | | ALTRI,
| PREZIOSI | | | COMPRESI I
DURATA | (ECCETTO | METALLI | PRODOTTI | PRODOTTI
RESIDUA | L'ORO) | COMUNI | AGRICOLI | ENERGETICI --------------------------------------------------------------------- Un anno o | | | | meno | 2% | 2,5% | 3% | 4% --------------------------------------------------------------------- Da oltre un | | | | anno a cinque| | | | anni | 5% | 4% | 5% | 6% --------------------------------------------------------------------- Oltre cinque | | | | anni | 7,5% | 8% | 9% | 10%
Contratti derivati su crediti allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

L'"add-on" per i contratti derivati su crediti di tipo total return swap (TROR) e credit default swap (CDS), sia per l'acquirente sia per il venditore di protezione, e' determinato applicando al valore nominale una percentuale pari a:

- 5% se la reference obligation e' da ritenersi "qualificata" ai sensi del trattamento del rischio di posizione specifico nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
- 10% negli altri casi.

Il venditore di protezione per il tramite di un CDS deve calcolare l'esposizione creditizia futura solo nel caso in cui sia presente una clausola ("close-out") in virtu' della quale il contratto e' liquidato a condizioni di mercato in caso di insolvenza dell'acquirente di protezione. L'esposizione creditizia futura e' considerata per un importo pari o inferiore all'ammontare dei premi non incassati.

L'indice di CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole reference entity che compongono l'indice, ciascuno di importo pari al valore di pertinenza della relativa reference entity. Ad ogni CDS si applicano le regole summenzionate.

Ai credit spread derivatives (forward, future, opzioni e swap su credit spread) di tipo single name si applica il trattamento prudenziale dei credit default swap. Nel caso di credi spread derivatives su molteplici nomi (es.: forward, future, option, swap su iTraxx) si applica il medesimo trattamento dei contratti derivati su indici di CDS. In particolare, tali contratti vanno scomposti in tanti CDS quante sono le reference entity che compongono l'indice. A ciascun CDS cosi' determinato si applica il trattamento previsto per i CDS single name.

e) Effetti della compensazione contrattuale

Nel caso di contratti di novazione, si puo' procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziche' degli importi lordi. Pertanto il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia fuura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione.

Nel caso di altri accordi di compensazione, l'esposizione a fronte delle operazioni riconducibili ad un "insieme di attivita' soggette a compensazione" e' calcolata come somma dei seguenti valori:

1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti, se positivo;

2) esposizione creditizia futura per le transazioni compensate ("add-on netto").

"add-on netto" = 0,4 * "add-on lordo" + 0,6 * RNL * "add-on lordo"

dove RNL = rapporto netto lordo

Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

L'intermediario ha la facolta' di calcolare il rapporto RNL di cui alla precedente formula secondo una delle due modalita' seguenti:

i) calcolo separato, secondo il quale viene calcolato un RNL per ogni controparte come rapporto tra il costo di sostituzione netto complessivo di tutti gli "insiemi di attivita' soggette a compensazione" relativi ad una medesima controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo di tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attivita' soggette a compensazione" relativo alla stessa controparte (denominatore);

ii) calcolo aggregato, secondo il quale viene determinato un unico RNL dato dal rapporto tra la somma, per il complesso delle controparti, dei costi di sostituzione netti relativi a ciascun "insieme di attivita' soggette a compensazione" (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo complessivo relativo a tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attivita' soggette a compensazione" (denominatore).

L'opzione prescelta dovra' essere applicata in via continuativa per tutte le esposizioni soggette al rischio di controparte calcolate secondo il metodo del valore corrente.

2. Compensazione contrattuale

I seguenti tipi compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti ai fini della riduzione del valore delle esposizioni:

a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. crossproduct netting).

Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e' riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio a condizione che l'intermediario:

1) abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
2) abbia acquisito pareri legali attestanti che, nel caso di impugnazione in giudizio, verrebbero confermati dalle autorita' giudiziarie ed amministrative competenti gli effetti degli accordi di cui al punto 1), in conformita':

- all'ordinamento dello Stato nel quale la controparte e' costituita e, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte, all'ordinamento dello Stato in cui tale succursale e' situata;
- all'ordinamento che disciplina le singole operazioni compensate;
- all'ordinamento che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

3) abbia posto in essere procedure atte a garantire che la validita' legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti;

4) conservi nei propri archivi tutta la documentazione richiesta;

5) consideri gli effetti degli accordi di compensazione ai fini del calcolo dell'esposizione creditizia complessiva nei confronti di ciascuna controparte e gestisca il rischio di controparte su tali basi;

6) proceda, con riferimento a ciascuna controparte, all'aggregazione delle singole transazioni soggette a compensazione, in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale controparte. Tale aggregato deve essere considerato nei processi di gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (cd. walkaway clause), non puo' essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Sono ammesse all'"accordo di compensazione tra prodotti differenti" (cd. crossproduct netting) le esposizioni derivanti da: 1) operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli e merci. operazioni e assunzioni di titoli e merci in prestito; 2) finanziamenti con margini; 3) contratti derivati OTC.

Gli "accordi di compensazione tra prodotti differenti" devono soddisfare, oltre ai requisiti sub da 1) a 6), anche le seguenti condizioni:

a) l'importo netto di cui al punto 1) deve riferirsi a tutti gli accordi quadro bilaterali e a tutte le singole transazioni compresi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti;
b) i pareri legali di cui al punto 2) analizzano la validita' e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro bilaterale in esso compreso;
c) la SIM ha posto in essere procedure, aventi le caratteristiche di cui al punto 3) per accertare che ogni transazione inclusa in un "insieme di attivita' soggette a compensazione" sia assistita da un parere legale;
d) ogni accordo quadro e ogni singola transazione inclusi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti soddisfano i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e, ove applicabile, degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito.

Gli accordi bilaterali di compensazione riguardanti operazioni di pronti contro termine e/o di prestito di titoli e merci e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari allocati sia nel portafoglio immobilizzato sia nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono riconosciuti a condizione che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

a) tutte le transazioni sono valutate al fair value su base giornaliera;

b) ogni attivita' assunta in prestito, acquistata o ricevuta in garanzia rientra tra le garanzie finanziarie ammesse ai fini dell'attenuazione del rischio di credito del portafoglio immobilizzato.

1) Per i contratti con scambi multipli di capitale, le
percentuali di esposizione creditizia futura devono essere
moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da
effettuarsi in base al contratto.
2) Per i contratti che prevedono l'estinzione
dell'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e
le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il
valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali
date, la durata residua e' posta pari al periodo
intercorrente fino alla prossima data di revisione delle
condizioni. In caso di contratti sui tassi d'interesse che
soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua
contrattuale di oltre un anno, la percentuale non deve
essere inferiore allo 0,5%.

ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA
COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al portafoglio immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti o gruppi di clienti connessi per i quali si e' verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente piu' alto.

Qualora il superamento non si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico; del rischio di regolamento e del rischio di controparte, per le posizioni, individuate nell'ordine indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del superamento.

Qualora il superamento si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' determinata:

i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella pertinente colonna della tavola 1 "Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato in precedenza. Si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 euro, di cui 25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale:

- 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale);
- 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
- 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";

ii. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12;

iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle suddette moltiplicazioni.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione e' pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

----> VEDERE IMMAGINE A PAG 82 <----

ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO
DI VIGILANZA DEGLI STRUMENTI "IBRIDI"

Gli intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate che abbiano le caratteristiche indicate nei parr. 1 e 2.

Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilita' di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza.

1. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale (quali le preference shares) sono computabili nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale della SIM. Tali condizioni sono le seguenti:

a) la societa' bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in un paese dell'UE o appartenente al Gruppo dei Dieci;
b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facolta' di rimborso da parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;
c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello step-up non puo' eccedere i 100 punti base oppure il 50% dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
d) il contratto deve prevedere la possibilita' di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la SIM che controlla direttamente o indirettamente la societa' emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio. La corresponsione degli interessi deve essere sospesa qualora il coefficiente patrimoniale complessivo della SIM scende al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio;
e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione per la scadenza in questione e' perso definitivamente;
f) il contratto deve prevedere meccanismi di assorbimento delle perdite della SIM in base ai quali le somme raccolte con l'emissione di titoli vengano trasferite nella piena disponibilita' della SIM medesima qualora il coefficiente patrimoniale scenda sotto il 5%;
g) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio; devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
h) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi:

a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente;
b) le passivita' subordinate.

In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nonche' le possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente sono di seguito illustrate.

2.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita', le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla SIM di continuare l'attivita';
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2.2. Passivita' subordinate

Le passivita' subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di step-up a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.

Sui titoli rappresentativi delle passivita' subordinate e' richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate.

2.3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilita' degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel presente Regolamento, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passivita' subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passivita' subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima emissione vengono cosi' messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending").

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

2.4. Riacquisto da parte della SIM emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate

La SIM puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza e' effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento gia' maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalita' di riacquisto di tali passivita' sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passivita' dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita', entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

1) Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore
originario del prestito.

TITOLO II
PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process - SRP) si articola in due fasi integrate. La prima e' rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) e fa capo alle SIM, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) ed e' di competenza dell'Autorita' di vigilanza, che riesamina l'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e attiva, ove necessario, misure correttive.

Lo SREP si basa in primo luogo sul confronto tra la Vigilanza e le SIM; cio' consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza piu' approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e alle SIM di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le SIM definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali e' richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cfr. Titolo I).

Il processo ICAAP e' imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilita' ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilita' di tale processo e' rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera.

Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Le SIM illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP e' il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza il profilo di rischio della SIM; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalita' degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole, incluse quelle prudenziali.

Lo svolgimento di tale attivita' avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle SIM (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare i rischi rilevanti assunti dalle SIM e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi si commisurano alla rilevanza delle carenze riscontrate: l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalita', in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita' dell'attivita' svolta dalla SIM;
- la frequenza e l'intensita' dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessita' delle SIM.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato: in caso di gruppi di SIM la responsabilita' dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di SIM o gruppi di SIM controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello rispettivamente individuale ovvero sub-consolidato per le componenti italiane.

* * *

Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attivita' di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalita' e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalita' da parte degli operatori;

- si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa delle SIM in tre gruppi, caratterizzati da livelli di complessita' operativa decrescente, per i quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;

- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalita' di analisi dei rischi e dell'operativita' aziendale.

2. Fonti normative

La materia e' regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del Testo Unico:

- articolo 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 6, comma 1-bis, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni;
- articolo 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lett. a);
- articolo 11, comma 1, lett. b), che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
- articolo 12, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto, tra l'altro, le materie dell'art. 6, comma 1, lett. a), e comma 1-bis;
- articolo 12, comma 3-bis, che prevede che, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata; la Banca d'Italia possa impartire disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo di SIM.

3. Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, si intende per:

- "capitale interno", il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la SIM ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso. Tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entita'; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovra' far fronte anche a questa differenza;
- "capitale interno complessivo", il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico;
- "capitale" e "capitale complessivo", indicano gli elementi patrimoniali che la SIM ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del `-capitale interno complessivo";
- "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche e ai gruppi bancari;
- "componenti del gruppo sub-consolidanti", le SIM e le societa' finanziarie appartenenti a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo, che controllano imprese di investimento nonche' societa' bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario;
- "impresa di riferimento", la SIM o la capogruppo controllata direttamente da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento o delle banche, quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a quello della SIM o della capogruppo controllate;
- "societa' finanziaria": la societa' che svolge le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle SIM, ad eccezione delle SIM:

- appartenenti ad un gruppo di SIM sottoposto a vigilanza su base consolidata o a un gruppo bancario italiano;
- escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I, Capitolo 1, par. 4);

- su base consolidata:

- ai gruppi di SIM, soggetti a vigilanza su base consolidata (cfr. Titolo IV, Capitolo 3);
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle imprese di investimento, nonche' alle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla societa' di partecipazione finanziaria madre nell'U E;
- ai componenti sub-consolidanti del gruppo.

Di seguito, ove non diversamente specificato, con il termine SIM si intende, a seconda del livello di applicazione della disciplina, la SIM, la capogruppo del gruppo di SIM, la impresa di riferimento, la SIM a capo del sub-consolidato nazionale.

5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

1) Si rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
ricomprese le imprese di assicurazione.

CAPITOLO 2
LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
(ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le SIM definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato.. sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso e' proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita' dell'attivita' svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi cui le SIM sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di cui al Titolo I, sia di quelli in esso non contemplati.

Le SIM definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli indicati nel citato Titolo I e' opportuno adottare metodologie quantitative, che possono condurre alla determinazione di capitale interno, e per quali invece si ritengono piu' appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonche' le differenze, per i rischi fronteggiati dal requisito patrimoniale di cui al Titolo I, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. La proporzionalita' nell'ICAAP

Il principio di proporzionalita' si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalita', le SIM sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, SIM di diverse dimensioni e complessita' operativa.

Classe 1

SIM autorizzate dalla Banca d'Italia ad adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa sulla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale, le SIM appartenenti alla classe 1 fanno riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

Classe 2

SIM, diverse da quelle della classe 1, che superano a livello individuale o consolidato, una delle seguenti soglie: patrimonio medio annuo gestito superiore a 10 miliardi di euro; controvalore annuo di negoziazioni per conto proprio o per conto terzi superiore a 150 miliardi (1).
1) Per il patrimonio gestito si fa riferimento alla
somma delle seguenti voci segnaletiche (Manuale delle
Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli
intermediari del Mercato Mobiliare - Circolare n. 148 del
2.7.1991); 4140210 e 4140242. Per il controvalore delle
negoziazioni in conto proprio si fa riferimento alla somma
delle seguenti voci: 4140002 e 4140004. Per il controvalore
delle negoziazioni in conto terzi si fa riferimento alla
somma delle seguenti voci: 4140110, 4140112,
4140114,4140116.

Classe 3

SIM diverse da quelle delle classe 1 e 2. Rientrano in questa classe tutte le SIM che svolgono il servizio di investimento di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Resta in ogni caso ferma la possibilita', per le SIM appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni piu' avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (2).

Le SIM operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del primo pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.
2) Cio' potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per
adottare un approccio adeguato al profilo di rischio
soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione,
ovvero con operativita' specializzata e rilevante su
segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessita'.

3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP puo' essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le SIM nella concreta applicazione del principio di proporzionalita'.

3.1. L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le SIM effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operativita' e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: e' rimessa alla prudente valutazione di ogni SIM l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operativita'.

Le SIM identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unita' operativa ovvero di entita' giuridica. Cio' puo' consentire di riscontrare, nel caso dei gruppi di SIM, se in capo alle piu' rilevanti entita' giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

3.2. La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano ovvero - in caso di rischi difficilmente quantificabili - valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono piu' appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico e' costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. primo pilastro).

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, le SIM fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Le SIM utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro. Relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro, le SIM possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, le SIM possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro; in relazione alla propria complessita' operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunita' di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del primo pilastro piu' evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Analogamente le SIM di questa classe, relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

3.2.1. LO STRESS TESTING

Le SIM effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilita' ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della SIM di eventi specifici (analisi di sensibilita).

La conduzione di prove di stress consente, tra l'altro, alle SIM di utilizzare analisi di tipo "what if" per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio.

In linea di principio le SIM dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operativita'.

Le SIM effettuano analisi di sensibilita' rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di mercato e il rischio operativo.

Particolare cura deve essere posta da tutte le SIM caratterizzate da una significativa operativita' nelle attivita' rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza nel predisporre procedure di stress testing idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

3.3. La determinazione del capitale interno complessivo

Le SIM determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "building block", che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Resta fermo che nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM possono tenere conto, oltre che della necessita' di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero di mantenere un adeguato standing sui mercati.

3.4. Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con il patrimonio di vigilanza

Le SIM devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione del patrimonio di vigilanza: in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nel patrimonio di vigilanza.

4. Periodicita' dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, le SIM determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operativita'.

Nella pianificazione annuale le SIM devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo e' coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla SIM nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicita' annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza piu' ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli stress test puo' avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunita' di dare stabilita' ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

5. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilita' del processo ICAAP e' rimessa agli organi societari.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo e' frutto di un processo organizzativo complesso; che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operativita' corrente delle SIM. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralita' di funzioni e professionalita' (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilita', etc.) e il contributo delle societa' facenti parte del gruppo (3).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle SIM, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative.
3) Qualora le SIM esternalizzino alcune "componenti" del
processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena
ed esclusiva responsabilita' dello stesso e assicurarne la
coerenza con le specifrcila' e le caratteristiche operative
aziendali. In particolare, le SIM adottano ogni cautela per
assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni
rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di
qualita', coerenza e replicabilita' delle analisi svolte.

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1. Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

Il resoconto sul processo ICAAP e' volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale; dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo; esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e attenuazione dei rischi piu' rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali la SIM ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione della SIM in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto e' articolato nelle seguenti aree informative:

- linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;
- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
- auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato B maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree.

Le scelte relative a profondita' ed estensione del resoconto, cosi' come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle SIM.

Qualora la SIM disponga gia' di documenti che forniscono le informazioni relative a una o piu' parti delle aree informative; e' sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non e' obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), e' possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Ferma restando la ripartizione in aree informative, per le SIM del gruppo 3 il rendiconto puo' avere un'articolazione piu' contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato B.

Le SIM controllate da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con FICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea (4).
4) La Banca d'Italia, avute presenti le caratteristiche
della SIIVI e la sua collocazione all'interno del gruppo,
puo' esonerare la stessa dall'invio del raccordo in
questione.

6.2. Periodicita' dell'informativa sull'ICAAP

Le SIM trasmettono annualmente alla Banca d'Italia la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, alle scadenze di seguito indicate:

- 31 marzo: SIM non appartenenti a gruppi;
- 30 aprile: gruppi di SIM.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

CAPITOLO 3
PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP viene condotto annualmente sulle SIM allo scopo di accertare che tali intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei relativi sistemi di controllo;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della SIM;
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere.

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi delle SIM ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza - attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili - i rischi rilevanti assunti dalle SIM, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalita' di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie piu' appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di SIM.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le SIM, che si articola in varie fasi e puo' prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla SIM i conseguenti interventi.

2. La proporzionalita' nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le SIM rispondono a criteri di proporzionalita': l'ampiezza e l'approfondimento delle attivita' di analisi e controllo, nonche' l'intensita' e la frequenza del confronto con le SIM sono calibrate in relazione ai profili di rischio, alle dimensioni operative, al grado di problematicita' delle stesse.

3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale utilizza controlli a distanza e controlli ispettivi: essi consentono di pervenire, in modo integrato, alla valutazione della complessiva situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale, la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Il sistema di analisi aziendale prevede un "percorso di analisi" strutturato attraverso il quale sono svolte le varie fasi previste dallo SREP.

L'"analisi della situazione aziendale" rappresenta il momento centrale dell'intero percorso. Essa si basa sull'esame del bilancio di esercizio, sull'analisi dell'assetto organizzativo nonche' sull'esame dei modelli di analisi riferiti ai profili dell'adeguatezza patrimoniale, della redditivita' e dell'organizzazione.

Questi ultimi, costituiti da un insieme di indicazioni metodologiche e di schemi standardizzati di rappresentazione dei dati, delineano un iter logico di interpretazione delle informazioni e forniscono una guida per la formulazione dei giudizi relativi ai singoli profili considerati.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale e' basata sui punteggi parziali assegnati ai profili, sul giudizio attribuito all'assetto organizzativo e su ogni informazione disponibile sull'azienda, acquisita anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Nell'Allegato C si illustrano le principali caratteristiche del sistema di analisi aziendale, con particolare riferimento ai criteri di valutazione seguiti per i profili dell'adeguatezza patrimoniale, della redditivita' e dell'assetto organizzativo.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilita': sebbene i modelli di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili oggetto di analisi, l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto dei modelli di analisi consentono di effettuare prove di stress utilizzando sistemi di "what-if analysis". Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalita' l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole SIM;
- il confronto interaziendale: un criterio di analisi e di valutazione e' rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilita': il sistema di valutazione e' documentato in appositi manuali e linee guida; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi - espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza - prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le SIM.

L'ambito dei controlli e' differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, ovvero natura "mirata", se riferite a circoscritti comparti di attivita'; aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attivita' condotta a distanza. In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di follow up, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla SIM ovvero sollecitate dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una SIM e' specificamente connessa con la possibilita' di apprezzare in maniera diretta - attraverso il confronto continuato con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonche' tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco - gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalita' degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilita' di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le SIM

Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto dalle SIM e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP, che viene condotta unitamente alle altre attivita' in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessita' di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, piu' in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

La Banca d'Italia puo' richiedere alle SIM gli interventi correttivi di seguito indicati(1) aventi diverso grado di incisivita', in relazione alla rilevanza delle carenze riscontrate:

- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attivita' o alla struttura territoriale;
- non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
- detenzione di patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi e altri rischi anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia puo' disporre l'applicazione di un requisito patrimoniale specifico superiore al requisito patrimoniale di cui al Titolo I, quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nella struttura organizzativa, nei controlli interni e nei sistemi di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi;
- vi sono divergenze rilevanti tra le valutazioni della Banca d'Italia e quelle della SIM in materia di livello e composizione del capitale complessivo posto dall'azienda a presidio di tutti i rischi assunti, ovvero quando le valutazioni coincidono, ma la SIM non consegua nei tempi stabiliti o non mantenga i livelli patrimoniali concordati.

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

1) Restano fermi i poteri di intervento previsti da
norme diverse dall'art. 7 e dall'art. 12 del Testo Unico
(cui si fa riferimento nel presente paragrafo) e,
segnatamente, quelli di cui alla Parte II, Iitolo IV del
medesimo Testo Unico.

ALLEGATO A - I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo pilastro

- rischio di credito;
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri Rischi

- Rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattivita' a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della SIM da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorita' di vigilanza;
- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attivita' o appartenenti alla medesima arca geografica ovvero dalla composizione della base della clientela;
- rischio di liquidita': il rischio che la SIM non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza;
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla SIM risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di tasso di interesse derivante da attivita' diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse.

ALLEGATO B - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

a) piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione;
b) riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale;
c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP

a) descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP;
b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP;
c) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali;
d) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: internal auditing; compliance; pianificazione; risk management; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali, contabilita' e controllo contabile);
e) descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing;
f) indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing

a) mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della SIM rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro;
b) mappatura dei rischi per unita' operative della SIM e/o per entita' giuridiche del gruppo;
c) tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello stress testing;
d) descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione piu' rilevanti;
e) descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

a) quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo;
b) eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unita' operative e/o per entita' giuridiche).

5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza

a) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari;
b) elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno;
c) computabilita' ai fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili;
d) stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) Auto-valutazione dell'ICAAP

a) identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento;
b) pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

ALLEGATO C - IL SISTEMA DI ANALISI AZIENDALE

1. I rischi oggetto di analisi

Rischi di mercato

La valutazione dell'esposizione ai rischi di mercato, oltre a verificare il rispetto dei requisiti prudenziali, ha l'obiettivo di valutare i rischi assunti e i risultati ottenuti nel comparto; una volta accertati il grado di sviluppo e la natura dell'operativita' svolta dalla SIM (con specifico riferimento a prodotti, strategie di posizionamento, tipologie di rischi assunti).

Rischi operativi

Nell'analisi di tale fattispecie di rischio, oltre alla verifica del rispetto dei requisiti regolamentari, assume un ruolo centrale la verifica della rispondenza ai requisiti normativi dei sistemi organizzativi e dei processi di gestione e misurazione/valutazione di tali rischi.

Rischio di credito

L'analisi della rischiosita' creditizia e' finalizzata a valutare principalmente il rispetto da parte della SIM dei requisiti prudenziali, anche con riferimento al profilo della concentrazione.

Altri rischi

Infine, con riferimento agli altri rischi quantificabili o di natura non facilmente quantificabili allo stadio attuale (rischi di liquidita', di tasso di interesse sul portafoglio immobilizzato, di concentrazione, strategico, di reputazione, residuali), l'analisi si fonda sulle informazioni contenute nel resoconto ICAAP nonche' su quelle relative ai presidi organizzativi predisposti dalle SIM, apprezzabili prevalentemente attraverso controlli ispettivi.

L'analisi della redditivita', soprattutto per quanto attiene ai profili di sostenibilita' e variabilita' delle varie componenti dei flussi reddituali, concorre anche a fornire utili indicazioni in merito all'esposizione della SIM ai rischi strategici e reputazionali.

2. La redditivita'

Elemento imprescindibile nella valutazione di una SIM e' l'analisi dei risultati reddituali conseguiti, tenuto conto delle strategie perseguite, dei rischi assunti, del mercato di riferimento.

Scopo dell'analisi e' quello di valutare la capacita' reddituale della SIM sotto il duplice profilo dell'adeguatezza quantitativa e della stabilita' dei flussi di reddito. Il primo aspetto attiene alla capacita' del risultato derivante dalla gestione ordinaria di coprire i principali fabbisogni di utilizzo dello stesso, individuabili nel costo dei rischi aziendali, nella remunerazione del capitale, nel finanziamento della crescita aziendale. Il secondo aspetto prende in considerazione principalmente le modalita' di formazione del risultato economico.

3. I profili organizzativi

L'analisi dell'assetto organizzativo costituisce un fattore cruciale per la comprensione della situazione delle SIM. Nell'ambito di tale analisi assumono primaria importanza i controlli di tipo ispettivo.

I criteri in base ai quali vengono valutate le variabili organizzative fanno riferimento all'adeguatezza delle stesse rispetto alle strategie perseguite e all'operativita' svolta dalla SIM: in particolare, l'analisi e' volta a verificare l'esistenza di eventuali elementi di debolezza nelle diverse componenti del sistema organizzativo che possano comportare una gestione non consapevole dei rischi assunti e produrre effetti negativi sulla situazione tecnica e sulla capacita' competitiva della SIM.

Particolare rilevanza assume la verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni e, piu' in generale, del rispetto delle disposizioni in materia organizzativa previste dalla vigente normativa.

L'esame si estende a tutte le componenti dell'assetto organizzativo: variabili di "contesto" (struttura di governance, assetti di gruppo, capacita' competitiva e politiche di sviluppo perseguite); macrostruttura; sistemi operativi (sistema informativo aziendale; sistemi di rilevazione e rappresentazione dei fatti aziendali); controlli interni.

L'analisi delle variabili di contesto e della macrostruttura e' svolta congiuntamente e in modo trasversale rispetto alle aree di rischio, essendo finalizzata a valutare la capacita' della SIM di mantenere un adeguato livello di competitivita'. La valutazione dei principali sistemi operativi e del sistema dei controlli interni e' per contro maggiormente focalizzata sui singoli profili di rischio: essa mira infatti ad appurare l'efficacia dei sistemi predisposti per catalogare, misurare/valutare, controllare e attenuare l'esposizione alle fattispecie di rischio piu' rilevanti per la SIM.

La valutazione dei profili organizzativi viene effettuata secondo modalita' che tengono conto della complessita' operativa e della dimensione delle SIM e avendo come punto di riferimento ciascuna rilevante area di rischio del gruppo. In tal senso:

- per i gruppi SIM, la valutazione e' condotta principalmente a livello consolidato. Vengono esaminate le componenti del sistema organizzativo del gruppo e verificata la capacita' della capogruppo di assicurare un efficace coordinamento delle strategie complessive e delle singole componenti nonche' un controllo dei rischi assunti a livello consolidato e dalle principali entita' del gruppo. All'interno di ciascuna area di rischio la profondita' dell'analisi organizzativa sulle singole SIM appartenenti a un gruppo puo' essere piu' o meno accentuata a seconda dei seguenti elementi: i) grado di integrazione/accentramento a livello di gruppo dei sistemi operativi e delle funzioni strategiche; ii) grado di autonomia decisionale riconosciuto alla SIM; iii) rilevanza sistemica di quest'ultima; iv) presenza di altri elementi informativi significativi che fanno propendere per verifiche mirate presso la SIM stessa;
- per le SIM e i gruppi di minore complessita' (tendenzialmente quelli appartenenti al gruppo 3 ai fini dell'ICAAP), l'ampiezza e la profondita' delle analisi organizzative vengono modulate tenendo conto della dimensione aziendale, della tipologia e ammontare dei rischi assunti, del tipo di operativita' e del grado di problematicita' che caratterizza la SIM.

4. L'adeguatezza patrimoniale

L'esame dell'adeguatezza patrimoniale si basa sulla valutazione della capacita' del patrimonio aziendale di fronteggiare, in termini attuali e prospettici, le perdite inattese insite nello svolgimento dell'attivita' aziendale. I criteri di giudizio fanno riferimento:

1) alla disponibilita' di un patrimonio di vigilanza sufficiente ad assicurare la copertura del requisito patrimoniale di cui al Titolo I;
2) all'adeguatezza del capitale complessivo che la SIM intende detenere a fronte di tutti i rischi e delle eventuali esigenze strategiche aziendali.

Il primo aspetto attiene alla verifica dell'osservanza, nel tempo, del requisito patrimoniale previsto dalla normativa prudenziale.

Il secondo profilo attiene invece alla valutazione da parte della Vigilanza del processo di determinazione del capitale interno effettuato dalla SIM. A tali fini, assume fondamentale importanza il riesame del resoconto ICAAP, che e' volto ad approfondire tre aspetti: i) la determinazione del capitale interno complessivo; ii) i sistemi di controllo e di attenuazione dei rischi; iii) l'ammontare e la composizione del capitale complessivo.

Per quanto riguarda l'aspetto sub i), la Banca d'Italia valuta in particolare:

- per le SIM che adottano metodologie interne di misurazione dei rischi diverse da quelle utilizzate a fini regolamentari, le cause delle eventuali differenze tra le misure di capitale interno determinate dall'azienda e i requisiti patrimoniali regolamentari;
- le modalita' di aggregazione dell'eventuale capitale interno relativo a ciascun rischio rilevante;
- tutti gli altri fattori considerati dalla SIM per valutare la propria esposizione ai rischi rilevanti, quali le prove di stress, eventuali rischi ulteriori rispetto a quelle indicati nell'Allegato A, nonche' le eventuali esigenze connesse con operazioni di carattere strategico-competitivo.

Per quanto riguarda i sistemi, i processi e le procedure relative al controllo ed all'attenuazione dei rischi di cui al punto ii), l'analisi di vigilanza - basata prevalentemente su controlli ispettivi - mira ad apprezzarne la funzionalita' e l'efficacia.

Con riferimento infine agli aspetti sub iii), l'esame verte sulla riconciliazione effettuata dalla SIM tra le poste computabili nel patrimonio di vigilanza e le risorse patrimoniali che l'azienda ritiene utili ai fini di copertura del capitale interno complessivo.

TITOLO III
INFORMATIVA AL PUBBLICO

CAPITOLO I
INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Premessa

La regolamentazione internazionale in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari introduce specifici requisiti in ordine all'informativa al pubblico (cosiddetto "Terzo Pilastro").

Con le presenti disposizioni vengono introdotti per tutti gli intermediari obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti l'adeguatezza patrimoniale; l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Le SIM devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa. E' responsabilita' degli intermediari assicurare la correttezza e la veridicita' delle informazioni pubblicate e, quindi, porre in atto presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilita' dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni al fine di rispettare i requisiti di trasparenza informativa richiesti.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- articolo 6, comma 1, lett. a), del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articolo 12; comma 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di SIM disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano a livello individuale alle SIM non appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata incluse nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I, Capitolo 1, par. 4) e, a livello consolidato, alle SIM capogruppo di gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata che non sono a loro volta controllate, direttamente o indirettamente; da un altro soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa e alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle imprese di investimento, nonche' alle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

4. Schemi e contenuti delle informazioni da pubblicare

4.1. L'organizzazione delle informazioni da pubblicare

Le informazioni da pubblicare, sia qualitative che quantitative, sono organizzate in apposite tavole, allegate al presente capitolo, ciascuna inerente ad una particolare area informativa. Le SIM sono tenute a pubblicare le informazioni seguendo e rispettando l'ordine e i contenuti delle suddette tavole. Va evitata la pubblicazione di tavole prive di informazioni.

In ossequio al principio di proporzionalita', il livello di dettaglio informativo va commisurato alla complessita' organizzativa e al tipo di operativita' aziendale; informazioni gia' presenti in altri documenti diffusi dalla SIM (es. bilancio) per finalita' diverse vanno comunque incluse nell'ambito dell'informativa prevista dalle tavole allegate, al fine di rendere piu' agevole ed immediata la consultazione delle informazioni.

4.2. Deroghe agli obblighi informativi

Le SIM possono omettere la pubblicazione delle informazioni che esse reputino non rilevanti (2) (3).

In casi eccezionali, le SIM possono non pubblicare le informazioni esclusive o riservate, a condizione che l'intermediario precisi quali informazioni non sono pubblicate, motivandone l'omissione, e pubblichi informazioni di carattere piu' generale sul medesimo argomento (4).

5. Modalita' e frequenza della pubblicazione

La pubblicazione delle informazioni deve avvenire mediante il sito internet della SIM.

Le SIM per cui la diffusione telematica diretta risulti difficoltosa o onerosa potranno pubblicare le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Le SIM devono indicare nel bilancio (5) quale supporto utilizzano per pubblicare le informazioni.

Le informazioni devono essere pubblicate almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio; le SIM potranno tuttavia decidere di pubblicarle con una frequenza maggiore, in considerazione della:

- rilevanza delle operazioni;
- gamma di attivita' svolte;
- possibilita' di rapidi cambiamenti nel valore delle esposizioni.

6. Verifica da parte delle SIM delle informazioni pubblicate

Le SIM adottano in materia di informativa al pubblico adeguati strumenti di verifica, con lo scopo di garantire l'effettiva conformita' ai requisiti stabiliti dalla presente disciplina.

E' rimessa all'autonomia degli organi aziendali la scelta dei presidi adottati per garantire il pieno rispetto degli obblighi di informativa al pubblico e, in particolare, per la valutazione e la verifica della qualita' delle informazioni da pubblicare. Le soluzioni organizzative e procedurali adottate vanno inserite nel sistema dei controlli interni della SIM, in linea con i principi stabiliti a riguardo dalle disposizioni di vigilanza.

Le scelte operate dalle SIM per adeguarsi ai requisiti di informativa devono essere approvate dall'organo incaricato della supervisione strategica. Compete a tale organo e a quello incaricato della gestione ordinaria, ciascuno per le rispettive competenze, adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti mentre alle funzioni di controllo aziendali spetta la verifica dell'idoneita' delle procedure adottate.

1) "Impresa di riferimento" e' la SIM o la capogruppo
controllata direttamente da tra societa' di partecipazione
finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima
vigilanza delle imprese di investimento o delle banche,
quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese
di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari
diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di
queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a
quello della SIM o della capogruppo controllate.
2) Un'informazione e' da considerarsi rilevante se la sua
omissione o la sua errata indicazione puo' modificare o
influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori
che su di essa fanno affidamento per l'adozione di
decisioni economiche.
3) Non possono essere omesse le informazioni che
costituiscono, per le SIM che utilizzano modelli interni
per il calcolo dei requisiti patrimoniali, requisiti
informativi di idoneita'.
4) Sono considerate esclusive di un intermediario quelle
informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero
la sua posizione competitiva. Possono considerarsi tali le
informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla
concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti
della SIM.
5) Nella Nota Integrativa, parte D, sez. II.

ALLEGATO

Tavola 1

Requisito informativo generale

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Per ciascuna categoria di rischio
| |(comprese quelle considerate nelle tavole
| |seguenti), gli intermediari pubblicano
| |obiettivi e politiche di gestione del Informativa qualitativa|(a)|rischio soffermandosi, in particolare: ---------------------------------------------------------------------
| |a) sulle strategie e sui processi per la
| |gestione di tali rischi; ---------------------------------------------------------------------
| |b) sulla struttura e sull'organizzazione
| |della pertinente funzione di gestione del
| |rischio o di altri sistemi a tal fine
| |rilevanti; ---------------------------------------------------------------------
| |c) sull'ambito di applicazione e sulla
| |natura dei sistemi di misurazione e di
| |reporting del rischio; ---------------------------------------------------------------------
| |d) sulle politiche di copertura e di
| |attenuazione del rischio, sulle strategie
| |e sui processi per la verifica
| |continuativa della loro efficacia.

Tavola 2

Ambito di applicazione

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Denominazione dell'intermediario cui si Informativa qualitativa |(a)|applicano gli obblighi di informativa. ---------------------------------------------------------------------
| |Illustrazione delle differenze nelle
| |aree di consolidamento rilevanti per i
| |fini prudenziali e di bilancio, con una
| |breve descrizione delle entita'
|(b)|all'interno del gruppo che: ---------------------------------------------------------------------
| |i) sono consolidate integralmente; ---------------------------------------------------------------------
| |ii) sono consolidate proporzionalmente; ---------------------------------------------------------------------
| |iii) sono dedotte dal patrimonio di
| |vigilanza; ---------------------------------------------------------------------
| |iv) non sono ne' consolidate ne'
| |dedotte. ---------------------------------------------------------------------
| |Eventuali impedimenti giuridici o
| |sostanziali, attuali o prevedibili, che
| |ostacolano il rapido trasferimento di
| |risorse patrimoniali o di fondi
|(c)|all'interno del gruppo. ---------------------------------------------------------------------
| |Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei
| |requisiti patrimoniali individuali
| |applicati alla capogruppo ed alle
|(d)|controllate italiane. ---------------------------------------------------------------------
| |Denominazione di tutte le controllate
| |non incluse nel consolidamento e
| |ammontare aggregato delle loro
| |deficienze patrimoniali rispetto al Informativa quantitativa|(e)|minimo obbligatorio.
Tavola 3

Composizione del patrimonio di vigilanza

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Informazioni sintetiche sulle principali
| |caratteristiche contrattuali degli
| |elementi patrimoniali, in particolare Informativa qualitativa |(a)|degli strumenti innovativi di capitale. ---------------------------------------------------------------------
| |Ammontare del patrimonio di base, con il
| |dettaglio dei singoli elementi positivi Informativa quantitativa|(b)|e negativi. ---------------------------------------------------------------------
| |Ammontare del patrimonio supplementare e
|(c)|di quello di terzo livello. ---------------------------------------------------------------------
| |Altri elementi negativi del patrimonio
| |di vigilanza, con il dettaglio delle
| |eventuali differenze negative fra le
| |rettifiche di valore complessive e la
|(d)|perdita attesa. ---------------------------------------------------------------------
|(e)|Ammontare del patrimonio di vigilanza.
Tavola 4

Adeguatezza patrimoniale

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Sintetica descrizione del metodo
| |adottato dall'intermediario nella
| |valutazione dell'adeguatezza del proprio
| |capitale interno per il sostegno delle Informativa qualitativa |(a)|attivita' correnti e prospettiche. ---------------------------------------------------------------------
| |Per gli intermediari che calcolano le
| |esposizioni ponderate per il rischio di
| |credito con il metodo standardizzato, il
| |requisito patrimoniale relativo a Informativa quantitativa|(b)|ciascuno dei portafogli regolamentari. ---------------------------------------------------------------------
| |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
|(c)|dei rischi di mercato separatamente per: ---------------------------------------------------------------------
| |- le attivita' ricomprese nel
| |portafoglio di negoziazione di
| |vigilanza: ---------------------------------------------------------------------
| | i) rischio di posizione; ---------------------------------------------------------------------
| | ii) rischio di regolamento; ---------------------------------------------------------------------
| | iii) rischio di controparte; ---------------------------------------------------------------------
| | iv) rischio di concentrazione; ---------------------------------------------------------------------
| |- le altre attivita': ---------------------------------------------------------------------
| | v) rischio di cambio; ---------------------------------------------------------------------
| | vi) rischio di posizione in merci. ---------------------------------------------------------------------
| |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
|(d)|dei rischi operativi. ---------------------------------------------------------------------
| |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
|(e)|degli altri rischi. ---------------------------------------------------------------------
| |Coefficienti patrimoniali totale e di
|(f)|base.

Tavola 5

Rischio di credito: informazioni generali

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |In aggiunta all'informativa generale
| |riportata nella Tavola 1, per quanto
| |riguarda l'esposizione al rischio di
| |credito, occorre fornire le seguenti Informativa qualitativa |(a)|informazioni: ---------------------------------------------------------------------
| |i) le definizioni di crediti "scaduti" e
| |"deteriorati" utilizzate a funi
| |contabili (1); ---------------------------------------------------------------------
| |ii) la descrizione delle metodologie
| |adottate per determinare le rettifiche
| |di valore. ---------------------------------------------------------------------
| |Esposizioni creditizie lorde totali e
| |medie (2) relative al periodo di
| |riferimento, distinte per principali
| |tipologie di esposizioni. L'ammontare e'
| |al netto delle compensazioni contabili
| |ammesse, ma non tiene conto degli
| |effetti delle tecniche di attenuazione Informativa quantitativa|(b)|del rischio di credito.

1) Gli intermediari indicheranno che la definizione
utilizzata coincide con quella di vigilanza.
2) Nel caso in cui i dati di fine periodo siano
rappresentativi delle esposizioni al rischio
dell'intermediario durante il periodo di riferimento,
l'esposizione lorda media puo' non essere fornita.

Tavola 6

Tecniche di attenuazione del rischio (1)

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Politiche e processi in materia di
| |compensazione in bilancio e "fuori
| |bilancio" con l'indicazione della misura
| |in cui l'intermediario ricorre alla Informativa qualitativa |(a)|compensazione. ---------------------------------------------------------------------
| |Politiche e processi per la valutazione
|(b)|e la gestione delle garanzie reali. ---------------------------------------------------------------------
| |Descrizione dei principali tipi di
| |garanzie reali accettate
|(c)|dall'intermediario. ---------------------------------------------------------------------
| |Principali tipologie di garanti e di
| |controparti in operazioni su derivati
|(d)|creditizi e il loro merito di credito. ---------------------------------------------------------------------
| |Informazioni sulle concentrazioni del
| |rischio di mercato o di credito
| |nell'ambito degli strumenti di
| |attenuazione del rischio di credito
|(e)|adottati. ---------------------------------------------------------------------
| |Per gli intermediari che calcolano le
| |esposizioni ponderate per il rischio di
| |credito conformemente all'approccio
| |standardizzato o all'approccio IRB di
| |base, separatamente per ciascun
| |portafoglio regolamentare, il valore
| |dell'esposizione totale (al netto, se
| |applicabili, delle compensazioni in
| |bilancio e degli accordi di
| |compensazione fuori bilancio) che e'
| |coperto da garanzie reali finanziarie e
| |da altre garanzie reali ammesse, dopo
| |l'applicazione delle rettifiche per Informativa quantitativa|(f)|volatilita' (2). ---------------------------------------------------------------------
| |Per gli intermediari che calcolano gli
| |importi delle esposizioni ponderati per
| |il rischio di credito conformemente
| |all'approccio standardizzato o
| |all'approccio IRB, separatamente per
| |ciascun portafoglio regolamentare,
| |l'esposizione totale (al netto, se
| |applicabili, delle compensazioni in
| |bilancio e degli accordi di
| |compensazione fuori bilancio) coperta da
| |garanzie personali o derivati su
| |crediti. Per gli strumenti di capitale
| |tale requisito informativo si applica a
| |ciascuno dei metodi (metodo della
| |ponderazione semplice, metodo PD/LGD,
|(g)|metodo dei modelli interni).

1) I derivati su crediti che, ai fini delle presenti
disposizioni, sono trattati come parti delle operazioni di
cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle
informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle
relative alle cartolarizzazioni.
2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione
totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve
essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di
eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati
all'esposizione.

Tavola 7

Rischio di controparte (1)

| | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- Informativa qualitativa |(a)|Descrizione: ---------------------------------------------------------------------
| |i) della metodologia utilizzata per
| |assegnare i limiti operativi definiti in
| |termini di capitale interno e di credito
| |relativi alle esposizioni creditizie
| |verso la controparte; ---------------------------------------------------------------------
| |ii) delle politiche per verificare
| |l'efficacia delle garanzie e stabilire
| |le riserve per il rischio di
| |controparte; ---------------------------------------------------------------------
| |iii) delle politiche rispetto alle
| |esposizioni al rischio di correlazione
| |sfavorevole (wrong-wav risk); ---------------------------------------------------------------------
| |iv) dell'impatto sull'importo delle
| |garanzie che l'intermediario dovrebbe
| |fornire in caso di abbassamento della
| |valutazione del proprio merito di
| |credito (downgrading). ---------------------------------------------------------------------
| |i) Fair value lordo positivo dei Informativa quantitativa|(b)|contratti. ---------------------------------------------------------------------
| |ii) Riduzione del fair value lordo
| |positivo dovuto a compensazione. ---------------------------------------------------------------------
| |iii) Fair value positivo al netto degli
| |accordi di compensazione. ---------------------------------------------------------------------
| |iv) Garanzie reali detenute. ---------------------------------------------------------------------
| |v) Fair value positivo dei contratti
| |derivati al netto degli accordi di
| |compensazione e degli accordi di
| |marginazione. ---------------------------------------------------------------------
| |vi) Misure dell'EAD, o di valore
| |dell'esposizione al rischio di
| |controparte, calcolate secondo i metodi
| |utilizzati (modelli interni,
| |standardizzato, valore corrente). ---------------------------------------------------------------------
| |vii) Valore nozionale dei derivati di
| |credito di copertura del rischio di
| |controparte. ---------------------------------------------------------------------
| |viii) Distribuzione del fair value
| |positivo dei contratti per tipo di
| |sottostante (2) ---------------------------------------------------------------------
| |ix) Valore nozionale dei derivati su
| |crediti del "portafoglio bancario" e del
| |"portafoglio di negoziazione di
| |vigilanza"; suddiviso per tipologie di
| |prodotti (3), ulteriormente dettagliato
| |in funzione del ruolo svolto
| |dall'intermediario (acquirente o
| |venditore di protezione) nell'ambito di
| |ciascun gruppo di prodotti. ---------------------------------------------------------------------
| |x) Stima di (alfa) se l'intermediario ha
| |ricevuto l'autorizzazione della Banca
| |d'Italia ad effettuare tale stima.

1) Applicabile agli strumenti derivati negoziati
over-the-counter (inclusi i derivati sii crediti) nonche'
alle operazioni Securities Financing Transactions
(operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni
di assunzione e concessione di titoli o merci in prestito,
operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci,
operazioni con regolamento a lungo tennine).
2) Ad esempio: contratti sui lassi di interesse, contralti
FX, contratti su titoli di capitale, derivali creditizi,
contratti su merci/altri contratti.
3) Ad esempio: credit default swap, total return swap.

Tavola 8

Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari
che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio
di posizione, per il rischio di cambio
e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Per ciascun portafoglio sottoposto Informativa qualitativa|(a)|all'IMA: ---------------------------------------------------------------------
| |i) caratteristiche dei modelli
| |utilizzati; ---------------------------------------------------------------------
| |ii) descrizione delle prove di stress
| |applicate al portafoglio; ---------------------------------------------------------------------
| |iii) descrizione dell'approccio usato per
| |effettuare test retrospettivi e/o
| |convalidare l'accuratezza e la coerenza
| |dei modelli interni e dei processi di
| |modellizzazione. ---------------------------------------------------------------------
| |Perimetro dell'autorizzazione all'uso del
| |metodo dei modelli interni rilasciata
|(b)|dalla Banca d'Italia. ---------------------------------------------------------------------
| |Descrizione del livello di conformita'
| |alle norme che disciplinano i sistemi e i
| |controlli volti ad assicurare valutazioni
| |prudenti e affidabili delle posizioni
| |incluse nel portafoglio di negoziazione
| |(cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte
| |B), nonche' delle metodologie impiegate
|(c)|per assicurare il rispetto di tali norme.

Tavola 9

Rischio operativo

| | Descrizione dell'informazione ---------------------------------------------------------------------
| |Descrizione del metodo adottato per il
| |calcolo dei requisiti patrimoniali a Informativa qualitativa|(a) |fronte del rischio operativo. ---------------------------------------------------------------------
| |Descrizione dei metodi avanzati di
| |misurazione del rischio operativo (AMA),
| |qualora utilizzati dagli intermediari,
| |includendo una descrizione dei fattori
| |interni ed esterni di rilievo presi in
|(b) |considerazione nel metodo adottato. ---------------------------------------------------------------------
| |In caso di utilizzo parziale dell'AMA,
| |vanno precisati l'ambito di applicazione
| |e il grado di copertura dei diversi
| |metodi impiegati. ---------------------------------------------------------------------
| |Per gli intermediari che utilizzano
| |l'AMA, descrizione dell'uso di coperture
| |assicurative ai fini dell'attenuazione
|(c)*|del rischio operativo.

(*) Requisiti di idoneita' per l'impiego di particolari strumenti o metodologie

TITOLO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI DI SIM

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

La disciplina contenuta nel presente Titolo prevede l'applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale a livello di gruppo di SIM.

I gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata; alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi.

Le SIM appartenenti a gruppi possono mantenere requisiti patrimoniali ridotti del 25% a condizione che il gruppo di SIM rispetti il requisito consolidato complessivo.

In presenza di determinati requisiti (illustrati nel capitolo 4) e' previsto che la Banca d'Italia possa esonerare determinati gruppi di SIM dall'applicazione delle disposizioni di vigilanza consolidata.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio;
- direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- articolo 11, comma 1, lett. b), del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
- articolo 11, comma 1-bis, del Testo Unico, che prevede che il gruppo di SIM sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- articolo 12, comma 1, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di SIM disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo;
- articolo 12, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM;
- articolo 12, comma 2, del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia;
- articolo 12 comma 3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza informativa sui gruppi di SIM;
- articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire disposizioni a tutte le componenti un gruppo di SIM;
- articolo 12, comma 4, del Testo Unico, secondo cui la Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM l'applicazione delle disposizioni previste nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del Testo Unico;
- articolo 12, comma 5, del Testo Unico, in materia di vigilanza ispettiva sui gruppi di SIM.

3. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, si intende per:

- "controllo": il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;
- "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente:

- dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una SIM.

Dal gruppo di SIM sono escluse le societa' sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del T.U. bancario:

- "capogruppo": la SIM o la societa' finanziaria con sede legale in Italia cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo di SIM e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra SIM o societa' finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

La societa' finanziaria e' considerata capogruppo quando nell'insieme delle societa' da essa controllate risulti prevalente l'attivita' di quelle mobiliari, bancarie, finanziarie e strumentali. Tale condizione si verifica quando la sommatoria degli attivi di bilancio dei soggetti esercenti attivita' diverse da quella mobiliare, bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 30 per cento degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutti i soggetti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazioni sono assimilate a quelle esercenti attivita' finanziaria;

- "societa' strumentale": le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo di SIM, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici;
- "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1);
- "impresa di riferimento": la SIM o la capogruppo controllata direttamente da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento o delle banche, quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a quello della SIM o della capogruppo controllate;
- "componenti del gruppo sub-consolidanti": le SIM e le societa' finanziarie appartenenti a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo, che controllano imprese di investimento nonche' societa' bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario;
- "impresa di investimento impresa madre nell'UE": l'impresa di investimento di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da un'altra impresa di investimento ovvero societa' bancaria o finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una societa' di partecipazione finanziaria di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da una impresa di investimento ovvero societa' bancaria o finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "impresa madre europea":

- l'impresa di investimento impresa madre nell'UE che controlli una SIM o una capogruppo;
- l'impresa di investimento controllata da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede in uno stesso Stato comunitario, ovvero detta societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento, che controllino una SIM o una capogruppo;
- l'impresa di investimento di uno Stato comunitario diverso
 
dall'Italia, controllata direttamente da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE avente sede in altro Stato comunitario, non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento, la quale controlli anche una SIM o una capogruppo che non siano impresa di riferimento.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

1) Si rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
ricomprese le imprese di assicurazione.

CAPITOLO 2
ALBO DEI GRUPPI DI SIM

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi di SIM contiene le seguenti informazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre societa' che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1. Comunicazione per l'iscrizione

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo ai sensi del presente Titolo sono tenuti a effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione del gruppo di SIM entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa e' trasmessa in copia anche alle societa' componenti il gruppo.

La comunicazione - inviata, in duplice copia, alla Banca d'Italia - contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo di SIM, con l'indicazione delle partecipazioni di controllo;
- l'esistenza di soggetti che detengono: i) azioni con diritto di voto in misura non inferiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della capogruppo o che consentono il controllo; ii) strumenti finanziari diversi dalle azioni - che attribuiscono diritti che consentono di influire sulla gestione della societa' (es.: nomina di componenti gli organi di amministrazione o di controllo, diritto di voto su scelte di carattere strategico per la societa) - in misura non inferiore al 5 per cento al complesso degli altri strumenti finanziari emessi dalla capogruppo aventi gli stessi diritti. Tale disposizione si applica anche al possesso o all'acquisto congiunto di azioni e di altri strumenti finanziari quando consente di esercitare un'influenza equivalente a quella che deriva dal possesso di una partecipazione in azioni o in strumenti finanziari di cui ai punti sub i) e ii);
- il tipo di controllo;
- la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalita' con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione e' corredata della documentazione di seguito indicata.

Nel caso in cui la capogruppo sia una societa' finanziaria non vigilata dalla Banca d'Italia:

a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato;
b) codice fiscale;
c) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti;
d) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti concernenti la verifica della condizione di prevalenza dell'attivita' mobiliare, bancaria, finanziaria e strumentale;
e) copia degli statuti delle societa' del gruppo diverse da quelle vigilate dalla Banca d'Italia, da cui risulti chiaramente il tipo di attivita' economica svolta dalle societa' medesime (1).

Nel caso in cui la capogruppo sia una SIM o una societa' finanziaria vigilata dalla Banca d'Italia e' richiesta la sola documentazione di cui al punto e).

La Banca d'Italia iscrive il gruppo di SIM nell'albo entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.

2.2. Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione

La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo di SIM.

La Banca d'Italia al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne da' comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole societa' comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.

Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in societa' aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attivita' svolte in detti paesi siano tali da ostacolare l'esercizio della vigilanza.

Puo' non farsi luogo all'iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla societa' posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

3. Revisione contabile

Alla capogruppo si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile previste dalla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, ad eccezione degli articoli 157, 158 e 165, del Testo Unico.

4. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi di SIM, la capogruppo e' tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole societa' componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito presso il registro delle imprese del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse.

La capogruppo e' tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione e' effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi di SIM nelle ipotesi in cui ne sia disposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonche' nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, l'istanza di cancellazione e' inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della societa' interessata entro 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica.

La Banca d'Italia procede altresi' alla cancellazione della capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo.

1) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano
successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi
testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

CAPITOLO 3
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

La presente disciplina si applica ai gruppi di SIM. Essa non si applica ai gruppi di SIM composti esclusivamente da imprese di investimento escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I), societa' finanziarie e societa' strumentali.

La capogruppo di gruppi di SIM rispetta, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- requisiti patrimoniali consolidati (cfr. Sezione II);
- concentrazione dei rischi (cfr. Sezione III);
- patrimonio di vigilanza consolidato (cfr. Sezione IV);
- processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo II);
- informativa al pubblico (cfr. Titolo III).

Ai gruppi di SIM si applicano, inoltre, a livello consolidato, le disposizioni in materia di vigilanza informativa e ispettiva (cfr. Sezione V).

Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai singoli profili di rischio. dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al piu' basso dei due importi di seguito indicati:

1 per cento del totale di bilancio della capogruppo;
- 10 milioni di euro.

L'esclusione non e' ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle societa' individuate ai due alinea del capoverso precedente supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Inoltre, dal consolidamento sono escluse le SICAV.

La Banca d'Italia puo' prevedere che non sia inclusa un'impresa nel consolidamento:

- se l'impresa e' situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
- se il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza sulle SIM.

SEZIONE II
REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

1. Perimetro del consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di bilancio (1).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, ai soggetti controllati;
- il metodo del consolidamento proporzionale, ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;
- il metodo del patrimonio netto, alle imprese, diverse dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo in modo esclusivo o congiunto.

2. Struttura dei requisiti patrimoniali e requisito patrimoniale complessivo

La struttura dei requisiti patrimoniali consolidati e' analoga a quella dei requisiti patrimoniali individuali previsti nel Titolo I.

Salvo quanto diversamente disposto, nel calcolo dei requisiti patrimoniali consolidati si applicano le regole previste per il calcolo dei requisiti individuali.

Il requisito patrimoniale complessivo consolidato e' pari alla somma dei requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativi.

I gruppi di SIM detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza consolidato non inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

3. Rischi di credito e di controparte

Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte e' pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalita' previste dalle specifiche discipline (cfr. Titolo 1).

Tale requisito e' dato dalla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle entita' rientranti nell'area di consolidamento, previa elisione dei rapporti infragruppo.

I requisiti individuali sono calcolati:

- secondo le regole vigenti in ciascun paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle disposizioni della normativa italiana, nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci.

4. Rischi di mercato

Il requisito patrimoniale consolidato per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci e' pari alla somma dei requisiti su base individuale delle imprese di investimento, delle banche e delle societa' finanziarie rientranti nell'area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo (2).

I requisiti individuali sono calcolati (3):

- secondo le regole vigenti in ciascun paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle disposizioni della normativa italiana nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci.

Le SIM esentate dalla disciplina non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato.

5. Rischio operativo

Il requisito patrimoniale consolidato e' determinato:

- in caso di utilizzo del metodo base, applicando la metodologia di calcolo all'"indicatore rilevante" consolidato, al netto delle poste infragruppo;
- in caso di utilizzo del metodo standardizzato o dei metodi AMA nonche' di utilizzo di piu' metodi in forma combinata, secondo quanto indicato nella Circolare n. 263 (Titolo II, Capitolo 5).

6. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale

Nei gruppi di SIM, per gli intermediari italiani, inclusa la capogruppo, i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato, operativi e altri rischi sono ridotti del 25 per cento purche' su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

1) Cfr. Provvedimento del Governatore della Banca
d'Italia del 14 febbraio 2006.
2) Limitatamente al rischio di regolamento, e' facolta'
delle SIM di procedere all'elisione dei rapporti
infragruppo.
3) Nella determinazione di tali requisiti individuali
vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione
di vigilanza abbia un valore non superiore allo 0,5 per
cento del valore complessivo del portafoglio di
negoziazione di vigilanza del gruppo.

SEZIONE III
CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Calcolo della concentrazione dei rischi a livello consolidato

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi (cfr. Titolo I, cap. 9) si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle societa' sottoposte a vigilanza su base consolidata, come risulta dal consolidamento dei conti.

Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle societa' controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

SEZIONE IV
PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Per il calcolo del patrimonio vigilanza consolidato si procede preliminarmente al consolidamento dei conti delle componenti il gruppo in base ai metodi indicati nella Sezione II del presente capitolo.

Il patrimonio di vigilanza e' costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, ecc.).

Le voci del patrimonio di base e del patrimonio supplementare includono sia la quota di pertinenza del gruppo di SIM che la quota dei soci di minoranza (c.d. patrimonio di pertinenza di terzi).

Gli "interessi di minoranza" relativi alle societa' strumentali possono essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna societa' (8 per cento delle attivita' di rischio ponderate, al netto di eventuali attivita' infragruppo); l'eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato.

Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (1).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

1) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i
finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi
da societa' del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per
l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

SEZIONE V
VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA

1. Richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia

La capogruppo fornisce i dati e le notizie richiesti dall'Organo di vigilanza con riguardo alla situazione consolidata del gruppo.

La Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere la trasmissione di dati e di notizie:

- alla capogruppo con riguardo alle societa' partecipate dal gruppo in misura non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto;
- alla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo di SIM, non inclusa nello stesso.

La capogruppo e' diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

Le societa' appartenenti al gruppo forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

2. Vigilanza ispettiva

La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti appartenenti al gruppo di SIM. Inoltre, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni fornite, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso tutti i soggetti nei confronti dei quali puo' chiedere la trasmissione di dati e notizie ai sensi di quanto previsto nella presente sezione.

CAPITOLO 4
ESONERO DALLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

1. Autorizzazione all'esonero dalla vigilanza consolidata

La capogruppo di un gruppo di SIM, tra le cui componenti non vi siano banche o imprese di investimento autorizzate alla negoziazione in conto proprio o alla sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con acquisto a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, puo' chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM previste nel Capitolo 3, ad eccezione delle norme della Sezione V.

La Banca d'Italia autorizza l'esenzione a condizione che:

- le imprese di investimento appartenenti al gruppo rispettino a livello individuale le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I) e deducano dal proprio patrimonio di vigilanza tutti gli impegni nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo da cui derivino passivita' potenziali;
- la societa' finanziaria capogruppo disponga di un patrimonio pari ad almeno la somma dei requisiti patrimoniali richiesti alle societa' del gruppo e agli impegni assunti nei confronti di queste da cui derivino passivita' potenziali. 1 requisiti patrimoniali individuali delle imprese insediate in paesi extracomunitari sono calcolati secondo le regole vigenti in Italia per le diverse tipologie di intermediari;
- le imprese di investimento appartenenti al gruppo dispongano di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese del gruppo (cfr. paragrafo 2).

2. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento

Le componenti del gruppo di SIM stipulano accordi con la capogruppo per la istituzione di sistemi e procedure informative adeguati a consentire alle imprese di investimento del gruppo di conoscere in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle componenti del gruppo nonche' la composizione aggiornata del gruppo medesimo.

Tra le componenti del gruppo, ai fini della presente disciplina, non sono ricomprese le societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in societa' esercenti attivita' diversa da quella mobiliare, creditizia e finanziaria.

I sistemi e le procedure prevedono almeno che le imprese di investimento del gruppo:

- ricevano - con cadenza semestrale - dalle componenti del gruppo:

a) i dati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
b) tutte le informazioni in ordine alle posizioni di rischio assunte dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie e finanziarie necessarie per determinare il grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato secondo quanto previsto dal Titolo I;

- possano verificare la correttezza, completezza e tempestivita' delle informazioni ricevute.

3. Comunicazioni alla Banca d'Italia

3.1. Richiesta di esonero dalla vigilanza consolidata

La capogruppo invia alla Banca d'Italia la domanda per l'esonero del gruppo dalle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata, comprovando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esonero (cfr. paragrafo 1).

Alla domanda e' allegata una relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni, che contiene almeno indicazioni circa:

- le informazioni inviate dalle componenti del gruppo alle imprese di investimento e la periodicita' delle stesse;
- le soluzioni adottate per garantire la completezza e tempestivita' delle segnalazioni ricevute, con particolare riguardo alle componenti del gruppo con sede all'estero;
- i controlli interni posti in essere per verificare l'efficacia dei sistemi e delle procedure adottate per comunicare alle imprese di investimento le informazioni relative alle societa' ed enti finanziari del gruppo;
- i sistemi predisposti per misurare e controllare i rischi su base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati.

La Banca d'Italia, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, verificata la sussistenza delle condizioni indicate nel paragrafo 1, comunica alla capogruppo l'esonero del gruppo di SIM dall'osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata.

3.2. Altre comunicazioni

La capogruppo notifica tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle componenti del gruppo, di rischi che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese di investimento del gruppo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI ABROGATE

Sono abrogate, a partire dal 1° gennaio 2008, le seguenti disposizioni della Banca d'Italia:

a) Provvedimento del 24 dicembre 1996: "Disposizioni applicabili alle SIM non appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata";
b) Provvedimento del 25 febbraio 1997: "Vigilanza su base consolidata delle SIM appartenenti a gruppi";
c) Titolo III, Capitolo 3 "Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio" del Provvedimento del 4 agosto 2000: "Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare";
d) Provvedimento del 16 maggio 2003 concernente "Chiarimenti sul rischio di controparte";
e) Provvedimento del 28 ottobre 2003 concernente "Chiarimenti sul rischio di credito".

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
 
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