Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2007
Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1433/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi ed all'aiuto finanziario e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifica del titolo V della parte seconda, della Costituzione» che, attribuendo alle regioni «la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117), conferisce alle regioni la potesta' legislativa esclusiva in materia di agricoltura;
Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Considerato che la coltivazione dei funghi e' una attivita' tradizionale e rappresenta una attivita' agricola significativa dal punto di vista economico;
Considerato che la qualita' dei funghi coltivati e' strettamente legata a quella del materiale di moltiplicazione utilizzato nei processi di coltivazione e che l'utilizzo di micelio di scarsa qualita' sotto il profilo igienico sanitario determina gravi danni alla produzione di funghi coltivati;
Ritenuta la necessita' di stabilire regole sulla qualita' e la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, al fine di consentire ai produttori di funghi coltivati di disporre di un prodotto identificato di qualita' certificata;
Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2, della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessita' di istituire, congiuntamente tra Ministero e regioni, un servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, all'esigenza di assicurare a detti materiali di moltiplicazione la certificazione nazionale e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita' a specifici organi nazionali di riferimento;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle specie fungine di cui all'allegato I, dei loro ibridi intergenerici, interspecifici o intervarietali che hanno il medesimo utilizzo, impiegato direttamente o indirettamente per la produzione di funghi mediante coltivazione.
 
Art. 2.

Deroghe al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:
a) prove a fini scientifici;
b) lavori di selezione;
c) misure dirette alla conservazione delle diversita' genetiche;
d) esportazione verso Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.
 
Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «materiale di moltiplicazione»: micelio del fungo con capacita' di riprodursi e di completare tutte le fasi del ciclo biologico della specie;
b) «ceppo fungino»: insieme di materiale fungino della medesima origine genetica, ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre);
c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione dei funghi: moltiplicazione, produzione, conservazione, condizionamento, immagazzinamento e commercializzazione;
d) «produttore»: fornitore che moltiplica o produce materiale di moltiplicazione;
e) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna a un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione;
f) «laboratorio»: entita' di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, che effettua analisi e stabilisce diagnosi esatte che consentono al produttore di controllare la qualita' della produzione;
g) «lotto»: quantita' determinata di elementi di un unico prodotto di materiale di moltiplicazione, identificabile per l'omogeneita' della sua composizione, della sua origine e della sua produzione;
h) «confezionamento»: operazione di chiusura dei recipienti che contengono il materiale di moltiplicazione e apposizione delle etichette previste dal presente decreto, in modo che sia impossibile aprirli senza deteriorarne la chiusura o senza lasciare segni di alterazioni o di sostituzione del contenuto o dell'identita';
i) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
l) «ispezione ufficiale»: ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile competente per territorio;
m) «centro aziendale»: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti.
 
Art. 4.

Categorie dei materiali di moltiplicazione

1. Agli effetti del presente decreto si definiscono le seguenti categorie dei materiali di moltiplicazione dei funghi coltivati:
a) «materiale iniziale» (coltura madre): il materiale di moltiplicazione che:
costituisce l'unita' di partenza dalla quale si produce il materiale di moltiplicazione di un ceppo della specie trattata;
corrisponde alla specie o alla varieta' e soddisfa le condizioni previste dal presente decreto per il materiale iniziale;
viene prodotto e conservato in condizioni che assicurino il mantenimento dell'identita' specifica e della prevenzione di malattie;
e' destinato alla produzione di materiale certificato;
sottoposto a ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste;
b) «materiale certificato»: il materiale di moltiplicazione che:
e' stato ottenuto vegetativamente, in modo diretto o in un determinato numero di fasi, a partire dal materiale iniziale (coltura madre);
soddisfa le condizioni previste dal presente decreto per il materiale certificato;
sottoposto a ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste.
 
Art. 5.

Origine dei materiali di moltiplicazione

1. Il materiale di moltiplicazione certificato proviene dal materiale iniziale, cosi' come definito all'art. 4, lettera a).
2. I produttori di materiale certificato hanno l'obbligo di provvedere alla registrazione del materiale iniziale; se acquistato da soggetti terzi occorre altresi' annotare gli estremi dei documenti di consegna e delle fatture.
 
Art. 6.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale di moltiplicazione deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli della qualita', nonche' di loro sintomi, che limitino la possibilita' di utilizzarlo come tale, ed in particolare di quelli elencati nell'allegato II del presente decreto, per quanto concerne i generi e le specie ivi considerati.
2. Nel caso in cui il fornitore riscontri, sulla base dei controlli effettuati conformemente all'art. 7, la presenza di uno o piu' organismi nocivi di cui al comma precedente, dovra' immediatamente informare l'organismo ufficiale responsabile, e sottoporre immediatamente il materiale ad appropriato trattamento, compreso, se del caso, la sua distruzione.
3. Il materiale di moltiplicazione certificato deve avere una purezza di specie del 100% e non deve manifestare presenza di tessuto estraneo.
 
Art. 7.

Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:
a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale responsabile;
b) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale responsabile;
c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e), nonche' dei relativi documenti;
d) tenere sempre in debito conto i seguenti punti critici del proprio processo di produzione, in funzione dei metodi di produzione utilizzati:
qualita' dei materiali iniziali (madri);
sterilizzazione;
inoculazione;
incubazione;
tessuto;
temperatura di conservazione del micelio fungino;
stato sanitario: assenza di organismi nocivi, antagonisti, parassiti e di processi degenerativi;
confezionamento e immagazzinamento;
amministrazione;
e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile, da conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;
f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale responsabile;
g) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici sopra menzionati, verificando:
la disponibilita' e l'applicazione di metodi di controllo di ciascuno dei punti critici sopra menzionati;
l'affidabilita' di questi metodi;
la loro idoneita' alla valutazione delle modalita' di produzione e commercializzazione, inclusi gli aspetti amministrativi;
la competenza del personale del produttore per realizzare i controlli;
h) prelevare campioni, da analizzare presso un laboratorio accreditato dall'organismo ufficiale responsabile ai sensi dell'art. 10. Nella realizzazione del prelievo dei campioni occorre assicurarsi che:
i campioni vengano prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dall'organismo ufficiale responsabile al momento dell'accreditamento;
i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
i campioni vengano prelevati da persone competenti.
2. Il fornitore la cui attivita' in questo settore si limita alla distribuzione del materiale di moltiplicazione prodotto e imballato fuori dal suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare le prove documentali delle operazioni di acquisto, vendita o consegna di materiale di moltiplicazione effettuate, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale responsabile.
 
Art. 8.

Accreditamento del fornitore

1. I fornitori di materiale di moltiplicazione certificato devono essere appositamente accreditati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio nel quale e' situato il centro aziendale. A tal fine il fornitore deve presentare apposita domanda, riportante almeno i dati previsti nell'allegato III.
2. Nel caso in cui il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove e' situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Qualora l'attivita' svolta in una regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo depositi o centri di distribuzione, e' sufficiente inviare copia del certificato di accreditamento ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
4. L'accreditamento e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) attrezzature di sterilizzazione;
b) sala inoculo sterile;
c) sala di incubazione;
d) camera frigorifera;
e) laboratorio di controllo;
f) personale tecnico qualificato in relazione alle necessita' del processo di produzione.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificato il possesso dei requisiti, provvede all'accreditamento del fornitore, rilasciando apposita certificazione. All'atto dell'accreditamento, al fornitore sara' assegnato un codice, costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre. Con l'accreditamento il fornitore e' iscritto in una apposita sezione del registro ufficiale dei produttori, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
 
Art. 9.

Accreditamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza genetica dei materiali di moltiplicazione dei funghi devono presentare domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha sede il laboratorio, specificando il tipo di analisi che intendono effettuare.
2. I laboratori, per potere ottenere il riconoscimento e svolgere le analisi di cui al comma precedente, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche adatte a tale tipo di analisi ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. A tal fine alla domanda devono essere allegati:
curriculum del personale tecnico-scientifico;
elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;
eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.
3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui e' stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.
 
Art. 10.

Compiti dell'organismo ufficiale responsabile

1. L'organismo ufficiale responsabile effettua regolarmente la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente decreto. Nel caso dei produttori i controlli devono essere svolti almeno una volta all'anno ed al momento opportuno.
2. L'organismo ufficiale responsabile, durante i controlli, accerta il rispetto da parte del fornitore degli obblighi di cui all'art. 7 e verifica che il fornitore applichi costantemente i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 7, comma 1, lettera g).
3. Nel corso delle ispezioni ufficiali, possono essere prelevati campioni del materiale presente in azienda da sottoporre ad analisi al fine di verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente decreto. In tal caso, al momento dell'acquisizione dei campioni sara' redatto un verbale, nel quale saranno riportati i dati e le circostanze necessari all'identificazione dei campioni.
4. Nel caso in cui, a seguito delle ispezioni ufficiali, si accerti la non conformita' di materiale di moltiplicazione, l'organismo ufficiale responsabile lo comunichera' al fornitore, specificando il lotto interessato ed indicando i motivi e le misure che il fornitore dovra' adottare.
 
Art. 11.

Identificazione del materiale di moltiplicazione

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo, i materiali di moltiplicazione devono essere identificati e tenuti in lotti separati fino alla loro commercializzazione.
2. I contenitori del materiale di moltiplicazione devono essere identificati in modo indelebile, dal momento della loro introduzione nella sala di incubazione, con i seguenti dati:
a) specie;
b) numero di lotto;
c) data d'incubazione.
3. Il materiale di moltiplicazione certificato potra' essere commercializzato solo se contrassegnato con un'etichetta di materiale adeguato, di colore azzurro, che non sia mai stata utilizzata e stampata anche in lingua italiana. Le dimensioni dell'etichetta ufficiale sono approvate dall'organismo ufficiale responsabile.
4. L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) intestazione (Italia);
b) organismo ufficiale responsabile;
c) categoria (certificata);
d) specie (nome botanico);
e) quantita' (in kilogrammi o in litri);
f) produttore;
g) numero di accreditamento;
h) numero di lotto.
5. L'etichetta dovra' essere apposta su ogni contenitore e su ogni confezione chiusa che si commercializza e va collocata nel sistema di chiusura.
6. Eventuali informazioni aggiuntive sul tipo o sulla varieta' del materiale di moltiplicazione sono indipendenti dall'etichetta e sono apposte sotto la diretta responsabilita' del fornitore.
7. Qualora i materiali di moltiplicazione siano riuniti o mescolati al momento dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore annota in un registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti.
 
Art. 12.

Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dal presente decreto non sono soggetti a ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari e le modalita' di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.
 
Art. 13.

Documento di commercializzazione

1. Ogni partita di materiale di moltiplicazione commercializzata, deve essere accompagnata da un documento del produttore, nel quale sono indicati i lotti di produzione, la specie e la sua destinazione.
 
Art. 14.

Importazione da Paesi terzi

1. Il materiale di moltiplicazione certificato puo' essere importato da Paesi terzi qualora sia stato prodotto secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfi detti requisiti al momento dell'importazione.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali di moltiplicazione prodotti nel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identita', gli aspetti fitosanitari, l'imballaggio, le modalita' di ispezione, l'etichettatura e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.
3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.
 
Art. 15.

Disposizioni per l'organismo ufficiale responsabile

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'art. 10, sia accertato che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale responsabile adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la conformita' oppure, qualora cio' non sia possibile, ne vieta la commercializzazione, informando tempestivamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali di moltiplicazione siano ritenuti conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.
 
Art. 16.

Prove ed analisi di verifica

1. L'organismo ufficiale responsabile puo' effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformita' dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.
2. Le prove e le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attivita' da parte dell'organismo ufficiale competente, da trasmettere annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 17.

Denunce di produzione

1. I produttori di materiale di moltiplicazione inviano all'organismo ufficiale responsabile, trimestralmente, entro la prima settimana del trimestre successivo, le dichiarazioni di produzione di materiale di moltiplicazione certificato nelle quali, per ogni specie, devono essere indicati almeno i dati relativi a quantita', lotto, numero di etichette utilizzate e origine del materiale di moltiplicazione.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli organismi ufficiali responsabili inviano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i dati relativi alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato relativi all'anno precedente, suddivisi per specie.
 
Art. 18.

Registro nazionale dei produttori

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dei dati trasmessi dai Servizi fitosanitari regionali, istituisce, nell'ambito del registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, una apposita sezione relativa ai produttori del materiale di moltiplicazione certificato dei funghi coltivati.
2. Nel registro nazionale devono essere riportati almeno i seguenti dati:
a) denominazione del fornitore;
b) sede legale;
c) numero di accreditamento;
d) specie coltivate.
 
Art. 19.

Norme transitorie

1. Il materiale di moltiplicazione prodotto prima dell'entrata in vigore del presente decreto puo' essere commercializzato come materiale certificato fino al 31 dicembre 2007, anche se non e' stato sottoposto alle procedure di controllo previste dal presente decreto.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 113
 
Allegato I

ELENCO DELLE SPECIE FUNGINE

=====================================================================
Nome botanico | Nome comune ===================================================================== Agaricus bisporus, Agaricus | bitorquis | Prataiolo Champignon --------------------------------------------------------------------- Agaricus spp. | --------------------------------------------------------------------- Pleurotus ostreatus | Pleurotus - Gelone ---------------------------------------------------------------------
| Pleurotus giallo - Corno Pleurotus cornucopiae |dell'abbondanza --------------------------------------------------------------------- Lentinus edodes | Shiitake --------------------------------------------------------------------- Lepista nuda | Agarico violetto Gambo azzurro --------------------------------------------------------------------- Pleurotus eryngii | Cardoncello --------------------------------------------------------------------- Agrocybe aegerita (Pholiota | aegerita) | Pioppino - Piopparello
 
Allegato II

ORGANISMI NOCIVI SOGGETTI A CONTROLLO

=====================================================================
Specie | Organismi nocivi =====================================================================
|Acari: Brennandania sp.
|Batteri: Bacillus sp. Streptomyces
|spp. Funghi: Penicillium sp.
|Cladosporium sp. Aspergillus sp.
|Trichoderma sp. Alternaria sp.
|Epicoccum sp. Mucor sp. Rhizopus Agaricus spp. |spp. ---------------------------------------------------------------------
|Batteri: Bacillus sp. Streptomyces
|sp. Funghi: Penicillium sp. Pleurotus ostreatus Pleurotus |Cladosporium sp. Aspergillus sp. cornucopiae Lepista nuda Lentinus |Trichoderma sp. Alternaria sp. edodes Pleurotus eryngii Agrocybe |Epicoccum sp. Mucor sp. Rhizopus aegerita |sp.
 
Allegato III

DATI DA RIPORTARE NELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO (Art. 8, comma 1)

Nella richiesta di accreditamento devono essere riportati i seguenti dati:
1) nome dell'azienda;
2) partita I.V.A.;
3) sede legale;
4) rappresentante legale;
5) nominativo del tecnico competente in materia di produzione;
6) indicazione se si tratta di azienda produttrice o commerciale;
7) indirizzo di eventuali altri centri aziendali oltre a quello della sede legale;
8) specie per le quali si richiede l'accreditamento;
9) dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'art. 7;
10) documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera g);
11) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4.
 
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