Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2007
Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3628).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria;
Considerato l'avvio dei lavori di sistemazione del tratto di 12 chilometri compreso tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla nell'ambito dei lavori di ammodernamento del quinto macro lotto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, che prevedono la demolizione e la ricostruzione, delle due carreggiate;
Considerato che durante il suddetto periodo, nel predetto tratto autostradale sara' previsto il doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall'esterno per eventuali interventi di emergenza;
Atteso inoltre che l'avvio dei lavori nei prossimi mesi nel tratto tra Scilla e Reggio Calabria, nell'ambito dei lavori di ammodernamento del sesto macro lotto, potra' determinare ulteriori difficolta' per la circolazione dei mezzi, particolarmente in concomitanza con i periodi di picco di traffico proveniente da o diretto verso gli imbarchi di Villa San Giovanni;
Vista la nota del 2 novembre 2007 con cui la Prefettura di Reggio Calabria trasmette la proposta di piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 per effetto della chiusura al traffico della carreggiata nord compresa tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra;
Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel tratto autostradale in argomento, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto del piano di emergenza sopracitato;
Viste le note del Ministero dell'interno del 22 ottobre e 8 novembre 2007;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.
1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita' nel tratto autostradale A3 compreso tra Bagnara e Reggio Calabria suscettibili di compromettere la qualita' della vita della collettivita' interessata, il Prefetto di Reggio Calabria e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in premessa.
2. Il Commissario delegato provvede a porre in essere gli interventi e le iniziative finalizzati alla salvaguardia degli interessi generali della tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza dei trasporti, nonche' a garantire il traffico commerciale e turistico proveniente o diretto verso la Sicilia e la citta' di Reggio Calabria, relativamente a criticita' conseguenti a incidenti o ad altre cause anche dovute ad avverse condizioni meteorologiche che possano determinare blocchi prolungati del traffico nei tratti dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, nel territorio della provincia di Reggio Calabria, interessati da lavori di adeguamento e ammodernamento.
3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilita' con particolare riferimento alle reti di viabilita' e di trasporto.
4. Il Commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni di volta in volta impartite.
5. L'ANAS e la provincia di Reggio Calabria sono nominati soggetti attuatori, per l'attuazione dei lavori di rispettiva competenza per il miglioramento della viabilita' alternativa, statale e provinciale.
6. Il Commissario delegato e' autorizzato a costituire una struttura di missione di supporto tecnico-amministrativo per le attivita' da porre in essere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, composta da non piu' otto unita' di personale di cui cinque in servizio presso la Prefettura - Ufficio territoriale di governo di Reggio Calabria ed altre tre presso altre amministrazioni.
7. Il personale di cui al comma 6 del presente articolo anche proveniente da altre amministrazioni, a fronte dell'eccezionalita' dell'impegno richiesto e in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a un massimo di settanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla specifica normativa vigente, ovvero un compenso di equivalente importo.
 
Art. 2.
1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato attua il Piano d'emergenza.
2. Per l'attuazione del piano di emergenza, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso con i soggetti pubblici coinvolti.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione generale di indirizzo, in deroga al calendario annuale emanato dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, puo' adottare un calendario straordinario recante i giorni di divieto di transito sul tratto Bagnara-Scilla dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione generale di indirizzo, avvalendosi del Compartimento della polizia stradale e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, puo' individuare con proprio provvedimento i giorni e le fasce orarie, nonche' le modalita' con cui viene consentito il transito, sul tratto Scilla-Bagnara, in entrambe le direzioni di marcia, di veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali. I proprietari di detti mezzi sono tenuti a comunicare al Centro operativo autostradale di Lamezia Terme il transito dei suddetti veicoli almeno con quattro ore di anticipo rispetto all'orario previsto. Qualora trattasi di trasporto eccezionale soggetto ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada, la comunicazione dovra' essere corredata da copia del provvedimento di autorizzazione rilasciata dall'ente.
3. Il Commissario delegato puo' provvedere per l'installazione di strumenti per il controllo del rispetto dei limiti di velocita' imposti sul tratto la cui gestione ed utilizzo e' affidata alla Polizia stradale, nonche' di tecnologie che consentono la visualizzazione della velocita' effettiva dei singoli veicoli in transito.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato predispone, su proposta dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 5 della presente ordinanza, un programma di interventi finalizzato a garantire la fruibilita' delle infrastrutture medesime, prevedendo la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con tempi e modalita' che consentano comunque la percorribilita' della viabilita' alternativa in caso di blocco prolungato del traffico sul tratto Bagnara Calabra-Scilla dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.
2. La regione Calabria assicura, attraverso apposite procedure speditive di allertamento, l'informazione al Commissario delegato in merito all'insorgere di criticita' connesse al rischio idraulico ed idrogeologico che possono interessare il tratto Bagnara-Reggio Calabria, al fine di procedere ad adottare eventuali provvedimenti commissariali di competenza necessari ad evitare la congestione del traffico nel tratto in questione.
3. La regione Calabria individua eventuali aree a rischio di incendio boschivo presenti lungo il percorso dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, provvedendo a garantire il pronto intervento di squadre antincendio boschivo, dislocate nelle vicinanze dell'autostrada, onde evitare eventuali interruzioni della viabilita' in caso di incendio.
 
Art. 5.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 16 e 19 e successive modifiche e integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e e successive modifiche e integrazioni.
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 5, 6, 7, 10 e 142;
decreto del Presidente della Repubblica 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241.
 
Art. 6.
1. Agli oneri connessi alle esigenze per l'attuazione della presente ordinanza nel primo anno dell'emergenza si provvede, entro il limite di euro 2.500.000,00 con onere a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale».
2. Per le esigenze relative agli anni successivi al primo si provvede sulla base di una o piu' ordinanze ulteriori, che provvedono altresi' alla copertura finanziaria, nel limite di euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dei trasporti.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 1 si provvede a valere sulle risorse messe a disposizione dall'ANAS e dalla provincia di Reggio Calabria per gli interventi di rispettiva competenza.
4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale istituita per il Commissario delegato.
5. Con successiva ordinanza saranno adottate ulteriori determinazioni di carattere organizzativo.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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