Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2007
Definizione delle modalita' di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito;
Visto, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario e un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;
Visto il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'erogazione del beneficio tributario di cui ai commi 1 e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;
Visto il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonche' sono stabilite le modalita' di erogazione del predetto beneficio tributario e quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 44;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
Sentita l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti gestionali connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;
Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti pensionistici;
Tenuto conto della necessita' di individuare i soggetti beneficiari del beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente istituito;
Ritenuta l'opportunita' di individuare per i lavoratori dipendenti, per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per i pensionati modalita' semplificate di attribuzione del beneficio tributario;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' dei seguenti redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;
b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art. 55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
e) diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
 
Art. 2.

Modalita' di erogazione delle somme

1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita' lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.
2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto, da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre 2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006:
a) che l'imposta netta e' pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.
4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del beneficio tributario spettante con le medesime modalita' dettate nel precedente comma 3, sempreche' nel mese di dicembre 2007 i medesimi soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta e' tenuto a recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel quale e' resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.
6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.
7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme attribuite ai sensi del comma 2.
8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non e' riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo stesso puo' essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta del beneficio tributario spettante.
9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.
10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali e' stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 389
 
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