Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 30 ottobre 2007
Modifiche al decreto 8 giugno 2005 concernente obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri, personale affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari
Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;
Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»
Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli «Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria», adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»;
Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 8 giugno 2005 alle finalita' perseguite dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti (di seguito denominato Dipartimento per i trasporti terrestri) i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli gia' oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.
2. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Gli stessi soggetti comprovano l'effettivo versamento dell'imposta, in sede di immatricolazione, mediante produzione di copia dell'attestato di pagamento, modello F24, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I dati relativi all'acquisto intracomunitario sono acquisiti dal Dipartimento per i trasporti terrestri contestualmente all'immatricolazione.
3. Per le imprese esercenti attivita' nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rappresentanti accreditate delle case costruttrici presso il Ministero dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario e' assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
 
Art. 2.
1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario.
c) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;
d) la data dell'acquisto;
e) il prezzo di acquisto del veicolo.
2. Nel caso di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario di cui all'art. 1, comma 1, precedente l'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale.
3. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;
c) la data dell'acquisto;
d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione.
 
Art. 3.
1. La comunicazione di cui all'art. 2 puo' essere effettuata alternativamente:
a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione
b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) la data di ricezione della comunicazione;
b) il protocollo attribuito alla comunicazione;
c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione e' riferita.
3. Il termine per l'invio della comunicazione e' stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.
 
Art. 4.
1. L'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario e' effettuata previa verifica della presenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) di tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
b) del dato di conferma, acquisito in via telematica dall'Agenzia delle entrate, in ordine all'effettivo assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.
2. L'assenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati di cui al comma 1 non consente di procedere all'immatricolazione.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entrera' in vigore il 3 dicembre 2007. A decorrere dalla medesima data e' abrogato il decreto 8 giugno 2005, adottato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento
Fumero
Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Romano
 
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