Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2007
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia. (Provvedimento n. 2564).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da consentire una piu' celere definizione dei procedimenti disciplinari, in caso di esigenza;
Vista la delibera del consiglio assunta nella riunione del 17 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006
1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), le parole «che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la lettera «h-bis) "ruolo": il ruolo previsto dall'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166».
2. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nell'ambito della Direzione coordinamento giuridico» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.»;
c) al comma 4 le parole «a conclusione dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «esaminati gli atti»;
d) al comma 4 le parole «responsabile della Direzione coordinamento giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «Vice direttore generale ovvero ad altro dirigente delegato dal presidente»;
e) al comma 4 le parole «dirigente competente nell'ambito della Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile della Sezione consulenza legale»;
f) al comma 5 le parole «Responsabile della Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «Vice direttore generale ovvero il dirigente delegato dal presidente»;
g) al comma 6, le parole «dalla conclusione dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di conclusione dell'istruttoria attestata ai sensi del comma 5»;
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nei medesimi termini viene data notizia dell'avvio del procedimento anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.».
3. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di garantire l'efficienza e la tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con provvedimenti successivi, l'articolazione del collegio nel massimo in altre due sezioni con incremento, fino a nove del numero complessivo dei suoi componenti.»;
b) al comma 3, le parole «e delle sezioni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o sezione».
4. Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis.
Organizzazione in sezioni del collegio di garanzia
1. Se il collegio e' articolato in sezioni, ciascuna di esse e' composta da un presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 5, comma 1.
2. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione di prima istituzione assume il ruolo di presidente del collegio. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie di cui agli articoli 5-ter e 7 nonche', ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna sezione.
3. All'interno del collegio o della sezione il presidente:
a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del collegio o della sezione;
b) assicura l'uniformita' di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.
4. Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente regolamento che sono riferite all'operativita' del collegio si intendono estese alle sezioni in cui il collegio e' articolato.
Art. 5-ter.
Adunanza delle sezioni riunite in seduta comune
1. Nel caso di articolazione del collegio in sezioni, il presidente di ciascuna sezione propone al presidente del collegio, di cui all'art. 5-bis, comma 2, di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune. Il presidente del collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.
2. All'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il dirigente delegato dal presidente, o in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il responsabile della Sezione consulenza legale.».
5. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il collegio, o le sezioni in seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il collegio, o le sezioni in seduta comune, disciplinano con provvedimento la propria organizzazione e stabiliscono le modalita' per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attivita' espletata.»;
c) al comma 5 le parole «Direzione coordinamento giuridico,» sono soppresse.
6. L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
Trattazione del procedimento
1. Il funzionario responsabile, ricevuta notizia dell'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla segreteria per i procedimenti disciplinari la fissazione della adunanza di trattazione. La segreteria provvede sulla base del calendario fissato a norma dell'art. 7, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'art. 4, comma 2, e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame degli atti difensivi.
2. Della data della adunanza viene data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza legale trasmette alla segreteria il fascicolo del procedimento.
4. Il collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'art. 8, comma 1.
5. Il collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.
6. Il collegio puo' richiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'art. 11 e' sospeso.
7. Alle adunanze del collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.».
7. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica «delibere del collegio» e' sostituita con il seguente: «conclusione del procedimento»:
b) al comma 1, dopo le parole «provvedimento disciplinare», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di archiviazione della contestazione, nel caso in cui la violazione non risulti provata»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il collegio o la sezione puo' validamente operare con la presenza di due componenti. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il presidente del collegio o della sezione, questi e' sostituito dal presidente di un'altra sezione o, in mancanza, dal componente del collegio o della sezione piu' anziano per eta'. In caso di parita' prevale il voto del presidente.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal collegio o dalla sezione ovvero, nel caso di cui all'art. 5-ter, comma 1, dalle sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b) chiede al collegio o alla sezione ovvero, nel caso di cui all'art. 5-ter, comma 1, alle sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta; c) rimette la proposta formulata dal collegio o dalla sezione alle sezioni riunite in seduta comune perche' esprimano la propria proposta.»;
e) il comma 5 e' soppresso.
8. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «a cura della segreteria per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica la sanzione disciplinare e' comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso, o aveva all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.».
 
Art. 2.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2007
Il presidente: Giannini
 
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