Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 novembre 2007
Riconoscimento, al sig. Secrieru Ion, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni (Repubblica Moldova) il 26 gennaio 1964, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale moldavo di ingegnere-costruttore conseguito in data 26 giugno 1986 presso l'Istituto Politecnico di Chisinau (Repubblica Moldova) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal richiedente non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla Questura di Roma in data 25 luglio 2005 valido fino al 25 luglio 2007;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto, ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni (Repubblica Moldova) il 26 gennaio 1964, cittadino moldavo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale - e dell'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al compimento di un tirocinio di adattamento su urbanistica per un periodo di sei mesi; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale, per le ragioni in motivazione, e' respinta.
Roma, 21 novembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materie di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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