Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 novembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Jakus Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 d decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di «Inzenjer kemijske tehnologije» conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplorami Inzenjer kemijske tehnologie» presso l'«Kemijsko Tehnoloski fakultetu Splitu» il 19 novembre 2004;
Considerato che in Croazia la professione di chimico e' regolamentata e che il titolo in possesso dell'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della stessa, come da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Spalato;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'Albo dei chimici e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territori dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Prato in data 4 marzo 2005, con scadenza il 17 febbraio 2007 per motivi familiari, rinnovato in formato elettronico in data 12 gennaio 2007 con scadenza il 17 febbraio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Chimici», e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 20 novembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
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