Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 novembre 2007
Modalita' e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/2003, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/2004. (Deliberazione n. 280/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
Nella riunione del 6 novembre 2007
Visti:
la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 (di seguito: legge n. 296/2006), e in particolare l'art. 1, comma 1120;
la legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/2007, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/2007);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n. 108/1997 (di seguito: deliberazione n. 108/1997);
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/2002, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/2002);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/2004 (di seguito: deliberazione n. 60/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/2005);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 317/2006 (di seguito: deliberazione n. 317/2006);
il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/2007, recante modalita' e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorita'.
Considerato che:
il combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorita' definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalita' di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato, dell'energia elettrica prodotta:
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonche' della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
l'art. 1, comma 1120, della legge n. 296/2006 ha, tra l'altro:
abrogato l'art. 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, escludendo quindi i rifiuti non biodegradabili dal trattamento previsto per le fonti rinnovabili;
soppresso le parole: «o assimilate» all'art. 22, comma 1, della legge n. 9/1991;
soppresso l'ultimo periodo dell'art. 22, comma 5, della medesima legge;
soppresso le parole: «ed assimilate» all'art. 22, comma 7, della legge n. 9/1991;
soppresso le parole: «e assimilate» dalla rubrica degli articoli 22 e 23 della medesima legge;
le disposizioni richiamate al precedente alinea comportano, rispettivamente, che:
per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile dei rifiuti, non si applichino i prezzi e le condizioni previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
le eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA non possano piu' essere ritirate dai gestori di rete;
con la deliberazione n. 34/2005, l'Autorita' ha definito le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 (di seguito: ritiro dedicato), prevedendo disposizioni di carattere tecnico ed economico per l'attuazione delle relative disposizioni di legge alla luce dell'assetto del sistema elettrico e dello stato di evoluzione della normativa adottata dalla medesima Autorita';
il regime di ritiro dedicato regolato dalla deliberazione n. 34/2005 ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dal 1° luglio 2007, in applicazione alla legge n. 125/2007, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessita' di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime;
a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti hanno acquisito indistintamente la qualifica di cliente idoneo, il ruolo delle imprese distributrici e' focalizzato sull'attivita' di distribuzione e, nel contempo, si e' assistito al venir meno del mercato vincolato e dei meccanismi che regolano l'approvvigionamento elettrico per tale bacino di clienti;
pertanto, il ruolo di interfaccia commerciale nei confronti dei produttori ai fini del ritiro dedicato deve essere rivisto, prevedendo l'introduzione di una disciplina compatibile con l'attuale ruolo delle imprese distributrici, una valorizzazione dell'energia elettrica in linea con la valorizzazione del mercato elettrico e un'efficiente allocazione degli oneri conseguenti all'accesso al mercato elettrico dell'energia elettrica ritirata;
occorre ridefinire le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro dedicato tenendo conto della completa apertura e del nuovo assetto del mercato elettrico, del fatto che il ritiro dedicato e' una modalita' di ritiro dell'energia elettrica alternativa rispetto al libero mercato, a cui i produttori possono comunque accedere direttamente o tramite un grossista, e che il ritiro dedicato debba prevedere semplificazioni e non anche incentivi per i produttori;
l'Autorita', con il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/2007, ha presentato alcune ipotesi per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente alinea;
nel corso della consultazione sono emerse, tra le altre, le seguenti considerazioni:
a) per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il regime di ritiro dedicato al fine di renderlo coerente il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito del 1° luglio 2007, emerge un generale consenso;
b) per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo intermediario commerciale in coerenza con il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito del 1° luglio 2007, il GSE viene ritenuto complessivamente un buon riferimento viste le competenze e il ruolo che attualmente ricopre nel sistema elettrico. Alcuni grossisti ritengono invece che il ruolo di intermediazione commerciale dovrebbe essere esteso ai grossisti alle medesime condizioni, per evitare che quantitativi crescenti di energia elettrica vengano sottratti alla vendita diretta ai clienti. Inoltre, alcuni grossisti chiedono che «qualora non sia garantita al grossista la possibilita' di ritiro alle medesime condizioni del GSE, la successiva vendita dell'energia da parte del GSE non avvenga in borsa ma questa sia ceduta ai clienti grossisti o finali». Anche alcune associazioni di produttori propongono l'individuazione di grossisti qualificati ai quali sia consentita l'applicazione delle stesse semplificazioni consentite al GSE. Cio' al fine di consentire al produttore di trarre vantaggio dal fatto di avere un unico interlocutore per le immissioni, i prelievi e la fornitura di combustibile;
c) per quanto riguarda i prezzi di ritiro dell'energia elettrica, in generale i produttori e loro associazioni chiedono l'applicazione di prezzi medi mensili, per fascia o unici nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, mentre i grossisti chiedono l'applicazione dei prezzi zonali orari, perche' tale opzione permette una maggiore aderenza alle condizioni di mercato e quindi, a loro parere, minori distorsioni. Alcuni produttori e loro associazioni richiedono che il riferimento di prezzo, per le fonti rinnovabili, sia un prezzo unico a livello nazionale, in considerazione del fatto che l'ubicazione di un impianto alimentato da fonte rinnovabile non puo' essere scelta ma dipende dalla disponibilita' della fonte. Infine alcune associazioni di produttori da impianti cogenerativi richiedono che sia estesa anche alla cogenerazione ad alto rendimento la possibilita' di applicare i prezzi medi mensili indifferenziati per fasce orarie;
d) per quanto riguarda i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, alcune associazioni segnalano la necessita' di adeguarne il valore ai reali costi di esercizio, ritenuti molto elevati con particolare riferimento agli impianti idroelettrici di piccola taglia, eventualmente differenziandoli per fonte. Le medesime associazioni segnalano l'esigenza di adeguare annualmente i prezzi minimi garantiti sulla base dell'indice Istat, anziche' sulla base del 40% del medesimo indice come attualmente avviene. I grossisti sottolineano la necessita' di applicare i prezzi minimi garantiti anche nel caso di cessione dell'energia elettrica sul libero mercato per evitare di alterare il mercato escludendo di fatto i piccoli impianti dal raggio d'azione dei grossisti;
e) per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in immissione, pur condividendo l'esigenza di migliorare la programmabilita' e la prevedibilita' delle immissioni degli impianti, i produttori non condividono l'obbligo di presentazione dei programmi di immissione (proposto per gli impianti alimentati da fonti programmabili di taglia superiore a 1 MW) ne' l'applicazione, seppur semplificata, dei corrispettivi di sbilanciamento. I grossisti invece condividono il tentativo di allineare le modalita' per il ritiro dedicato alle condizioni del libero mercato. Viene inoltre segnalata la necessita' di applicare a tutti, non solo nell'ambito del ritiro dedicato, il premio previsto al fine di migliorare la prevedibilita' delle immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Alcune associazioni non condividono la presenza di un premio poiche' ritengono che le immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili siano totalmente imprevedibili e che, quindi, non abbia senso promuoverne la prevedibilita'.
Ritenuto opportuno prevedere che:
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, il gestore di rete cui l'impianto e' connesso, che nella maggior parte dei casi coincide con l'impresa distributrice, si limiti a svolgere le funzioni di ritiro «fisico» dell'energia elettrica oltre che di rilevazione e registrazione delle misure, poiche' le imprese distributrici non svolgono piu' attivita' di commercializzazione dell'energia elettrica quali quelle precedentemente previste nell'ambito del mercato vincolato;
il ritiro dedicato, al fine di garantire maggiori certezze e semplicita' nelle procedure ai produttori, debba essere effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale e che i grossisti possano comunque rappresentare i produttori ai fini della gestione del rapporto con il GSE;
venga ridefinito, ai fini del ritiro dedicato, il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico, assegnandolo al GSE in quanto il GSE medesimo:
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione, alla promozione e all'incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
ha gia' acquisito una considerevole esperienza nella gestione dell'energia elettrica ritirata nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992, inclusa la cessione della medesima energia al mercato;
cede gia' al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 3.11, della deliberazione n. 34/05 (eccedenze rispetto alle convenzioni Cip n. 6/92), come previsto dall'art. 8 della deliberazione n. 112/06;
e' in grado di soddisfare le necessita' di monitoraggio centralizzato dei flussi commerciali collegati al regime di ritiro dedicato;
il GSE ritiri commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico, in applicazione alla regolazione vigente, e garantendone il monitoraggio a livello nazionale;
le differenze, positive o negative, ove presenti, tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dal GSE dalla vendita di tale energia sul mercato, oltre che gli altri costi sostenuti dal GSE in applicazione del presente provvedimento, vengano compensate dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3.
Ritenuto opportuno prevedere che:
il ritiro commerciale dell'energia elettrica per gli aventi diritto sia regolato da una convenzione, sottoscritta dal produttore e dal GSE, che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica, ma che non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto ne' la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore;
al fine di evitare comportamenti opportunistici, il produttore che si avvale delle modalita' di ritiro dedicato debba richiedere il ritiro dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella autoconsumata istantaneamente e di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;
ai fini del ritiro dedicato, si faccia riferimento al prezzo di vendita zonale, in quanto piu' aderente alle condizioni economiche di mercato per la vendita e perche' garantisce la continuita' con l'attuale deliberazione n. 34/2005, che fa riferimento ad un prezzo di vendita costituito dalla somma tra i prezzi medi mensili definiti dall'Acquirente Unico e il valore medio mensile della componente a coperture dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (cd. componente CCT);
ai fini di ridurre i rischi di distorsione del mercato e di contenere gli oneri a carico della collettivita' derivanti da scostamenti dal regime di mercato, il GSE riconosca i prezzi zonali orari;
il GSE riconosca i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorita' per il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui si applicano vengano rivisti e differenziati per fonti, con successivi provvedimenti, anche tenendo conto dei risultati delle analisi che l'Autorita' sta conducendo in materia di costi di generazione da fonti rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/2006, a partire dalle fonti per le quali vi sono gia' dati disponibili;
il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi previsti per il servizio di trasporto dalla regolazione vigente;
il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni previsti dalla regolazione vigente, limitatamente agli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW;
siano introdotti degli strumenti, il piu' possibile di semplice applicazione per i produttori, che promuovano una corretta programmazione degli impianti di produzione di energia elettrica, seppur di piccola taglia, al fine di minimizzare l'impatto che la totale assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi di dispacciamento;
i produttori responsabili di impianti alimentati da fonti non rinnovabili o da fonti rinnovabili programmabili siano tenuti alla presentazione dei programmi di immissione al GSE, ad eccezione del caso di impianti programmabili con potenza fino a 1 MW, per i quali la presentazione dei programmi di immissione al GSE sia una facolta' del produttore;
il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato dei corrispettivi a copertura dei costi di sbilanciamento in misura proporzionale all'energia elettrica immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non sono stati presentati i programmi di immissione, e in misura proporzionale allo sbilanciamento effettivo per tutti gli altri impianti alimentati da fonti programmabili;
il GSE definisca delle procedure finalizzate a migliorare la prevedibilita' delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo conto della serie storica dei dati di immissione dei medesimi impianti come forniti dai produttori al GSE;
il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto;
la deliberazione n. 111/2006 sia modificata al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale utente del dispacciamento in immissione e operatore di mercato per le unita' di produzione che si avvalgono del ritiro dedicato;
il Testo integrato sia modificato, per il prossimo periodo regolatorio, anche al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale soggetto tenuto alla regolazione, con le imprese distributrici e con Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto in immissione;
i corrispettivi di cui ai precedenti alinea siano periodicamente aggiornati coerentemente con l'evoluzione della regolazione vigente
Delibera:
1. di approvare le modalita' e le condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la deliberazione n. 111/2006 nei punti di seguito indicati:
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
«energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;»
e' sostituita dalla seguente:
«energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 280/2007;»;
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
«energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/2004, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/2005;»
e' sostituita dalla seguente:
«energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n. 239/2004, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 280/2007;»;
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
«il Gestore del sistema elettrico e' la societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;»
e' sostituita dalla seguente:
«il Gestore dei servizi elettrici e' la societa' Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;»;
all'art. 4, comma 4.1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) il Gestore dei servizi elettrici per le unita' di produzione CIP6/92 oltre che per le unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
all'art. 4, il comma 4.3 e' soppresso;
all'art. 4, comma 4.5, le parole «ad eccezione delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto» sono soppresse;
all'art. 8, comma 8.1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
«i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ad eccezione delle unita' di produzione decreto legislativo 387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
k) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j) del presente comma.»;
all'art. 8, comma 8.2, la lettera i) e' sostituita dalle seguenti:
«i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ad eccezione delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;»;
all'art. 8, comma 8.2, lettera g), le parole «da h) a i)» sono sostituite dalle seguenti «da h) a j)»;
all'art. 10, comma 10.4, le parole «ad eccezione delle unita' di produzione di cui al comma 8.2, lettera i)» sono soppresse;
all'art. 10, il comma 10.5 e' soppresso;
all'art. 14, il comma 14.8 e' soppresso;
all'art. 14, il comma 14.9 e' soppresso;
all'art. 18, il comma 18.5 e' soppresso;
all'art. 36, comma 36.1, le parole «, ad eccezione di quelli relativi ad unita' di produzione d.lgs. 387/03 o legge n. 239/04» sono soppresse;
all'art. 36, il comma 36.2 e' soppresso;
all'art. 38, comma 38.1, lettera a), le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione d.lgs. n. 387/03 o legge n. 239/04;» sono soppresse;
all'art. 38, il comma 38.3-bis e' soppresso;
all'art. 38, il comma 38.4 e' soppresso;
all'art. 40, il comma 40.7 e' soppresso;
all'art. 43, comma 43.2, le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/03 o legge n. 239/04,» sono soppresse;
all'art. 43, il comma 43.4 e' soppresso;
nel testo della deliberazione, le parole «Gestore del sistema elettrico» sono sostituite dalle parole «Gestore dei servizi elettrici»;
3. di prevedere, per le convenzioni stipulate ai sensi della deliberazione n. 34/05 e vigenti al 31 dicembre 2007, che i gestori di rete competenti, entro il 30 novembre 2007, diano comunicazione ai produttori del venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilita' di sostituirlo, dalla medesima data, con un nuovo rapporto contrattuale da siglare con il GSE in applicazione del presente provvedimento.
4. di prevedere che i produttori per i quali, al 31 dicembre 2007, e' vigente una convenzione siglata, ai sensi della deliberazione n. 34/05, con il gestore di rete cui l'impianto e' connesso e che intendano accedere al ritiro dedicato secondo le modalita' di cui al presente provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2008 siano tenuti a:
i) presentare al GSE un'istanza analoga a quella di cui al comma 3.1 dell'Allegato A;
ii) trasmettere al GSE, secondo modalita' da quest'ultimo definite, i dati del proprio impianto, ivi inclusa la convenzione siglata con il gestore di rete competente e vigente fino al 31 dicembre 2007;
5. di prevedere che l'Allegato A al presente provvedimento, oltre che il punto 2 del presente provvedimento, abbia effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008;
6. di prevedere che, transitoriamente e comunque non oltre il 31 maggio 2008, fino a che sia completata la predisposizione e il collaudo dei sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei profili orari di immissione, il GSE riconosca ai produttori, in acconto e salvo conguaglio, prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica immessa;
7. di abrogare la deliberazione n. 34/05 a decorrere dal 1° gennaio 2008, ad eccezione dell'art. 8, commi 8.2 e 8.3, della medesima deliberazione che mantengono la loro validita' fino al 31 maggio 2008;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 111/06 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 6 novembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A MODALITA' E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA
ELETTRICA AI SENSI DELL'ART.13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE
23 AGOSTO 2004, N. 239
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, nonche' le seguenti definizioni:
a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonche' dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
c) energia elettrica immessa, ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, e' l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalita' previste dall'art. 12, comma 12.6, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/2006;
d) Gse e' la societa' Gestore dei servizi elettrici S.p.A.;
e) gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;
f) impianto idroelettrico e' l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui e' associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui piu' impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;
g) impianto (non idroelettrico) e', di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
h) potenza apparente nominale di un generatore e' il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
i) potenza apparente nominale di un impianto e' la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
j) potenza attiva nominale di un generatore e' la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che e' riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
k) potenza attiva nominale di un impianto e' la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
l) potenza nominale media annua e', per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
m) ritiro dedicato e' il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del gestore di rete a cui l'impianto e' connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalita' e delle condizioni definite dal presente provvedimento.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.
2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalita' di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicita' procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dal comma 41 della legge n. 239/2004.
Titolo II
MODALITA' PROCEDURALI
Art. 3.
Procedure per il ritiro dell'energia elettrica
3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorita'.
3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorita'.
3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione e' di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.
3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato e' tenuto a richiedere il ritiro dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto quindi degli autoconsumi in sito, ad eccezione dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali richiamate dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dal comma 41 della legge n. 239/2004.
3.5. Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalita' di cui al presente provvedimento puo' avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l'istanza di cui al comma 3.1. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.
3.6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato, il GSE predispone un apposito portale informatico.
Art. 4.
Gestione della convenzione per il ritiro dedicato
4.1. La convenzione di cui al comma 3.2 regola le condizioni economiche relative al ritiro dedicato, nonche' le condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
4.2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, dando separata evidenza alle diverse voci:
a) riconosce i prezzi definiti all'art. 6 e/o all'art. 7 per l'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato;
b) applica i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera b), e all'art. 19 del Testo integrato;
c) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all'art. 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'art. 8;
e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera a), dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.
4.3. Nel caso in cui piu' impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantita' di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto, l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalita' alle quantita' totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine, il produttore e' tenuto a trasmettere al GSE, su base mensile, le misure dell'energia elettrica prodotta da ogni impianto, oltre che, su base annuale per l'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza, ove prevista dalla legislazione vigente.
Art. 5.
Obblighi procedurali per i produttori
5.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a:
a) fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati;
b) nel caso di impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, oltre che nel caso di impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA, trasmettere al GSE, tramite il portale informatico da quest'ultimo predisposto, il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno. Il medesimo produttore puo' modificare tale programma entro le ore 17 del secondo giorno precedente a quello cui il programma medesimo e' riferito;
c) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, trasmettere al GSE, secondo modalita' da quest'ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilita' della fonte ed alle immissioni dell'energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione da tali impianti. Il GSE segnala all'Autorita' i casi di reiterata inadempienza al suddetto obbligo, ai fini dell'adozione di provvedimenti di propria competenza. Detti casi di reiterata inadempienza possono comportare la risoluzione della convenzione di cui al comma 3.2;
d) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE e agli altri soggetti di cui il medesimo puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 11 del presente provvedimento;
e) nei casi in cui l'energia elettrica venga ritirata, come eccedenza, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, trasmettere al GSE, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, al termine di ogni anno solare ed entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantita' di energia elettrica autoconsumata, nonche' ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Qualora il titolo di autoproduttore non dovesse essere soddisfatto per l'anno precedente, il produttore e' tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari all'1% del controvalore dell'energia elettrica ritirata, nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004.
5.2. I produttori, per ogni impianto di potenza attiva nominale inferiore a 1 MW alimentato da fonti programmabili e per ogni impianto di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentato da fonti non programmabili, possono trasmettere al GSE il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno, applicando quanto previsto dal comma 5.1, lettera b).
Titolo III
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RITIRO DEDICATO
Art. 6.
Prezzi di ritiro dell'energia elettrica
6.1. Per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.
Art. 7.
Prezzi minimi garantiti
7.1. L'Autorita' definisce i prezzi minimi garantiti per il ritiro dell'energia elettrica immessa annualmente dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride. I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all'anno solare.
7.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione e in alternativa ai prezzi di cui all'art. 6, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi due (2) milioni di kWh di energia elettrica immessa. Il produttore puo' modificare tale richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'intero anno solare successivo, dandone comunicazione al GSE secondo modalita' da quest'ultimo definite. Per l'energia elettrica immessa annualmente ed eccedente i primi due (2) milioni di kWh, il GSE riconosce i prezzi di cui all'art. 6.
7.3. Nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo al 1° gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantita' di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilita' nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.
7.4. Qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantita' di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'art. 6 e la stessa quantita' di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui all'art. 6.
7.5. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 7.1, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Con riferimento all'anno 2007, i prezzi minimi garantiti assumono i seguenti valori:
a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh;
b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;
Art. 8.
Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento
relativi ad impianti alimentati da fonti programmabili
8.1. Il GSE determina, con cadenza mensile, lo sbilanciamento imputabile a ciascun impianto alimentato da fonti programmabili (SBIM) per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2. Tale sbilanciamento imputabile e' calcolato come somma dei valori assoluti delle differenze tra l'energia elettrica immessa e il programma di immissione di ciascuna ora del mese di competenza. Nei casi di cui al comma 5.1, lettera b), in assenza del programma di immissione, il GSE assume programmi di immissione pari a zero.

----> Vedere formule a pag. 36 <----

Art. 9. Miglioramento della prevedibilita' delle immissioni di energia
elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili
non programmabili.
9.1. Il GSE definisce le procedure necessarie per migliorare la prevedibilita' delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, dandone comunicazione al Direttore della Direzione mercati dell'Autorita'. Ai fini dell'applicazione di tali procedure il GSE utilizza anche i dati resi disponibili dai produttori ai sensi del comma 5.1, lettera c).
Titolo IV
ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA
Art. 10.
Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata
10.1. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, in qualita' di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06.
10.2. Il GSE regola con Terna i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dagli articoli 17 e 19 del Testo integrato e relativi all'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004. A tal fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le imprese distributrici riconoscono a Terna il corrispettivo previsto dall'art. 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato, in deroga a quanto previsto dal medesimo Testo integrato.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Verifiche
11.1 Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi.
11.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 11.1, il GSE puo' avvalersi, previa approvazione dell'Autorita', della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
11.3 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorita', che adotta i provvedimenti di propria competenza.
Art. 12.
Modalita' di copertura delle risorse necessarie al GSE
per l'applicazione del ritiro dedicato
12.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica e' posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
12.2. La remunerazione delle attivita' svolte dal GSE ai fini di migliorare la prevedibilita' delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e' posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa verifica da parte dell'Autorita' e tenendo conto dei risultati ottenuti. A tal fine, il GSE, con cadenza annuale, trasmette all'Autorita' i dati mensili di sbilanciamento effettivo relativi ai punti di dispacciamento che includono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
12.3. I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'art. 11, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorita' al fine della verifica da parte della medesima Autorita'.
12.4. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantita' di energia ritirate secondo le modalita' di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato;
b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
12.5. Nelle comunicazioni di cui al comma 12.4, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate dei singoli elementi riportati nei commi 4.2, 7.1, 9.1, 11.1 e 11.2.
12.6. Con cadenza annuale, il GSE trasmette all'Autorita' una descrizione delle attivita' svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 9 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.
Art. 13.
Ulteriori obblighi informativi
13.1. I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.
13.2. Il GSE puo' richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 13.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attivita' di propria competenza.
13.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE trasmette all'Autorita' l'elenco completo degli impianti, dando evidenza della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantita' annuali di energia elettrica ritirata.
13.4. Il GSE, a titolo informativo, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:
i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantita' di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE;
i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantita' di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE.
 
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