Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007
Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
1.1 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', prevista per i soggetti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, e' presentata, esclusivamente per via telematica e con le modalita' previste dal citato provvedimento, entro il 31 dicembre 2007, relativamente agli aiuti di Stato fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2007. Motivazioni:
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, e' stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', predisposto per i contribuenti che volessero avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per attestare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
Il citato provvedimento stabiliva, in particolare, che le predette dichiarazioni dovessero essere presentate preventivamente alla fruizione dell'aiuto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale (ossia dal 22 ottobre 2007) e, per coloro che, invece, ne avessero gia' fruito nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2007, le stesse dichiarazioni dovessero essere presentate entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione (ossia entro il 20 novembre 2007).
Al fine di agevolare la fruizione degli aiuti, con particolare riferimento a quelli da fruire entro la scadenza prevista per il versamento degli acconti delle imposte, considerata la prossimita' dei relativi termini e verificatesi alcune incertezze in ordine alle ipotesi in cui debba essere trasmessa la prevista dichiarazione sostitutiva, il presente provvedimento fissa al 31 dicembre 2007 il nuovo termine entro il quale i contribuenti sono tenuti ad assolvere l'adempimento previsto con riferimento agli aiuti di Stato fruiti nel corso dell'anno 2007.
Rimangono, ovviamente, salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni sostitutive gia' presentate nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.
Roma, 28 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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