Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 11 ottobre 2007
Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, con compiti di analisi, promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative in materia di emersione del lavoro non regolare e sviluppo locale;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa»;
Vista la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare»;
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede, tra l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 2003, n. 30;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale, fra l'altro, e' stato individuato il «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro sommerso (CLES);
Considerata la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche attraverso le azioni condotte dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con riferimento ad iniziative di prevenzione ed informazione, sia in relazione ad azioni di controllo e vigilanza;
Considerato il quadro normativo in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerata l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione alla citata Cabina di regia e l'apporto di qualificati contributi;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che nella seduta del 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;
Sentite le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione del 23 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. E' istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.
 
Art. 2.
1. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero dal Sottosegretario di Stato dal medesimo delegato, ed e' composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della solidarieta' sociale;
c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunita';
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dello sviluppo economico;
f) la Consigliera nazionale di parita';
g) Conferenza delle regioni e delle province autonome, tramite la partecipazione di sei componenti in rappresentanza delle Regioni settentrionali, centrali e meridionali;
h) Unione delle province d'Italia (UPI);
i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
l) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL);
n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
o) i Direttori generali della direzione generale del mercato del lavoro, della direzione generale per l'attivita' ispettiva, della direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e della direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il presidente del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;
p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale con riferimento ai settori merceologici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione;
q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo settore e all'associazionismo di protezione sociale individuati, in ragione della comprovata rilevanza dell'impegno a livello nazionale in attivita' di lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni di solidarieta' e di assistenza nei confronti delle vittime del lavoro forzato e del grave sfruttamento lavorativo, con decreto triennale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Ai lavori della Cabina di regia sono invitati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali interessati. Possono, altresi', essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni, di enti locali, del mondo dell'associazionismo e del Terzo settore, nonche' rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.
3. Il presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualita', anche i compiti relativi al Comitato di cui all'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343.
 
Art. 3.
1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, svolge attivita' di elaborazione dei piani e delle politiche in materia di emersione del lavoro non regolare tenendo conto della specificita' dei settori e dei territori individuati dalla Cabina di regia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, nonche' dell'attivita' svolta dalle Commissioni regionali per l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in materia.
2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di competenza, anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti ed organi interessati, la Cabina di regia puo' richiedere alle amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere statistico, su materie inerenti la situazione occupazionale ed economica nei territori, e sui risultati delle attivita' svolte dai singoli enti. A tal fine, puo' sentire periodicamente i CLES, ai quali puo' chiedere notizie ed informazioni relativamente alle situazioni di interesse della provincia di riferimento.
3. La Cabina di regia puo' acquisire dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari, relazioni specifiche con riferimento ad attivita' di vigilanza gia' posta in essere a livello territoriale.
4. La Cabina di regia, al fine di fronteggiare situazioni di commistione tra lavoro sommerso o irregolare e fenomeni di criminalita' organizzata, puo' individuare forme di collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari di cui alla legge 1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.
5. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei rispettivi ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza tecnico-scientifica alla Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
 
Art. 4.
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unita' in servizio presso le Direzioni generali di cui alla lettera o), comma 1, art. 2 del presente decreto.
2. La sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono individuati con successivo decreto ministeriale.
 
Art. 5.
1. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'art. 2, comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro: Damiano
 
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