Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 ottobre 2007
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Teppeki», registrato al n. 12225.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 14 maggio 2004, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 9 novembre 2006, dall'Impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. con sede legale in Tour ITT - 480, Avenue Louise - Bte 12, B 1050 Bruxelles (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato TEPPEKI contenente la sostanza attiva flonicamid;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 29 settembre 2004, «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva flonicamid nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 giugno 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni del prodotto fitosanitario in questione;
Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;
Vista la nota dell'Ufficio in data 10 luglio 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
Vista la nota pervenuta in data 4 settembre 2007 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'Impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. con sede legale in Tour ITT - 480, Avenue Louise - Bte 12, B 1050 Bruxelles (Belgio), e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TEPPEKI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva flonicamid in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione e all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione.
Per la sostanza attiva flonicamid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati |
all'alimentazione |Limiti massimi di residui* (mg/kg) ===================================================================== melo, pero |0,2 --------------------------------------------------------------------- pesco |0,3 --------------------------------------------------------------------- susino |0,2 --------------------------------------------------------------------- pomodoro (pieno campo e serra) |0,3 --------------------------------------------------------------------- cetriolo, cetriolino, zucchino | (pieno campo e serra) |1 --------------------------------------------------------------------- melone, cocomero, zucca, (pieno | campo e serra) |0,2

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,010 - 0,020 - 0,050 - 0,100 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., in Cotignola (Ravenna), viaE. Torricelli 2;
nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd in 1 Ishihara-cho, Yokkaichi, Mie 510-0842 Giappone; DONGBU HITEC/INCHEON FACTORY in 401, Hakik-Dong, Nam-Gu, Incheon, Korea, 402-865.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12225.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: Borrello
 
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