Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 13 novembre 2007
Ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 569/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 13 novembre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita», ed, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettera d);
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», e in particolare, l'art. 41, comma 2, secondo cui «Il processo di implementazione delle procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli articoli 17, 18 e 20, e' avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene vigilato dall'Autorita' che, qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative»;
Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», e in particolare l'art. 18, comma 2, che conferma il principio secondo cui le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato;
Vista la nota del 4 aprile 2007, prot. n. 182797, con cui la societa' Telecom Italia S.p.A. comunicava all'Autorita', in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 40/2007, «l'intenzione a partire dal 10 aprile 2007 di accettare dai clienti finali che intendono migrare presso altro operatore un mandato a completare la procedura di migrazione, ove tecnicamente possibile, in caso di ingiustificata inerzia dell'operatore donating; tale disponibilita' sara' garantita indipendentemente dall'identita' dell'OLO recipient»;
Vista la nota del 12 aprile 2007, prot. n. 191699, con cui Telecom Italia trasmetteva copia del testo del mandato, nella quale ribadiva la propria disponibilita' «ad accettare identici mandati, sottoscritti dagli utenti, da parte di qualsiasi operatore di settore per la gestione delle procedure di migrazione, a decorrere dal 16 aprile 2007»; inoltre, evidenziava che «gli OLO donating potranno non procedere al completamento delle procedure di migrazione soltanto nell'ipotesi di obiettive e giustificate cause ostative, che devono essere comunicate dagli stessi entro trenta giorni dalla richiesta di recesso»;
Vista la memoria del 4 giugno 2007, prot. n. 297977, con cui la medesima societa' dichiarava la piena conformita' dei propri comportamenti inerenti le procedure di passaggio di un cliente da un operatore ad altro operatore con quanto previsto dalla legge n. 40/2007 e dal quadro regolatorio vigente;
Viste le diverse segnalazioni pervenute nel periodo aprile-giugno 2007 da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito ad iniziative unilaterali messe in opera da parte di Telecom Italia relative alle suddette procedure di migrazione;
Sentite la societa' Telecom Italia in data 24 aprile e 28 maggio 2007 e le societa' segnalanti in data 8 giugno 2007 per chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette segnalazioni;
Vista la nota del 24 maggio 2007, prot. AGCOM n. 33841, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica di questa Autorita' invitava Telecom Italia a non porre in essere iniziative in contrasto con la normativa vigente ed a fornire chiarimenti e la propria posizione in ordine a quanto segnalato;
Vista la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50954, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica:
a) richiedeva a Telecom Italia di provvedere, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della suddetta nota, alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007;
b) invitava codesta societa', nelle more della conclusione del processo negoziale, a non porre in essere procedure non concordate secondo quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato;
Vista la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50916, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica richiedeva alle societa' riportate nell'allegato A di provvedere, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della nota, alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione;
Viste le note pervenute nel mese di settembre dell'anno 2007 da parte di Fastweb, Wind Telecomunicazioni, Tele2 Italia, Eutelia e Tiscali con le quali tali societa' hanno evidenziato la mancata interruzione, da parte di Telecom Italia, durante lo svolgimento delle negoziazioni volte ad assicurare l'operativita' di tali procedure di migrazione, dell'applicazione delle procedure unilaterali sopra descritte;
Considerato che le procedure delineate da questa Autorita', in coerenza con il corrente quadro normativo, per la migrazione dei clienti da un operatore all'altro, sono state sempre caratterizzate sul piano esecutivo da regole di matrice consensuale concordate tra gli operatori; e che tali regole consensuali trovano riscontro nella natura intrinseca esclusivamente bilaterale delle procedure di cui si tratta, le quali si sostanziano nella necessaria cooperazione tra operatori normalmente occorrente ad attuare il passaggio del singolo utente da un'impresa ad un'altra;
Considerato che la delibera n. 4/06/CONS, all'art. 41, comma 2, stabilisce il principio della condivisione tra tutti gli operatori delle procedure che prevedono trasferimenti di utenti tra imprese di telefonia fissa; inoltre, che la delibera n. 274/07/CONS, all'art. 18, comma 2, conferma il principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di migrazione;
Ritenuto che il comportamento tenuto da Telecom Italia si configura come una modalita' attuativa solo unilaterale delle disposizioni della legge n. 40/2007 che, come tale, non trova la sua fonte legittimante ne' nel suddetto provvedimento normativo ne' nelle delibere di questa Autorita', con le quali si pone, invece, in contrasto per violazione della regola generale della necessita' del previo concordamento delle procedure tra operatori; cio', in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, l'obbligo di preavviso non superiore ai trenta giorni non inficia l'anzidetto principio di condivisione tra operatori delle procedure di migrazione sancito dalle predette disposizioni;
Osservato, pertanto, che l'applicazione della recente previsione normativa contenuta nella legge n. 40/2007 non legittima Telecom Italia ad assumere iniziative unilaterali, che hanno, altresi', l'effetto di impedire agli altri operatori di partecipare al processo di implementazione delle procedure di migrazione individuato dall'art. 41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS e ribadito dall'art. 18, comma 2, della delibera 274/07/CONS;
Ritenuto che l'iniziativa unilaterale avviata da Telecom Italia e' idonea a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuita' e della funzionalita' del servizio fornito ai clienti finali; e che, inoltre, l'assenza di procedure di migrazione condivise tra Telecom Italia e gli operatori alternativi e' idonea a pregiudicare la possibilita' per questi ultimi di gestire le attivita' di portabilita' dei numeri di rete fissa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS, come, peraltro, ribadito dall'art. 18, comma 5, della delibera n. 274/07/CONS;
Ritenuto che sia, altresi', necessario che Telecom Italia e le societa' riportate nel suddetto allegato A addivengano alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di mancato accordo, l'Autorita' si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti;
Ritenuto che l'attivita' conoscitiva degli uffici sopra richiamata abbia consentito alle societa' interessate e a Telecom Italia di fornire tutte le informazioni necessarie a illustrare la propria situazione in merito ai fatti rilevati e che la complessiva esposizione che precede evidenzia l'esistenza di motivi tali da esigere, ai fini della tutela dei clienti finali, l'immediata adozione della presente misura prescrittiva;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Ordina:

1. Alla societa' Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al corso d'Italia n. 41, l'immediata interruzione della procedura unilaterale di migrazione ed, in particolare, l'immediata interruzione della modalita' operativa volta ad accettare dai clienti finali mandato a completare tale procedura;
2. A Telecom Italia S.p.A. e alle societa' riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di provvedere alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
di trasmettere all'Autorita', entro il medesimo termine di cui al precedente alinea, gli accordi sulle procedure di migrazione stipulati ad esito delle predette negoziazioni.
L'inottemperanza alle disposizioni di cui al punto sub 1), integra la violazione sanzionata dall'Autorita' in attuazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nel caso in cui Telecom Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non addivengano alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione nei termini di cui al punto sub 2), l'Autorita' si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia S.p.A., Regulatory Affairs, via di Val Cannuta n. 182 - 00166 Roma ed alle societa' di cui all'allegato A ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo del Lazio.
Roma, 13 novembre 2007

Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Lauria
 
Allegato A
BT Italia S.p.A., via M. Bianchini, 15 - 00142 Roma.
Brennercom S.p.A., via Pacinotti, 12 - 39100 Bolzano.
ELITEL S.p.A., via Mecenate, 90 - 20138 Milano.
Eutelia S.p.A., via P. Calamandrei, 173 - 52100 Arezzo.
FREEWAY S.r.l., via Borsellino e Falcone, 2 - 70125 Bari.
Fastweb S.p.A., C.so V. Emanuele II, 282 - 00186 Roma.
Fly Net S.r.l., via Vittorio Veneto, 69 - 52100 Arezzo.
Infotech S.r.l., Galleria Spagna, 28 - 35127 Padova.
MC-link S.p.A., via Carlo Perrier, 9 - 00141 Roma.
Multilink S.p.A., via del Perlar, 26 - 37135 Verona.
QUIPO S.r.l., via Sisto IV, 145 - 00167 Roma.
SATCOM S.p.A, via Brigata Folgore, 26 - 41049 Sassuolo (Modena).
T.NET S.p.A., via Savelli, 50 - 35139 Padova.
Teleunit S.p.A., via Monteneri, 11 (loc. S. Andrea le Fratte) - 06129 Perugia.
Tex97 S.p.A., C.so Moncalieri, 21 - 10131 Torino.
Tele2 Italia S.p.A., via Cassanese, 210 - 20090 Segrate (Milano).
Tiscali S.p.A., viale Trento, 39 - 09123 Cagliari.
UNIDATA S.p.A., via Portuense, 1555 - 00050 Roma.
Vodafone Omnitel N.V., Piazza SS. Apostoli, 81 - 00181 Roma.
Wind Telecomunicazioni S.p.A., via C. G. Viola, 48 - 00148 Roma.
Welcome Italia S.p.A., via Provinciale di Montramito, 431/A - 55040 Massarosa (Lucca).
 
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