Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 ottobre 2007
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art. 110-unvicies, con l'art. 110-duovicies, nonche' con l'allegato VII, lettera M;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di prugne destinate alla trasformazione;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/93 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalita' di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Considerato che l'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con prugne oggetto di un contratto di trasformazione;
Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro e' tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al 100% della componente frutta del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo non puo' superare il 75% della medesima componente;
Considerato che, in caso di mancato esercizio della facolta' prevista dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;
Considerato che per le prugne consegnate per la trasformazione appare auspicabile realizzare un passaggio graduale dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non piu' collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio del mercato della filiera interessata;
Ritenuto pertanto di applicare, per le prugne consegnate per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2010, un aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del massimale nazionale e per il 2011 e 2012 un aiuto per ettaro globalmente pari al 75% della componente del medesimo massimale nazionale;
Considerato che l'art. 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di limitare la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento medesimo ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta, confermando in tal modo il vincolo gia' previsto nel regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996;
Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e presenta uno specifico rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli consegnati per la trasformazione;
Ritenuto pertanto di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori;
Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento medesimo;
Considerato che per i produttori di prugne destinate alla trasformazione l'attribuzione di tale aiuto appare opportuna, anche al fine di assicurare continuita' al sostegno alle imprese successivamente all'aiuto erogato ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Ritenuto pertanto di attribuire, in virtu' dell'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai produttori di prugne destinate alla trasformazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 un diritto all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, calcolato sulla base delle superfici coltivate a prugne nel quadro della applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 in un periodo rappresentativo comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e nei limiti globalmente pari al 25% della componente del massimale nazionale per il 2011 e 2012 e del 100% a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di assumere entro il 1° novembre 2007 le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.

Decreta:

Regime transitorio
Art. 1.
Pagamenti transitori

1. Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e' corrisposto un aiuto per ettaro ai produttori di prugne d'Ente destinate alla trasformazione di cui al codice NC ex 08132000, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 1,133 milioni di euro, pari al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente alle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, e per gli anni 2011 e 2012 un importo di 0,850 milioni di euro, pari al 75% della medesima componente del massimale nazionale.
3. L'importo di cui al comma 2 e' riservato all'aiuto previsto al comma 1 per i produttori di prugne d'ente consegnate per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-octies del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.
 
Art. 2.
Fissazione dell'importo dell'aiuto

Con decreto ministeriale sono fissati gli importi di aiuto per ettaro per le superfici ammissibili nel rispetto delle condizioni previste nel capitolo 10-octies del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'aiuto e' corrisposto ai produttori di prugne d'Ente consegnate per la trasformazione, associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento. Regime di pagamento unico
 
Art. 3.
Ammissibilita' e periodo rappresentativo

Ai produttori di prugne destinate alla trasformazione e' attribuito, con effetto dal 1° gennaio 2011, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera a) e dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
 
Art. 4.
Circostanze eccezionali

La fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 31 ottobre 2008.
 
Art. 5.
Calcolo dei titoli all'aiuto

1. L'importo di riferimento per ogni agricoltore e' calcolato sulla base delle superfici utilizzate per la coltivazione di prugne destinate alla trasformazione, nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996, durante il periodo rappresentativo di cui all'art. 3, e nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 2.
2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro i massimali di 0,283 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di 1,133 milioni di euro, pari al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e' calcolato in base alla media delle superfici utilizzate per produrre prugne destinate alla trasformazione durante il periodo stabilito all'art. 3.
 
Art. 6.
Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 15 maggio 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori la scheda per la verifica aziendale.
2. I titoli decorrono dal 1° gennaio 2011.
 
Art. 7.
Modalita' attuative

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale sono adottate, relativamente al regime di pagamento unico, dall'Agea con propri provvedimenti.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 190
 
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