Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2007
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina. (Ordinanza n. 3633).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;
Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Messina, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali da condizionare negativamente la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;
Considerato, altresi', che alcuni quartieri popolari ad alta densita' abitativa del comune di Messina oltre ad essere caratterizzati da un'alta vulnerabilita' sismica insistono in aree strategiche per la mobilita' urbana, con conseguenti possibili ripercussioni sull'efficacia di soccorsi in caso di emergenza;
Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;
Considerato, altresi', che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;
Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Messina;
Viste le note del comune di Messina del 31 luglio e del 1° agosto 2006;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2007;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.
1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita' suscettibili di compromettere la qualita' della vita della collettivita' interessata, il prefetto di Messina e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di due soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base delle sue direttive di volta in volta impartite, provvede:
a) all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilita', del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo:
a1) per la realizzazione del piano urbano parcheggi del comune di Messina, di aree pedonali, di piste ciclo-pedonali, di strade e di corsie riservate al trasporto pubblico e di zone a traffico limitato;
a2) per l'installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilita', anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in deroga all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250;
a3) per il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l'ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilita', anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di Polizia municipale all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo di duecento unita' anche ricorrendo all'utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti;
a4) per il compimento delle attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla meta';
b) all'attuazione degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie specificamente rivolti ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza delle linee di trasporto pubblico;
c) al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l'esecuzione, in termini di somma urgenza di opere integrative o complementari alle linee del trasporto rapido di massa gia' attive o in corso di realizzazione, attraverso l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale e realizzando infrastrutture e dotazioni logistiche finalizzate al potenziamento del trasporto pubblico locale;
d) alla predisposizione e attuazione di tutte le iniziative per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, attraverso l'espropriazione di immobili, la demolizione di manufatti, l'affitto, l'acquisto o costruzione di alloggi finalizzati al trasferimento dei nuclei familiari interessati;
e) all'adeguamento della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'Approdo F.S. (molo Norimberga) attraverso via Don Blasco;
f) alla progettazione e realizzazione della metropolitana del mare - tratto Stazione Marittima - Torre Faro;
g) alla riqualificazione funzionale delle bretelle di collegamento alla tangenziale e dell'asse viario Tremestieri - piazza Castronuovo;
h) alla progettazione e realizzazione dei nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico;
i) alla progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo Portuale;
l) alla realizzazione del raddoppio degli svincoli - Galleria di Giostra Annunziata - Collettore Nord e al completamento dei primi tre lotti;
m) alla previsione di parcheggi ordinari e scambiatori da utilizzare in emergenza come aree di ammassamento e di ricovero e/o progettazione di elisuperfici;
n) alla verifica e messa in sicurezza della viabilita' principale posta ai margini o a copertura dei torrenti;
o) a promuovere la predisposizione, da parte dell'amministrazione competente, del piano comunale di emergenza con particolare riferimento al rischio sismico ed idrogeologico, al fine di rendere efficace il coordinamento e la gestione delle situazioni di emergenza garantendo, ove necessario, l'indispensabile supporto;
p) alla verifica dell'efficacia del piano comunale di emergenza attraverso un'esercitazione che coinvolgera' l'intero territorio della citta' di Messina, in occasione della ricorrenza del centenario del terremoto dell'anno 1908.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della Conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della meta'.
5. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale.
6. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale degli uffici della prefettura di Messina - ufficio territoriale del Governo.
2. Il commissario delegato puo' autorizzare il personale in servizio presso la prefettura di Messina - ufficio territoriale del Governo impiegato nelle attivita' connesse al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, nel limite di trenta unita', ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennita' di posizione in godimento, calcolata su base mensile.
3. Al commissario delegato, in ragione ai compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, e' riconosciuto un compenso mensile, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile.
4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2, dell'art. 1 puo' essere corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' fino al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile.
5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel bilancio del comune di Messina.
6. Il diritto alla percezione dei compensi previsti dal presente articolo cessa alla scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede nel limite di 5.000.000 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, cosi' come integrato dall'art. 7, comma 1 elenco n. 1 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato ad utilizzare le somme che si renderanno disponibili, a seguito del riparto definito sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2, commi 92 e 93, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. Al fine di porre in essere opere di sistemazione e di messa in sicurezza per la riduzione del rischio sismico e per promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del rischio sismico, il Dipartimento della protezione civile, provvede, nel limite di 500.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui comma 1 del presente articolo.
4. Il commissario delegato dispone altresi' delle risorse finanziarie, comunque assegnate al comune di Messina, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.
5. Il commissario delegato, ai fini della realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri, dispone altresi' dei fondi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, assegnati all'Autorita' portuale di Messina.
6. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' intestata al prefetto di Messina - commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 16 e 19 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 10 e 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 2, 3, 9 e 10 comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 26 febbraio 1992, n. 211, articoli 1, 3, 4 e 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12 commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-bis e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21 commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 34, 42, 48, 49, 50, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 215, 216, 217 e 218 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c), articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35, 36 e 53 e successive modificazioni ed integrazioni;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 5.
1. Al fine supportare il commissario delegato nell'espletamento delle attivita' da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruita' delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria, e' istituito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un comitato istituzionale di controllo presieduto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, e composto da cinque membri tra cui un magistrato della Corte dei conti, un membro da individuarsi tra un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, un esperto designato dall'ufficio territoriale di Governo, e due esperti, in materia di traffico e di infrastrutture, designati rispettivamente dal presidente della regione e dal comune di Messina.
2. Ai membri della commissione di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile, e, qualora non dipendenti pubblici, in misura pari al minor compenso spettante ai componenti dipendenti pubblici.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati su base trimestrale e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Per l'espletamento delle funzioni di presidente del comitato per il rientro, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente ordinanza.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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