Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385"; m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra' una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita' previste nel presente decreto;
u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva del Consiglio 91/308/CEE e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 16 del 28 giugno 1991.
- Il decreto-legge n. 143 del 1991 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1991; la legge n.
197 del 1991, di conversione, con modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 1991.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 52
del 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del
10 febbraio 1996, supplemento ordinario:
«Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali:
criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione
delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le
segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
a procedure informatizzate, la massima efficacia e
tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione
ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la possibilita' di sospensione dell'operazione senza
pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita'
corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione
in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
particolare garantendo la tutela della riservatezza delle
stesse in ogni sede, comprese quella aziendale,
investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il
pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il
fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare
comunque esposte ad infiltrazioni da parte della
criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione
dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con
gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da
emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della presente delega, con la procedura
di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a
fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione
ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori
mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime
con la libera circolazione delle persone e dei capitali
sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita'
europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai
criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle
indicazioni che emergono nelle competenti sedi
internazionali ed in particolare in seno al comitato di
contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE
ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In ogni caso, il
potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato
alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima
categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi
dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra'
procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e
penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei
limiti massimi ivi contemplati.».
- Il decreto legislativo n. 125 del 1997 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997.
- Il decreto legislativo n. 153 del 1997 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
- Il decreto legislativo n. 319 del 1998 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 433
del 1997, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo). - Il Governo e' delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare piena
attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla
moneta unica europea e per favorire un ordinato e
trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per
assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con
quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce
la Comunita' europea.».
- Il decreto legislativo n. 374 del 1999 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 344 del
28 dicembre 2001.
- La legge n. 14 del 2003 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 196 del 2003, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004,
abrogato del presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 309 del
25 novembre 2005.
- Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 29 del
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8 febbraio 2006, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56). - 1. All'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e'
inserita la seguente: s-bis) a ogni altro soggetto che
rende i servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in
materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".
2. All'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t).".
«Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, e previsione di
modalita' operative per eseguire le misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal
regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n.
881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui
all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare
organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
fine di prevedere modalita' operative per eseguire le
misure di congelamento di fondi e risorse economiche
stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del
27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n.
881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonche' dai
regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita'
di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale e al fine di coordinare le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepire la direttiva tenendo conto della
giurisprudenza comunitaria in materia nonche' dei criteri
tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 40 della direttiva;
b) assicurare la possibilita' di adeguare le misure
nazionali di attuazione della direttiva ai criteri tecnici
che possono essere stabiliti e successivamente aggiornati
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 40 della
direttiva;
c) estendere le misure di prevenzione contro il
riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del
terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa
la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione
delle risorse economiche congelate ad un'autorita'
pubblica;
d) prevedere procedure e criteri per individuare
quali persone giuridiche e fisiche che esercitano
un'attivita' finanziaria in modo occasionale o su scala
limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse
nelle categorie di "ente creditizio" o di "ente
finanziario" come definite nell'art. 3, punti 1) e 2),
della direttiva;
e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni
della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente
normativa italiana antiriciclaggio nonche' alle attivita'
professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e
dalle persone di cui all'art. 2, paragrafo 1, della
direttiva stessa, le quali svolgono attivita'
particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali
internet casino' e societa' fiduciarie;
f) mantenere le disposizioni italiane piu' rigorose
vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e
dei titoli al portatore prevista dall'art. 1 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni; riordinare ed integrare la
disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi
mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure
eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela in funzione del rischio associato al tipo di
cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
h) adeguare l'applicazione dettagliata delle
disposizioni alle peculiarita' delle varie professioni e
alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle
persone soggetti alla direttiva;
i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali
Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del
rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare
all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo
gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela;
l) prevedere procedure e criteri per individuare:
1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed
adottare misure adeguate e commisurate al rischio per
verificarne l'identita';
2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela in funzione del rischio associato
al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o
transazione di cui trattasi;
3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7,
lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a
non applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela in relazione a clienti, rapporti di affari,
prodotti o transazioni che presentino per loro natura uno
scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento
del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la
valutazione del rischio che la Commissione europea puo'
adottare ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva;
4) le situazioni, oltre a quelle stabilite
dall'art. 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva,
nelle quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva
sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli
articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima,
obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela,
sulla base della valutazione del rischio esistente, in
relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o
transazioni che presentino per loro natura un elevato
rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la
valutazione del rischio che la Commissione europea puo'
adottare ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva;
m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle
procedure di identificazione del cliente, prevedendo in
quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva
possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi
di adeguata verifica della clientela;
n) assicurare che, ogni qualvolta cio' sia
praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che
effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro
sull'utilita' delle segnalazioni fatte e sul seguito loro
dato, anche tramite la tenuta e l'aggiornamento di
statistiche;
o) garantire la riservatezza e la protezione degli
enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di
operazioni sospette;
p) ferme restando le competenze esistenti delle
diverse autorita', riordinare la disciplina della vigilanza
e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in
materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, assicurando che gli stessi
siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione
del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di
vigilanza di settore prevedendo opportune forme di
coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
q) estendere i doveri del collegio sindacale,
previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure
dei revisori contabili, delle societa' di revisione, del
consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di
gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo
contabile o di gestione, comunque denominati;
r) uniformare la disciplina dell'art. 10 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, e dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri
del collegio sindacale e dei soggetti indicati alla
lettera q), rendendoli piu' coerenti con il sistema di
prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di
segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di
comunicazione o di informazione delle altre violazioni
normative;
s) riformulare la sanzione penale di cui all'art. 10
del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di
estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla
lettera q);
t) depenalizzare il reato di cui all'art. 5, comma 4,
del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive,
dissuasive e proporzionate;
u) garantire l'economicita', l'efficienza e
l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il
regime sanzionatorio secondo i principi della
semplificazione e della coerenza logica e sistematica,
prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
effettive, dissuasive e proporzionate;
v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei
soggetti giuridici per violazione delle norme della
direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia,
qualora la persona fisica, autrice della violazione, non
sia stata identificata o non sia imputabile;
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei
soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente
istituzione di misure di controllo interno, per la mancata
previsione di adeguata formazione di dipendenti o
collaboratori, nonche' per tutte le carenze organizzative
rilevanti ai fini della corretta applicazione della
normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo,
ispezione, verifica, richiesta di informazioni, date e
documenti e i poteri sanzionatori alle autorita' di
vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate,
laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale tra i reati per i quali e' prevista la
responsabilita' amministrativa degli enti;
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni
amministrative per le violazioni delle misure di
congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002
nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.
2. Ai fitti dell'attuazione del comma 1, lettera c), e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- La direttiva 2006/70/CE della Commissione del
1° agosto 2006 e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 214 del
4 agosto 2006.
- Il decreto legislativo n. 109 del 2007 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo n. 209 del 2005, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
- Il decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 58 del 1998 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 1998, supplemento
ordinario.
- Il regio decreto n. 773 del 1931 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 148, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1988, n. 108, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 300 del 1999 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999,
supplemento ordinario.



 
Art. 2.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
finalita' del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 109 del 2007, e' il seguente:
«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) per "finanziamento del terrorismo" si intende:
"qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse
economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e
cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione dei delitti
anzidetti"».



 
Art. 3.

Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
 
Art. 4.

Rapporti con il diritto comunitario

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorita' di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.



Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti alla direttiva 2005/60/CE si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 5.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.



Note all'art. 5:
- Il decreto-legge n. 369 del 2001, recante misure
urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del
terrorismo internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001; la legge n. 431 del
2001, di conversione, con modificazioni, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
109 del 2007, si vedano le note all'art. 63.



 
Art. 6.

Unita' di informazione finanziaria

1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.



Note all'art. 6:
- Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 413
del 1991, e' il seguente:
«4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi
di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle
comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito
e dell'Amministrazione postale nonche' delle societa'
fiduciarie e di altro intermediario finanziario dei dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o
deposito o che comunque possa disporre del medesimo,
nonche' i criteri per le relative utilizzazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 37, del decreto-legge
n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 2006, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1. All'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le
persone fisiche che esercitano arti o professioni," sono
inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore".
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il
quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di
settore, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle
condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono
aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche'
la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il
codice fiscale";
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le
parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono inserite
le seguenti: ", nonche' le comunicazioni" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate
sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.".
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare ai sensi dell'art. 7, undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le
modalita' ed i termini per la comunicazione delle
informazioni di cui al sesto comma dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal
1° gennaio 2005, ancorche' cessati, nonche' per
l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "Se viene omessa la
trasmissione" sono inserite le seguenti: "dei dati, delle
notizie, e";
2) le parole: "alle banche" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'art. 51, secondo comma, numero 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
7. All'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole
"individuazione del soggetto" e' inserita la seguente:
"ovvero".
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all'art. 8-bis del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione nonche', in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e
l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del direttore delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale:
a) individuati gli elementi informativi da indicare
negli elenchi previsti dal presente comma, nonche' le
modalita' per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente
comma puo' essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari
tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati non
veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'art.
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15
febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio";
inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno
solare," sono inserite le seguenti: "relative ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 2,";
b) all'art. 2:
1) al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il
31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre"
sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il
30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";
2) al comma 2 le parole: "di cui all'art. 3:" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 3 in via
telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.";
inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'art. 3:
1) al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2) al Comma 2, primo periodo, sono soppresse le
parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno
realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei
parametri";
3) al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro
mesi";
d) all'art. 4:
1) al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
2) al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
3) al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";
e) all'art. 5:
1) al comma 1 le parole: ", per il tramite di una
banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno
del decimo mese successivo", ovunque ricorrano, sono
soppresse;
2) al comma 4 le parole: "del decimo" sono
sostituite dalle seguenti: "del settimo";
f) all'art. 5-bis "per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese", ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'art. 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso
di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di
ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via
telematica".
11. All'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, il numero "20", ovunque ricorra, e' sostituito dal
seguente: "16".
12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 13, comma 1, lettera b) le parole: "15
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";
b) all'art. 16, comma 1, lettera c), le parole:
"entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio";
c) all'art. 17, comma 1, lettera c), le parole:
"entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio".
13. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno", ovunque
ricorrano, e "20 dicembre" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16
dicembre".
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13
decorrono dal 1° maggio 2007.
14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 40
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi
indicata. I regolamenti previsti dal citato art. 40 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a
quelle contenute dal presente decreto regolino la materia,
a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 32 e' inserito il
seguente:
"Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1.
I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non
superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono
di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto
e delle bollette doganali e di certificazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche
intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
passivi che si avvalgono di regimi speciali di
determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'art. 10, n. 8), del
presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati,
prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15,
l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di
imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle
condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia
delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita' di
cui all'art. 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al
presente articolo possono optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per
almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata. La revoca e' comunicata con le stesse
modalita' dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2. La
stessa rettifica si applica se il contribuente transita,
anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all'art. 9-bis2
e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il
termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima
rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo'
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle
liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni
singola rata comporta l'applicazione dell'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce
titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta
e' applicata nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'art. 6 per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall'art. 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al
comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali
risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di
cui al presente articolo trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle
operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei,
da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di
avere efficacia ed il contribuente e' assoggettato alla
disciplina di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello
in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il
volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato
dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del
cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara'
dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' da osservare in
occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e
le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.".
16. All'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "Stato
membro", sono aggiunte le seguenti "nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
18. All'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.".
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano
alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA
effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
programmano specifici controlli mirati, relativi ai
contribuenti ai quali e' attribuito il numero di partita
IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della
disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,
ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo
Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla lettera f), del primo
comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a
singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci di
esercizio depositati.
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare, ai sensi dell'art. 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il
31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico elaborabile per la presentazione dei
bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle
imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al
31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
l'adozione di tale modalita' di presentazione.
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri
per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i termine e le modalita' delle trasmissioni
nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La
prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.".
25. All'art. 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.".
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo
comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
27. All'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita la
seguente: "b-bis) se il consegnatario non e' il
destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il
consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo
da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;";
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole:
"l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice
di procedura civile" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa e sigillata,";
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la
seguente: "e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha
la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai
sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;";
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione
annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento delle comunicazioni
previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente.";
e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica"
sono sostituite dalle seguenti: "dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica";
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.".
28. Nell'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di
ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'avviso.";
b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di
ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto,".
29. Fuori dei casi previsti all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione
dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non
veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione
di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689:
31. All'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonche'
gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di
polizia giudiziaria".
32. All'art. 32, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti"
sono inserite le seguenti: "nonche' nei confronti di altri
contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti";
b) al numero 8), le parole: "nei confronti di
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo,
nominativamente indicati" sono sostituite dalle seguenti:
", rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di
loro clienti i, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".
33. I soggetti di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
compresi quelli indicati all'art. 1, comma 429, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n.
633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per
la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro
delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e
71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle
previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono
sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al
comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione
fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del
cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'art.
1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento
tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'art. 1 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione
telematica prevista dal comma 34 con il misuratore
medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro,
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico
e del pagamento della relativa prestazione,
indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti
le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli
relativi alla contabilita', il mancato adempimento degli
obblighi previsti dai commi 33 e 34 e' punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33,
34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata,
per singole categorie di contribuenti, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro
il 1° giugno 2008.
37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a
decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla
trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale
delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall'art. 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli
apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono emanate disposizioni atte a
disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni
dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in
correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei
corrispettivi medesimi.
38. All'art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole "o donazione" sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso
di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per
donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla
data di acquisto da parte del donante".
39. Nell'art. 68, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo,
e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.".
40. La lettera a) dell'art. 25, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e' sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a
quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata
se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in
cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione
prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultare dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;".
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
"iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti".
42. All'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione" sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente di cui all'art. 17, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le
indennita' di fine rapporto, per le altre indennita' e
somme e per le indennita' equipollenti di cui all'art. 19
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal
1° gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche
di cui all'art. 20 del medesimo decreto, corrisposte a
decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui
all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta
rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100
euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti
alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9,
14, 15 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' eseguita, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di
pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'art. 36,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai
sensi dell'art. 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'art. 103, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del
costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del
costo";
b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del
costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del
costo".
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei
periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti
industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque
anni precedenti.
47. All'art. 109, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo
della lettera b) e' sostituito dal seguente: "Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai
relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui
all'art. 108, comma 1, e dei fondi.".
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle
spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a
decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
49. A partile dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari
di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite
intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle
imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi
non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art.
1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 499 a 518, nonche' del comma 519, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un
numero massimo di" sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo
di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI), di cui all'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero
della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1,
lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente
previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla
data di effettiva operativita' del sistema di circolazione
e fruizione dei dati catastali, da accertare con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,
rimane in vigore l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1,
lettera l) n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai
fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall'art.
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.
59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati
catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere
assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle
regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico
per la circolazione e fruizione della base dei dati
catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere
liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi e puo' essere versata con le modalita' del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e
le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi:
"Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti
gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo
superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia
del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare
dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
successiva alla data della valutazione stessa, al fine di
garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in
opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali
ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I
coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati
fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.".
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento
della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CE7,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13
milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006,
mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del
bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di
spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli
anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto.».
- Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
del 2006 si vedano le note all'art. 6.



 
Art. 7.

Autorita' di vigilanza di settore

1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalita' di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.
2. Nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.
 
Art. 8.

Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalita' previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attivita' di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.
3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane S.p.A., gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitoci. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso.
Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e'
sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha
emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante molo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio
delle funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale, sia nelle fasi processuali successive,
ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiano e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate».
- Il testo degli articoli 1, quarto comma, e 1-bis,
commi 1 e 4, del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito
con modificazioni dalla legge n. 726 del 1982, e' il
seguente:
«Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi
sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso,
all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento
presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche
economici, banche, istituti di credito pubblici e privati,
societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi
di polizia tributaria».
«Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 1, quarto comma, l'Alto commissario puo'
richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle
pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche
economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici
e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro
istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio
o l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei
relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e
documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta
utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni
conferitegli.
(omissis).
4. Ove sussistano le condizioni previste nell'art. 1,
quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere
ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni
nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze,
verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione
degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di
opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di
finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi
comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche
parziali. Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso
Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari
appositamente incaricati».



 
Art. 9.
Scambio di informazioni e collaborazione
tra Autorita' e Forze di polizia

1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita' di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge.
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.



Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 9 e 12 della legge n. 121 del
1981, e' il seguente:
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».
«Art. 12 (Sanzioni). - Il pubblico ufficiale che
comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione
delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei
fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della
reclusione fino a sei mesi».
- Il testo dell'art. 331 del codice di procedura
penale, e' il seguente:
«Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono fame
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.».



 
Art. 10.

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi':
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1, della legge n. 7 del 2000, e'
il seguente:
«Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. Ai fini della
presente legge con il termine "oro" si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro
in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad i grammo, di
purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o
meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore
a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le modalita' di trasmissione alla
Commissione delle Comunita' europee delle informazioni in
merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla
lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in
forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni
effettuate dalla Banca d'Italia.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere
svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio
italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di
societa' in accomandita per azioni, o di societa' a
responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
in ogni caso capitale sociale interamente versato non
inferiore a quello minimo previsto per le societa' per
azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,
degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385.
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al
comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di
destinarlo alla propria lavorazione industriale o
artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto
lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2
sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni
a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza
pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita'
concordate con dette amministrazioni.
6. I contenuti e le modalita' di effettuazione della
dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti
dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le
amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei
dati contenuti nella dichiarazione stessa.
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 3 e' demandata, per gli intermediari diversi
dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente
con gli standard in uso nei principali mercati
internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro
grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna"
nel mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalita' predefinite
certifica con apposito provvedimento l'idoneita' alla
"buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e
risultino in grado, anche sul piano della capacita'
tecnica, dell'affidabilita' e dell'onorabilita', di
rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della
certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca
del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i
soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere
rilasciate alle aziende interessate le attestazioni
tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
titoli e marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per
l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica
sicurezza in materia di commercio di oro.».
- Il testo degli articoli 115,126 e 127 del TULPS,
approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, e' il
seguente:
«Art. 115 (Artt. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi
o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo art. sono comprese le
agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.».
«Art. 126 (Art. 127 testo unico 1926). - Non puo'
esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza
averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale
di pubblica sicurezza.
«Art. 127 (Art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita' mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.».



 
Art. 11.

Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.



Note all'art.11:
- Il testo dell'art. 2, comma 1 e 109, comma 2, lettera
a) e b) del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice
delle assicurazioni private). e' il seguente:
«Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per
il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa».
«Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi). - (omissis).
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione.».
- Il testo degli articoli 106, 107 e 155, commi 4 e
5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il
seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitate nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53,
comma 2-bis; lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
(omissis). - 4. I confidi, anche di secondo grado, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi
non si applica il titolo V del presente decreto
legislativo.
(Omissis).
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.».
- La legge n. 1966 del 1939 reca la disciplina delle
societa' fiduciarie e di revisione ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940.
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 58
del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), e' il seguente:
«Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta
fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa'
di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori
finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le
imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le
societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed
extracomunitarie, sono equiparati, ai fini
dell'applicazione delle regole di condotta, a una
succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva
2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
come dipendente, agente o mandatario.
L'attivita' di promotore finanziario e' svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione,
nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la
vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4.
I requisiti di professionalita' per l'iscrizione
all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla base
di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e
alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma
4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti
con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 108 del 1996 e'
il seguente:
«Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari e' riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e'
specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.
5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle
imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
venti milioni di lire.».
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo n. 374
del l999, e' il seguente:
«Art. 3. (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art.
1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al
comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando
ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo
unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello
svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei
regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli
articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano
situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di
forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con regolamento
adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109,
comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3
svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti
nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per
l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita'
dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di
legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall'elenco.».
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo n. 196
del 2003, (in materia di protezione dei dati personali), e'
il seguente:
«Art. 5. (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali e'
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.».



 
Art. 12.

Professionisti

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.



Nota all'art. 12:
- Il testo del primo comma, dell'art. 2, della legge n.
12 del 1979, e' il seguente:
«Art. 2 (Oggetto dell'attivita). - I consulenti del
lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'art.
1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti
gli adempimenti previsti da norme vigenti per
l'amministrazione del personale dipendente.».



 
Art. 13.

Revisori contabili

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:
a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 161, del decreto legislativo n. 58
del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), e' il seguente:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze o errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta'
dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.
L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa
e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume
d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento.».



 
Art. 14.

Altri soggetti

1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con il regio
decreto n. 773 del 1931, si vedano la note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 134 del suddetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e' il seguente:
«Art. 134 (Art. 135 testo unico 1926). - Senza licenza
del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od
immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
- La legge n. 298 del 1974, recante istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada, e' pubblicata nella G.U. n.
200 del 31 luglio 1974.
- Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.
457 del 1997, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione,
pubblicato nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997, legge n.
30 del 1998, di conversione con modificazioni, pubblicata
nella G. U. n. 49 del 28 febbraio 1998, e' il seguente:
«3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722
del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi
a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la'
del mare territoriale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 539, della legge n. 266
del 2005, e' il seguente:
«539. All'art. 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
1989. n. 401, dopo le parole: "apposita autorizzazione",
sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato".».
- La legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33.



 
Art. 15.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
 
Art. 16.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei
professionisti e dei revisori contabili

1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.
 
Art. 17.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri
soggetti

1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
 
Art. 18.

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita':
a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identita';
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
 
Art. 19.

Modalita' di adempimento degli obblighi

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita' di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identita' non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivita' commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.
 
Art. 20.

Approccio basato sul rischio

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita' competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attivita' svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
 
Art. 21.

Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
 
Art. 22.

Modalita'

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonche' previa valutazione del rischio presente, alla clientela gia' acquisita.
 
Art. 23.

Obbligo di astensione

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.
4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.
5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento.
 
Art. 24.

Case da gioco

1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalita' idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.
6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.
 
Art. 25.

Obblighi semplificati

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui all'articolo 26.



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 252
del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2005, S.O. e' il seguente:
«Art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo
quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi. Tale facolta' non puo' essere esercitata nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in
questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4
dell'art. 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza ditali soggetti,
la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 13, viene devoluta a
finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'art. 11,
comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all'art. 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di
esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di
cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio
stesso.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera h-ter, del
decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
(omissis)
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente;».
- La direttiva 2000/46/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del
27 ottobre 2000.
- Il regolamento (CE) n. 1781/2006, del Parlamento
europeo e del Consiglio, riguardante i dati informativi
relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di
fondi, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 345
dell'8 dicembre 2006.



 
Art. 26.

Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.
 
Art. 27.

Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.



Note all'art. 27:
Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 28.

Obblighi rafforzati

1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito indicate:
a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza cui e' soggetto; base, la sua reputazione e la qualita';
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 24, del decreto legislativo n. 82
del 2005, e' il seguente:
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71, la validita' del certificato stesso, nonche'
gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.».
Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo n. 153
del 1997, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, il potere di identificazione da parte
dell'autorita' consolare italiana di soggetti operanti
all'estero e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e
consolai di prima categoria.».



 
Art. 29.

Ambito e responsabilita'

1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.
 
Art. 30.

Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della
clientela da parte di terzi

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona:
a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.
4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'.
7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.
 
Art. 31.

Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di
terzi degli obblighi di adeguata verifica

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e' introdotto.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente e' introdotto.



Note all'art. 31:
- Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 32.

Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per "terzi" gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.



Note all'art. 32:
- Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 33.

Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).



Note all'art. 33:
- Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 34.

Obblighi dei terzi

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' introdotto.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.
 
Art. 35.

Rapporti di esternalizzazione o di agenzia

1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti al presente decreto.
 
Art. 36.

Obblighi di registrazione

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorita' competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalita' indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attivita' sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.



Note all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 109, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 209 del 2005 si vedano le note
all'art. 11.



 
Art. 37.

Archivio unico informatico

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico informatico.
2. L'archivio unico informatico e' formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicita' delle informazioni, la possibilita' di desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarita' operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico e' obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinche' un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalita' semplificate di registrazione.
 
Art. 38.

Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.



Note all'art. 38:
- La legge n. 89 del 1913, recante l'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913. La legge e'
stata piu' volte modificata, da ultimo con i decreti
legislativi: 24 aprile 2006, n. 166; 4 maggio 2006, n. 182;
1° agosto 2006, n. 249.
- Il regio decreto n. 1326 del 1914, recante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1915. Il
regolamento e' stato piu' volte modificato, da ultimo dal
decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249.
- Il testo dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge n.
223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n.
248 del 2006, e' il seguente:
«Art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale). (Omissis). - 22. All'atto della
cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione
analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha
l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se
soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore
che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale
attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della
stessa.».



 
Art. 39.

Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14,
comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'articolo 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.
 
Art. 40.

Dati aggregati

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.
 
Art. 41.

Segnalazione di operazioni sospette

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operativita', o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.
 
Art. 42.

Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e
delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2

1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare del-l'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.
3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalita' di cui all'articolo 41, comma 1.
4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.
 
Art. 43.

Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3.
 
Art. 44.

Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a)

1. Per le societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.
2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.
 
Art. 45.

Tutela della riservatezza

1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.



Note all'art. 45:
- Per il testo all'art. 331 del c.p.p. si vedano le
note all'art. 9.
Il testo dell'articolo 347 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
1. Aquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente
anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire
senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».



 
Art. 46.

Divieto di comunicazione

1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che e' in corso o puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu' soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, e' vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.



Note all'art. 46:
- Il testo degli articoli 42, 43 e 44 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), e' il seguente:
«Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea). - 1. Le disposizioni del presente codice non
possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione,
in conformita' allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.».
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento
o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art.
82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.».
«Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti). - 1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento
europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.».
Per i riferimenti alla direttiva 2005/60/CE si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 47.

Analisi della segnalazione

1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni
con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata.



Nota all'art. 47:
- Per il testo dell'art. 331 del codice di procedura
penale si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 48.

Flusso di ritorno delle informazioni

1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'articolo 46, comma 1.
 
Art. 49.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.



Note all'art. 49:
- Il testo degli articoli 1210 e 1277 del codice civile
e' il seguente:
«Art. 1210 (Facolta' di deposito e suoi effetti
liberatori). - Se il creditore rifiuta di accettare
l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose
offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire
il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal
creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in
giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e'
liberato dalla sua obbligazione.».
«Art. 1277 (Debito di somma di danaro). - I debiti
pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale
nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore
nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che
non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo
deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla
prima.».
Per il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973 si vedano le note all'art.
8.
- Il testo dell'art. 234 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 234 (Prova documentale). - 1. E' consentita
l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia,
la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre
far uso e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o
sottratto e non e' possibile recuperarlo, puo' esserne
acquisita copia.
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che
contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico
intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla
moralita' in generale delle parti, dei testimoni, dei
consulenti tecnici e dei periti.».
- Il testo dell'art. 494 del codice procedura civile e'
il seguente:
«Art. 494 (Pagamento nelle mani dell'ufficiale
giudiziario). - Il debitore puo' evitare il pignoramento
versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per
cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di
consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si puo' fare riserva di
ripetere la somma versata.
Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose,
depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo
di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro
eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si
procede e delle spese, aumentato di due decimi.».



 
Art. 50.

Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione
fittizia

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata.
2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri e' vietata.
 
Art. 51.

Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
delle infrazioni di cui al presente Titolo

1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.



Note all'art. 51:
- Il testo dell'art. 14, della legge n. 689 del 1981,
e' il seguente:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».



 
Art. 52.

Organi di controllo

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.



Note all'art. 52:
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo n. 231
del 2001, e' il seguente:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».



 
Art. 53.

Controlli

1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attivita' ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e concordano le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti.
 
Art. 54.

Formazione del personale

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
 
Art. 55.

Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.
 
Art. 56.

Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.



Note all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n.
385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) si vedano le note all'art. 11.
- Il testo dell'art. 145 del suddetto testo unico n.
385 del 1993 e' il seguente:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. (abrogato).
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' dispone la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle
assicurazioni private), il Titolo XVIII reca: «Sanzioni e
procedimenti sanzionatori», ed il relativo Capo VII reca:
«Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento.».
- Il testo dell'art. 195, del decreto legislativo n. 58
del 1998, (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), e' il seguente:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione, ovvero escludere la
pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la
sede o, nel caso di persone fisiche, il dornicilio l'autore
della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non
sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha
adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».



 
Art. 57.

Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalita' di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
 
Art. 58.

Violazioni del Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
 
Art. 59.

Responsabilita' solidale degli enti

1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilita' solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' stato identificato ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.



Nota all'art. 59:
- Il testo dell'art. 6, della legge n. 689 del 1981, e'
il seguente:
«Art. 6 (Solidarieta). - Il proprietario della cosa che
servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua
vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il
titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata
utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto,
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.».



 
Art. 60.

Procedure

1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.



Note all'art. 60:
- Il testo dell'art. 16, della legge n. 689 del 1981,
recante modifiche al sistema penale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, supplemento
ordinario stata successivamente piu' volte modificata, e'
il seguente:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 114 del 2007, e' il seguente:
«Art. 1 (Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio). - 1. La Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
istituita dall'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, ai fini fiscali, di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da
cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri del commercio
internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
specifica e comprovata specializzazione professionale in
materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il
presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il
calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta
l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto
del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato
sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e
sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La
Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di
vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla
Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo art. 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il
parere della Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto
motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto
previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono
abrogati.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del
2007 si vedano le note alle premesse.
- La legge n. 168 del 1951, recante ripartizione dei
proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni
alle leggi tributarie, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1951.
- Il testo dell'art. 29, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».



 
Art. 61.

Regolamento (CE) n. 1781/2006

1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonche' quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento.
2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attivita' illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD.
3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.



Nota all'art. 61:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1781/2006 si
vedano le note all'art. 25.



 
Art. 62.

Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale gia' riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.



Note all'art. 62:
- Il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo
n. 319 del 1998 recante: «Riordino dell'Ufficio italiano
dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 206 del 4 settembre 1998, e' il seguente:
«Art. 5 (Abrogazioni e norme interpretative,
transitorie e finali). - (omissis).
3. In caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca
succede in tutti i rapporti giuridici compresi quelli di
lavoro, nonche' nella titolarita' dei diritti reali. Per
gli utili netti o le eventuali perdite si applica il comma
3 dell'art. 4.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 385 del
1993 si vedano le note all'art. 1.
- Per i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 172 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte
sui redditi), e' il seguente:
«Art. 172 (Fusione di societa). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.».



 
Art. 63.

Modifiche a disposizioni normative vigenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «l'esistenza dei rapporti» sono inserite le seguenti: «e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo»;
b) dopo le parole: «dati anagrafici dei titolari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: «sia in fase di indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti «sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale».
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:
«Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente articolo:
«Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.».
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».



Note all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973, si vedano le note
all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
del 2006 si vedano le note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 109 del 2007, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
attuazione alle misure di congelamento disposte dalle
Nazioni unite e dall'Unione europea, e' istituito, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza
finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal direttore generale del
tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici
membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo e dall'Ufficio italiano cambi.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o
ufficiale in servizio presso la direzione investigativa
antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o
istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la
informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine
del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti
riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il
Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
demanio.
4. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o
rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo
stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia
di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle
materie di competenza del Comitato. Le informazioni in
possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio,
fatta salva l'applicazione dell'art. 6, primo comma,
lettera a), e dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni
informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli
ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie
di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti
rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive
attribuzioni. Il presidente del Comitato puo' trasmettere
dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni
informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa
svolta ai sensi dell'art. 12.
9. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui
al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di designazione di soggetti o enti.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per
formulare alle competenti autorita' internazionali, sia
delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del
Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le
istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse
economiche presentate dai soggetti interessati, secondo
quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di
cui all'art. 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
designati, sulla base anche delle istanze presentate dai
soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei
decreti di cui all'art. 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti
amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi
giorni.».



 
Art. 64.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.



Note all'art. 64
- Per i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991,
si vedano le note alle premesse.
- Gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo
n. 374 del 1999, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1 Ambito di applicazione.».
«Art. 4 Obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione di operazioni sospette.».
«Art. 5 Controlli.».
«Art. 6 Sanzioni.».
«Art. 7 Disposizioni finali e transitorie.».
- Gli articoli 150 e 151 della legge n. 388 del 2000,
abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 150 Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in
materia di prevenzione e contrasto della criminalita'
economica.».
«Art. 151. Costituzione delle unita' di informazione
finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 56 del
2004 si vedano le note alle premesse.
- L'art. 5-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005,
abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 5-sexies Entrata in vigore del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco
soggette a controllo pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge n. 146
del 2006, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Responsabilita' amministrativa degli enti). -
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli
enti per i reati previsti dall'art. 3, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli
articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'art.
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la
sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un
anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
5.- 6. (abrogati).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di
migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis,
3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7
del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non
superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla
giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 882, della
legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
«882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale
dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al
comma 20, dell'art. 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche
alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della
riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei
confidi stessi.».
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 109 del
2007, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 8 Obblighi di segnalazione.».
«Art. 9 Compiti della Banca d'Italia.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del d.lgs.
n. 109 del 2007, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi). -
1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi,
previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento
del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi'
il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie
adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui
all'art. 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. - 3. (abrogati)
4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle
informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai
soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche
sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle
liste dei soggetti designati e delle successive
modifiche.».
«Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
alla meta' del valore dell'operazione stessa e non
superiore al doppio del valore medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 ad euro 25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai
commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione
per le disposizioni dell'art. 30. I provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono
emessi senza acquisire il parere della Commissione
consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico
delle norme di legge in materia valutaria.
4. - 5. (abrogati)
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi
ai sensi del presente art. sono trasmessi al Comitato».



 
Art. 65.

Allegato tecnico

1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.
 
Art. 66.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.".
9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi previsti.



Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis della legge n.
689 del 1981, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di
opposizione).
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione
di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la
sanzione e' stata applicata per una violazione concernente
disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della
flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di societa' e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;
g-bis) antiriciclaggio.
L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione
pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite
massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a lire
trenta milioni;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura
diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a
quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste
dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge
15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse
disposizioni di legge.».



 
Art. 67.

Norme di coordinamento

1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.



Nota all'art. 67:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del
2007, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 68.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato tecnico

Art. 1.

Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita' effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2.

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di societa':
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita' giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica;
b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica.

Art. 3.

Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per
l'identificazione

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'eta' si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Art. 4.

Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata
verifica della clientela

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:
a) autorita' o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o alla legislazione secondaria della Comunita' europea;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) le attivita' del cliente, cosi' come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorita' di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attivita' del cliente;
b) entita' giuridiche diverse dalle autorita' o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attivita' finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorita' competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilita' delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attivita' di tale entita' o del suo titolare effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita' competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilita' di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidita', sopravvivenza a una predeterminata eta' avanzata o eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza da parte delle autorita' competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi, compresa la possibilita' di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima e' 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attivita' materiali e quando la titolarita' legale ed effettiva delle attivita' non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purche' la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.
4. Si puo' derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalita' di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorita' pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia puo' essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita' di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo puo' non essere basso.
 
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