Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 21 novembre 2007
Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008. (Deliberazione n. 603/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorita' l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che modifica l'art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, prevedendo che «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;
Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la delibera n. 435/01/CONS recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 15/03/CONS recante: «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
Vista la delibera n. 399/03/CONS recante: «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 136/05/CONS recante: «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante: «Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale», pubblicata nel sito web dell'Autorita' il 29 marzo 2006;
Vista la delibera n. 266/06/CONS, recante: «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
Vista la delibera n. 322/06/CONS, recante: «Approvazione dei programmi tecnici di "Rai" e di "Rti" ai sensi della delibera n. 136/05/CONS»; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
Vista la delibera n. 109/07/CONS, recante: «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 566/07/CONS, recante: «Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007»;
Visti gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC-06), che si e' tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell'ambito dell'ITU (International Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
Vista la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante: «Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge»;
Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonche' i soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze terrestri che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al processo di revisione del Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;
Considerato che nella relazione allegata all'Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 163/06/CONS, l'Autorita' ha indicato, tra l'altro, che «Un'ulteriore azione da porre in essere e' la revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel 2002, tenendo conto dei nuovi principi previsti dalla legge n. 112/2004 e dal testo unico della radiotelevisione nonche' della mutata situazione di mercato con un possibile allargamento rispetto ai dodici multiplex nazionali attualmente previsti. Qualunque ipotesi di aggiornamento del piano dovra' comunque essere sottoposta al vaglio della fattibilita' concreta che include la verifica del rispetto delle norme generali ed in particolare del rispetto sia in termini formali sia sostanziali del vincolo di una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale e della destinazione di un 1/3 delle frequenze pianificabili all'emittenza locale. Un altro aspetto che dovra' essere considerato riguarda il vincolo derivante dal rispetto dei trattati e delle norme internazionali in materia di coordinamento delle frequenze. Inoltre si dovra' tener conto del pieno rispetto della previsione dell'art. 42 del testo unico garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa spettrale ed una uniforme copertura del territorio. L'assegnazione delle frequenze di piano dovra' peraltro rispettare la lettera dell'art. 42, comma 2 ed in particolare dovra' seguire criteri non discriminatori e proporzionati.»;
Considerato che l'art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, prevede l'accelerazione della completa conversione al digitale in aree definite «all digital» e che a tal fine il Ministero delle comunicazioni, la regione autonoma Sardegna e l'Associazione per la televisione digitale terrestre (DGTVi) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede l'impegno a mettere in atto tutte le attivita' necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della regione autonoma Sardegna;
Visti i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/1997 e dall'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ;
Considerato, in particolare, che ai sensi del citato art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorita' adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' ai principi del testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza;
Ritenuto urgente adottare, nelle more del completamento del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna entro la data di switch-off, in accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra richiamato e tenendo, altresi', conto degli esiti della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra 2006;
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;
Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
Considerato che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta canalizzazione della banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 6 aprile 2007 recante: «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009;
Ritenuto che, alla luce delle risultanza della Conferenza di Ginevra 2006, per garantire l'uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, possa essere prevista, nel territorio della regione autonoma Sardegna, l'utilizzazione delle frequenze indicate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le modalita' e le aree di coperture ivi indicate;
Considerato che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell'Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni dell'utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime,che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui alla relazione tecnica, sono stati utilizzati, in accordo con i parametri di flessibilita' indicati, i siti inclusi nell'elenco previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS;
Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purche' compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, senza escludere comunque la possibilita' per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorita' regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonche' i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
Ritenuto necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilita' utilizzate per l'individuazione delle frequenze utilizzabili nella regione Sardegna, si provveda ad avviare le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
Considerato che il definitivo utilizzo delle frequenze e' condizionato all'esito delle relative negoziazioni internazionali e che l'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
Considerata, pertanto, l'opportunita' che l'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
Considerato che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d'uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza;
Ritenuto opportuno garantire lo sviluppo di un sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei seguenti elementi in ordine di priorita':
a) consentire la continuita' della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;
b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il piu' possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio della regione Sardegna e di tutti i capoluoghi di provincia, nonche' assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacita' trasmissiva disponibile nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori;
d) garantire la disponibilita' di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilita' della capacita' trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtu' di norme di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilita' di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
Considerato che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono piu' essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella regione Sardegna;
Considerato che l'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, elabora ed approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni;
Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione della configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna sulla base delle frequenze individuate come utilizzabili secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, che la partecipazione al procedimento dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti avvenga nell'ambito di un tavolo tecnico;
Considerato che l'Autorita' puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990;
Considerato che l'Autorita', a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base delle frequenze allo stato disponibili nella regione Sardegna e il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d'uso temporanei delle frequenze, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell'Autorita' del piano di assegnazione definitivo per la regione Sardegna;
Considerato che l'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell'esito delle predette negoziazioni internazionali;
Considerato che l'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali e dopo l'adozione da parte dell'Autorita' del piano definitivo della regione Sardegna e che, in caso di controversie, la stessa Autorita' si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.
Criteri per l'attuazione dello switch-off televisivo
nella regione Sardegna

1. Al fine di consentire l'attuazione dello switch-off nella regione Sardegna e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza, sono individuate in prima applicazione, per la diffusione dei programmi televisivi delle emittenti nazionali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, reti di norma isofrequenziali preferibilmente su tutto il territorio della regione ovvero per macro aree di diffusione, con una copertura, per ciascuna rete televisiva nazionale, di almeno l'80 per cento del territorio della Regione e di tutti i capoluoghi di provincia.
2. Per la diffusione dei programmi delle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente sono individuate reti che utilizzino almeno un terzo delle frequenze disponibili nella regione ovvero alle medesime emittenti e' riservato almeno un terzo della capacita' trasmissiva effettivamente disponibile nella Regione stessa.
3. Per le esigenze di completamento della copertura del territorio della regione Sardegna gli operatori di rete possono utilizzare, su base non interferenziale, impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione della frequenze.
4. Le frequenze individuate per la regione Sardegna nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento sono utilizzabili nei siti inclusi nell'elenco previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS, secondo i criteri stabiliti nella medesima Relazione. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purche' compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorita' regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonche' i vincoli di emissione elettromagnetica vigenti.
5. Le frequenze individuate nella relazione tecnica allegata devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri di protezione radioelettrica secondo le modalita' previste nella medesima relazione.
6. Le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono piu' essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella regione Sardegna.
7. All'esito degli accordi internazionali di cui al comma 1, l'Autorita' approva il Piano definitivo della regione Sardegna.
 
Art. 2.

Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri
e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna, sulla base delle frequenze individuate nella relazione tecnica allegata, deve garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale.
2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le attivita' di cui al presente articolo.
3. L'Autorita', per l'individuazione delle reti televisive digitali terrestri nella regione Sardegna, tiene conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorita':
a) consentire la continuita' della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;
b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il piu' possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio della regione Sardegna e di tutti i capoluoghi di provincia, nonche' assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacita' trasmissiva disponibile nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli operatori;
d) garantire la disponibilita' di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilita' della capacita' trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtu' di norme di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilita' di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
4. Ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, e' avviato un procedimento, nell'ambito del quale e' convocato dall'Autorita', d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti.
5. I contributi partecipativi acquisiti nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, sono considerati dall'Autorita', nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri da attivare nella regione Sardegna. L'Autorita' puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990.
6. Il termine del procedimento di cui al comma 4 e' comunque fissato in quindici giorni dalla data della riunione del tavolo tecnico. Il tavolo tecnico si riunisce entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell'Autorita'.
7. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento e' disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella regione Sardegna, nonche' della conseguente adozione da parte dell'Autorita' del piano di assegnazione definitivo della regione Sardegna.
8. L'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell'esito delle predette negoziazioni.
9. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali e dopo l'adozione da parte dell'Autorita' del piano definitivo della regione Sardegna.
10. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall'art. 42, comma 14, del testo unico della radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
La presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 21 novembre 2007

Il presidente
Calabro'

I commissari relatori
Innocenzi Botti - Lauria
 
Allegati

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