Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2007
Deroga alle modalita' di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, previste all'articolo 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Considerato che l'art. 5, comma 9 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi prescrive che la tipologia «Chianti Classico» riserva puo' essere immessa al consumo solo dopo essere stata sottoposta ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007 concernente la deroga alla modalita' di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, prevista all'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, che fissa il termine di validita' fino al 31 dicembre 2007;
Vista la nota del Consorzio Vino Chianti Classico del 20 novembre 2007 con la quale e' stata richiesta la proroga alla deroga contenuta nel sopra citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2007;
Considerato che il Consorzio sopra citato ha presentato, a questo Ministero, richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a Docg «Chianti Classico» relativa, tra l'altro, alla pratica dell'affinamento in bottiglia per la tipologia «Chianti Classico» riserva, per la quale occorrono, comunque, tempi che non sono compatibili con l'urgenza delle problematiche connesse al rispetto di accordi commerciali assunti con Paesi terzi da produttori del vino a Docg in questione;
Attesa, pertanto, l'opportunita' di non creare grave nocumento a un prodotto di qualita' che da sempre ha contribuito ad affermare la politica, portata avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel settore delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:
Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, e' consentito che la pratica dell'affinamento in bottiglia, prevista per la tipologia «Chianti Classico» riserva, possa avvenire anche al di fuori dalla zona di vinificazione definita al sopra citato art. 5, commi 3 e 4 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita medesimo, purche' sulle bottiglie siano presenti le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia e la fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato.
Le ditte che intendono usufruire di tale deroga sono tenute a presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico, competente per territorio, dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:
la quantita' di prodotto che effettua o completa l'affinamento in bottiglia fuori dalla zona di vinificazione;
il luogo e/o il paese di destinazione;
gli estremi della ditta destinataria o importatrice.
La deroga di cui sopra ha validita' fino al momento in cui l'Amministrazione, sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, avra' assunto una decisione in merito alla richiesta di modifica citata nelle premesse.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2007

Il Ministro: De Castro
 
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