Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2007
Ripartizione tra le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. (oggi Equitalia S.p.a.) dell'acconto previsto per l'anno 2007.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche sociali

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, sia stabilita la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., e le societa' da questa partecipate;
Visto l'art. 3, comma 28 del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., ed alle societa' dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;
Visto l'art. 2 della legge regionale della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, alla Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.a.;
Visto il proprio decreto 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2006, con il quale e' stata stabilita la ripartizione tra gli agenti della riscossione dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2006;
Considerato che il termine del 30 dicembre di cui al citato art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, cade, nel corrente anno, in giorno festivo;
Considerato che il termine fissato dalla norma e' volto ad assicurare in ogni caso il versamento dell'acconto entro l'anno di riferimento, anche tenuto conto che il giorno 31 dicembre e' considerato, ai fini bancari, semifestivo;
Ritenuto pertanto di dover fissare il termine per il versamento dell'acconto relativo al corrente anno nel giorno 28 dicembre 2007, quale primo giorno lavorativo utile antecedente;
Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che le societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari;
Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione;
Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalita' alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dalle societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in corso d'anno;
Considerato che, a tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 1.5.2 nell'anbito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Regolazioni contabili, restituzione e rimborsi di imposte» (capitolo 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;
Considerato, altresi', che un indice della difficolta' di applicazione dello strumento della compensazione e' costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;
Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, la ripartizione e le modalita' di versamento dell'acconto che le societa' partecipate da Equitalia S.p.a., e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a versare;
Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2008, consentire alle societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalita' della compensazione;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Acconto

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che le societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a., versano entro il 28 dicembre dell'anno 2007, e' indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.
 
Art. 2.

Compensazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono autorizzate ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. E' autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2008 mediante la compensazione di cui al comma 1.
3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 1.5.2 nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Regolazioni contabili, restituzione e rimborsi di imposte» (capitolo 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.
4. Le societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. interessate al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2008, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme gia' recuperate alla data del 30 giugno 2008 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2007

Il Capo del Dipartimento: Carotti

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 156
 
Allegato A

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