Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 novembre 2007, n. 37
Modalita' di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte degli enti soggetti alla normativa di tesoreria unica e delle amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che, per il pagamento degli stipendi, non si avvalgono del «Service Personale Tesoro».

A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consiglio di Stato
Corte dei Conti
Scuola superiore della pubblica
Amministrazione
Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato
Enti pubblici assoggettati al sistema
di tesoreria unica, tabelle A e B
Tesorieri degli enti pubblici
assoggettati al sistema di tesoreria
unica
A.N.A.S. S.p.A.
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro
Banca d'Italia
ABI
Poste italiane S.p.A.
Associazione nazionale dei comuni
d'Italia
Uffici centrali di bilancio
Ragionerie provinciali dello Stato
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, emanato ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito le modalita' per il versamento diretto ai comuni all'addizione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il versamento dell'addizionale comunale viene effettuato indicando i codici del tributo, individuati dall'Agenzia delle entrate, associandoli ai codici catastali dei comuni di riferimento per il successivo riversamento da parte dell'Agenzia delle entrate ai comuni stessi sui conti correnti postali previsti dall'art. 11 del suddetto decreto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di competenza dei comuni siti nella regione Valle d'Aosta, regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite dall'Agenzia delle entrate a favore delle apposite contabilita' speciali intestate alle suddette regioni e province autonome per il successivo accreditamento a favore dei comuni stessi.
Con provvedimento dell'8 novembre 2007 n. 2007/172338 (disponibile nel sito www.agenziaentrate.it) emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di versamento per gli enti pubblici (F24 EP ) ed ha definito i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte delle amministrazioni e degli enti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del citato decreto del 3 ottobre 2007, e cioe' degli enti pubblici, soggetti alla normativa di tesoreria unica, tabelle A e B della legge n. 720/1984 e delle amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che, per il pagamento degli stipendi, non si avvalgono del Service Personale Tesoro.
Considerato che il comma 49 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al pagamento di imposte e contributi con modalita' telematiche, il provvedimento dell'agenzia ha stabilito, che le stesse modalita' adottate per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sono utilizzate da tali soggetti anche per il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP anche nei casi di ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Oltre a quanto esplicitato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:
1) per il versamento dell'addizionale comunale dovranno essere indicati i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate, associati al codice catastale di ciascun comune, e l'importo dovuto in base al domicilio fiscale del contribuente;
2) per il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF dovranno essere indicati gli importi e i relativi codici tributo;
3) per il versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF dovranno essere indicati gli importi, i codici tributo delle regioni e provincie autonome destinatarie dei tributi stessi.
Per quanto attiene alle modalita' operative si specifica quanto segue: A) Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella A (art. 4).
Gli enti trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, un flusso informatico all'Agenzia delle entrate, contenente la richiesta di pagamento, da eseguire mediante addebito da parte di Banca d'Italia del conto di tesoreria, degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF e di quelli da versare a titolo di IRAP, indicando, oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, il codice IBAN del conto di tesoreria da addebitare e il codice fiscale dell'ente contribuente/sostituto d'imposta.
Tale invio deve essere effettuato entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 EP, e, per tale data, l'ente deve garantire che sul conto vi siano disponibilita' sufficienti.
Se la richiesta di pagamento e' inoltrata direttamente dall'ente, quest'ultimo deve comunicare al proprio tesoriere l'importo e la data di regolamento del versamento.
Il tesoriere, in ogni caso, e' tenuto al rispetto del criterio del prioritario utilizzo ed e' altresi' tenuto a provvedere, per gli enti in tesoreria unica mista, alla prealimentazione della contabilita' speciale infruttifera, in modo che sulla stessa ci siano disponibili i fondi per l'importo e nella data di regolamento del versamento indicati dall'ente. Il tesoriere non risponde dei ritardati o parziali versamenti disposti dall'ente, ne' di eventuali disallineamenti tra l'importo comunicato con il flusso diretto all'Agenzia delle entrate e il mandato trasmesso dall'ente ai fini della contabilizzazione del versamento.
La prealimentazione della contabilita' infruttifera, per gli enti in tesoreria mista, puo' avvenire anche mediante bonifico a favore della predetta contabilita' speciale.
Il regolamento del versamento viene effettuato dalla Banca d'Italia che accredita la contabilita' speciale dell'Agenzia delle entrate e addebita i conti di tesoreria degli enti nella data di regolamento indicata nel mod. F24 EP, se trasmesso nei termini sopra indicati o nella prima data di regolamento utile in caso di trasmissione tardiva all'Agenzia delle entrate dei modelli di pagamento.
Le operazioni della specie sono riportate nei modd. 3 TUN rilasciati dalle tesorerie.
Qualora nella data di regolamento i fondi sui predetti conti di tesoreria dovessero risultare insufficenti, le tesorerie competenti scritturano l'intero importo di pertinenza dell'ente al conto sospeso collettivi ed avvisano il tesoriere dell'ente affinche' provveda tempestivamente, per conto dello stesso, all'alimentazione del conto di tesoreria per consentire alla Banca d'Italia il ripianamento del sospeso.
Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono rilasciate in via telematica le seguenti ricevute:
conferma dell'avvenuta accettazione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del file contenente i modelli F24 EP;
esito del controllo formale dei modelli F24 EP contenuti nel file trasmesso;
esito dell'operazione di addebito effettuata dalla Banca d'Italia;
nei soli casi di esito positivo, quietanza del modello F24 EP (disponibile sul «cassetto fiscale» consultabile attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate nel sito http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it). B) Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella B (art. 5).
Gli enti provvedono al versamento mediante l'invio all'Agenzia delle entrate di un flusso informatico contenente la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF e di quelli dovuti a titolo di IRAP, indicando il codice IBAN del proprio conto di tesoreria, il proprio codice fiscale, nonche' le informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Tale invio deve essere effettuato entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 enti pubblici.
L'Agenzia delle entrate trasmette il flusso alla Banca d'Italia, che provvede all'accreditamento della contabilita' speciale 1777, contabilizzandolo in conto sospeso, ed invia a questa ragioneria generale, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.), le informazioni riguardo l'importo da prelevare e la data in cui il versamento delle ritenute e' stato regolato, necessarie a I.Ge.P.A. per disporre il prelevamento dal conto corrente di tesoreria centrale dell'ente versante.
L'ente, contemporaneamente all'invio delle disposizioni di versamento all'Agenzia delle entrate, e dopo essersi assicurato che sul conto corrente di tesoreria ci siano le risorse sufficienti, deve trasmettere all'I.Ge.P.A., ufficio XIII, ad estinzione del sospeso, una richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto di tesoreria, per l'importo complessivo contenuto nel flusso inviato all'Agenzia, indicando, nella causale, di quali ritenute si tratti, a quale mese si riferiscano e la data in cui il versamento con il mod. F24 EP e' stato regolato.
I.Ge.P.A., verificata la congruenza degli importi indicati nelle richieste di prelevamento fondi con quelli contenuti nel flusso inviato dall'Agenzia dell'entrate, emette ed invia alla Banca d'Italia gli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti degli Enti, a regolamento del sospeso, indicando nello spazio causale che si tratta di sistemazione di partite in sospeso per il versamento delle ritenute dell'IRAP mensile.
Qualora sul conto corrente non ci fossero le necessarie disponibilita', il titolare del conto, su richiesta di I.Ge.P.A., deve provvedere tempestivamente ad alimentarlo.
Gli Enti titolari di piu' conti correnti di tesoreria centrale dovranno inviare a I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi ad estinzione del sospeso a valere su un unico conto di tesoreria centrale sul quale dovranno essere girate le risorse necessarie.
Salvo quanto specificato al terzo capoverso della presente lettera B) riguardo alla causale di versamento, la richiesta di prelevamento fondi deve continuare ad essere compilata secondo lo schema dell'allegato C alla circolare dello scrivente n. 41 del 29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2003, ferme restando tutte le altre disposizioni impartite con la stessa, compresa la possibilita' di inviare le richieste anche via fax ai numeri 0647613897, 0647613387 e 0647614749.
Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono rilasciate le ricevute indicate nel 7° capoverso della lettera A). C) Enti pubblici che si avvalgono del Service Personale Tesoro (art. 10).
Gli enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984 che hanno affidato il servizio di pagamento degli stipendi al «Service Personale Tesoro» provvedono al versamento dei tributi indicati nei precedenti punti con le modalita' previste dai punti 1, 2 e 3 e dalle precedenti lettere A e B, anche sulla base dei dati dettagliati forniti dal Service Personale Tesoro. D) Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del Service Personale Tesoro (art. 7).
Le amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del «Service Personale Tesoro», possono effettuare il versamento dei tributi di cui alla presente circolare con le stesse modalita' previste per gli enti di tabella B, di cui alla precedente lettera B. E) Amministrazioni pubbliche e societa' titolari di conti correnti di tesoreria che attualmente versano mediante girofondi di tesoreria.
Anche tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2008, possono versare le ritenute oggetto della presente circolare e dell'IRAP con le modalita' previste alla lettera B). F) Annullamento delle disposizioni di versamento.
Le eventuali richieste di annullamento di disposizioni di versamento precedentemente impartite devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate con le modalita' e nei termini indicati all'art. 7 del provvedimento della predetta agenzia dell'8 novembre 2007.
A partire dal 1° gennaio 2008 sono abrogate tutte le istruzioni precedentemente emanate riguardanti le modalita' di versamento dei tributi oggetto della presente circolare.
La contabilita' speciale n. 1903 prevista dalla circolare del dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 7 del 6 febbraio 2001 resta aperta fino alla completa attribuzione ai singoli comuni delle risorse sulla stessa giacenti e al suo azzeramento verra' chiusa.
Infine, considerato che l'art. 11 del decreto dell'8 ottobre 2007 prevede che l'addizionale comunale all'IRPEF viene accreditata sui conti correnti postali dei comuni, si richiama l'osservanza delle disposizioni impartite con la circolare del Ministero del tesoro n. 1976 del 10 febbraio 1990 riguardo all'obbligo, per gli enti inseriti nella tabella A della legge n. 720/1984, di riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali sulle contabilita' speciali di tesoreria.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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