Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 novembre 2007
Autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disperdente denominato F-500, commercializzato dalla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, recante la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», cosi' come modificato dal decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 20 settembre 2005, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneita' tecnica per l'impiego in mare del prodotto denominato F-500, per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi;
Considerata la complessa istruttoria compiuta, articolata in piu' fasi, attraverso i molteplici pareri forniti dagli enti tecnici e la vasta documentazione integrativa fornita dalla ditta, ed in particolare;
Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda d'identificazione e test di stabilita', di efficacia e di tossicita' del prodotto), fatta pervenire dalla societa' istante con la citata nota del 20 settembre 2005 e la documentazione integrativa di cui alle note del 16 dicembre 2005 e del 6 marzo 2006;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 6103/2006 del 4 luglio 2006 e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 37589 dell'11 luglio 2006) nei quali, sulla base della suddetta documentazione tecnica, non si esprime parere favorevole di idoneita' all'uso in mare del prodotto F-500 in quanto:
a) l'esito del test relativo alla stabilita' in condizioni di calma del prodotto non rientra nella variabilita' indicata dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
b) i dati riportati nella scheda di identificazione del prodotto risultano incompleti per quanto concerne le informazioni sulle proprieta' fisico-chimiche relative al punto di infiammabilita' e di intorbidimento;
c) non sono state fornite le indicazioni riguardanti le condizioni sperimentali di esecuzione adottate nelle prove, le misure effettuate, i risultati grezzi e l'analisi statistica dei dati per il test di inibizione della crescita algale, il test di tossicita' acuta condotto su crostacei e i test di tossicita' acuta e cronica condotti sui pesci previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
d) non sono state riportate in dettaglio le procedure di conduzione del previsto test di tossicita' cronica condotto su crostacei, come il suo allestimento, le metodologie applicate, le condizioni sperimentali ed i dati grezzi ottenuti;
Vista la propria nota, prot. n. DPN/6D/2006/17848 del 10 luglio 2006, con la quale si comunica alla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. che in mancanza delle informazioni aggiuntive e delle precisazioni di cui ai suddetti pareri dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dell'Istituto superiore di sanita' questa direzione generale non e' in grado di riconoscere l'idoneita' all'uso in mare del prodotto F-500;
Viste le note della C.I.E.R. - Compagnia importazioni esportazioni rappresentanze s.r.l., avente data 14 dicembre 2006, con la quale si trasmettono le informazioni sulle proprieta' fisico-chimiche relative al punto di infiammabilita' e di intorbidimento relative al prodotto F-500 e della societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l., avente data 23 dicembre 2005, con la quale si autorizza la suddetta C.I.E.R. s.r.l. a rappresentarla presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Esaminata la documentazione tecnica integrativa consegnata a mano dai rappresentanti della Hazard Control Technologies Europe s.r.l. ai rappresentanti della Direzione generale per la protezione della natura, dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dell'Istituto superiore di sanita' nel corso di una riunione tenutasi presso la sede del Ministero in data 23 gennaio 2007;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 1619/07 del 13 febbraio 2007) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 8736 del 19 febbraio 2007) nei quali, sulla base della suddetta documentazione tecnica integrativa, non si esprime ancora parere favorevole di idoneita' all'uso in mare del prodotto F-500, in quanto:
a) non sono stati forniti elementi aggiuntivi utili a modificare la valutazione in merito al test relativo alla stabilita' in condizioni di calma del prodotto, sebbene si riconosca inevitabile il mancato superamento di tale test in considerazione delle caratteristiche chimiche intrinseche del prodotto e dei requisiti previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
b) le informazioni integrative fornite in merito al test di inibizione della crescita algale soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e l'analisi statistica dei risultati del test non e' conforme a quella raccomandata dalla metodologia analitica di riferimento indicata nel decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
c) le informazioni integrative fornite in merito al test di tossicita' acuta condotto su crostacei soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e non consentono di valutare l'affidabilita' dei risultati del test;
d) le informazioni integrative fornite in merito al test di tossicita' cronica condotto su crostacei non forniscono ulteriori elementi di giudizio rispetto a quanto evidenziato con i pareri sopraccitati del luglio 2006;
e) le informazioni integrative fornite in merito ai test di tossicita' acuta e di tossicita' cronica condotti su pesci soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e non consentono di valutare l'affidabilita' dei risultati dei test.
Vista la propria nota, prot. n. DPN-2007-4864 del 22 febbraio 2007, con la quale si comunica alla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. che gli Istituti Tecnici di riferimento indicati dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002 non hanno ritenuto la documentazione tecnica integrativa fornita nel corso del citato incontro del 23 gennaio 2007 esauriente al fine di esprimere un parere definitivo sull'idoneita' all'uso in mare del prodotto F-500 e si trasmettono i suddetti pareri del febbraio 2007, rilasciati dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanita', ai fini degli ulteriori elementi che la societa' vorra' rendere disponibili;
Esaminata la documentazione tecnica integrativa relativa ai test di tossicita' sul prodotto F-500 trasmessa via posta elettronica dai rappresentanti della Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 27 marzo 2007;
Visto il verbale dell'incontro convocato con propria nota prot. n. DPN-2007-12753 del 9 maggio 2007, tenutosi presso la sede del Ministero in data 17 maggio 2007, cui hanno partecipato i rappresentanti della direzione generale per la protezione della natura, dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, dell'Istituto superiore di sanita' e della agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara che ha eseguito tutti i test di stabilita', di efficacia e di tossicita' sul prodotto F-500 per conto della societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l., e nel corso del quale si e' convenuto che:
a) relativamente al mancato superamento da parte del prodotto F-500 del test di stabilita' in condizioni di calma, l'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto medesimo dovra' prevedere delle limitazioni d'uso;
b) relativamente al test di inibizione della crescita algale sul prodotto F-500, i tecnici della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbero provveduto a rielaborare i dati grezzi ottenuti in maniera conforme a quanto previsto dalla metodologia analitica di riferimento indicata nel decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
c) relativamente al test di tossicita' acuta condotta con crostacei, la documentazione integrativa trasmessa via posta elettronica dalla societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 27 marzo 2007 risulta essere esaustiva;
d) relativamente al test di tossicita' acuta condotta su pesci, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbe provveduto a fornire le informazioni mancanti eseguendo degli ulteriori accertamenti analitici oppure, qualora tali accertamenti non fornissero i risultati attesi, avrebbe provveduto a ripetere il test variandone la procedura analitica conformemente a quanto suggerito dai rappresentanti degli Istituti presenti all'incontro;
e) relativamente al test di tossicita' cronica condotta su pesci, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbe provveduto a comunicare al Ministero le informazioni mancanti con dati in suo possesso;
f) relativamente al test di tossicita' cronica condotto su crostacei, preso atto della impossibilita' di considerare equivalente ad un effettivo test di tossicita' cronica su crostacei quello eseguito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara, detta Agenzia avrebbe provveduto, in via provvisoria, a ripetere il test utilizzando una diversa specie di crostaceo e adottando un protocollo analitico conforme a quanto suggerito dai rappresentanti degli Istituti presenti all'incontro;
Esaminata la ulteriore documentazione tecnica integrativa trasmessa via fax dalla Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 19 luglio 2007 ed elaborata dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara in accordo con quanto convenuto nel sopraccitato incontro del 17 maggio 2007;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 8147/2007 dell'8 agosto 2007 e nota prot. n. 10428/07 del 24 ottobre 2007) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 48593 del 25 settembre 2007), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alla nota della societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. del 20 dicembre 2005 e della intera documentazione integrativa successivamente fornita dalla societa' medesima, l'idoneita' tecnica e l'efficacia del prodotto denominato F-500;
Considerato che nel suddetto parere l'Istituto superiore di sanita' ha raccomandato che il prodotto F-500 non sia impiegato in condizioni di «mare calmo» e/o «quasi calmo», come definite nella scala Douglas, indicativa dello stato del mare;
Considerato altresi' che nel suddetto parere del 24 ottobre 2007 l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, segnalando la «esigenza di un approccio particolarmente cautelativo nell'impiego del prodotto F-500 alla luce dell'esame complessivo delle risultanze dei test biologici», ritiene opportuno «di diluire quanto piu' possibile il prodotto nell'ambiente, ad esempio evitando di operare in condizioni di basso fondale, cosi' come definito dalla direttiva n. 2000/60/CE, annesso 2, paragrafo 1.2.4, ovvero in acque con batimetria inferiore ai 30 metri»;
Ritenuto necessario tenere conto delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanita' e dell'istituto centrale per la ricerca applicata al mare sulle cautele nell'impiego del prodotto F-500 in condizioni di mare calmo e/o quasi calmo e in acque con batimetria inferiore ai 30 metri;
Preso atto che il prodotto F-500 e' ascrivibile alla categoria dei disperdenti la cui autorizzazione all'uso e' regolamentata dal suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.
Il prodotto denominato F-500 della societa' Hazard Control Technologies Europe s.r.l. e' riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
L'effettivo impiego in mare del prodotto F-500 dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione generale per la protezione della natura ai sensi della normativa vigente.
L'impiego del prodotto F-500 e' vietato in condizioni di mare calmo e/o quasi calmo come definite nella scala Douglas, indicativa dello stato del mare.
L'impiego del prodotto F-500 e' vietato in acque con batimetria inferiore ai 30 metri.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed e' rinnovabile.
 
Art. 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2007

Il direttore generale: Cosentino
 
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