Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 dicembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Bisi Angelucci Sonia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Bisi Angelucci Sonia Maria, nata a Silandro (Italia) il 25 marzo 1949, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
Considerato che l'istante e' in possesso dei titoli accademici «Laurea in Lettere» conseguita presso l'«Universita' di Padova» in data 19 dicembre 1974, della «Laurea in Pedagogia», conseguita presso l'«Universita' di Verona» in data 5 luglio 1993 e del «Diplom in Analytischer Psychologie» conseguito presso il «C.G. Jung Instituttes Zurich» e che detto corso e' stato riconosciuto a livello nazionale come equipollente alla formazione tecnica impartita nella metodologia psicoterapeutica in Austria, come attestato dal «Bundesministerium fur Arbeit, gesundheit und soziales; e' in possesso inoltre di dichiarazione di un attestato di iscrizione e di frequenza a un corso di perfezionamento universitario «la consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario», Universita' del Sacro Cuore di Bolzano;
Considerato che la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attivita' di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «Analytische Psychologie» come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco in data 20 maggio 1999;
Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 ottobre 2005, 11 aprile 2006, 22 maggio 2007 e del 25 ottobre 2007;
Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) psicologia dinamica, 6) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di trenta mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale, sei mesi presso un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra, Bisi Angelucci Sonia Maria, nata a Silandro (BZ) il 25 marzo 1949, cittadina italiana, e' riconosciuto l'attivita' professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) psicologia dinamica, 6) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 30 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale, sei mesi presso un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva.
Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone