Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 18 dicembre 2007
Accertamento dell'operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37, comma 53, il quale, fra l'altro, prevede che fino alla data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 59, comma 7-bis, il quale prevede, per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50 dello stesso decreto, l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la conferenza unificata, che definisce, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;
Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di interscambio» e mediante i servizi del «Portale per i comuni», quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;

Determina:
Articolo unico

E' accertata l'effettiva operativita', a data odierna, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.
Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore: Picardi
 
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