Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2007
Approvazione del modello ANR/2, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attivita', delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, in via telematica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello ANR/2, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attivita'.
1.1. E' approvato il modello ANR/2, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia d'imposta sul valore aggiunto devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
1.2 Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2008.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto nella fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A). A tale fine il modello e' reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al punto 2.1. in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
3. Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' all'Agenzia delle entrate.
3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' dei soggetti non residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere presentate per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B del presente provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. Motivazioni.
I soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono assolvere i relativi adempimenti direttamente, senza dover ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale.
Gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano avvalersi di tale possibilita' sono disciplinati dall'art. 35-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede, tra l'altro, la presentazione di un'apposita dichiarazione, presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005, la gestione dei soggetti non residenti che si identificano direttamente in Italia, competenza prima attribuita all'Ufficio di Roma 6, e' stata attribuita al Centro operativo di Pescara.
Inoltre, con provvedimento del 16 novembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha adottato la nuova classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Detta classificazione sostituisce quella approvata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 dicembre 2003, denominata Atecofin 2004, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.
Considerata la necessita' di adeguare il modello alla normativa vigente, si e' reso necessario procedere ad una revisione del modello ANR/1, approvato con provvedimento del 6 settembre 2002.
Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello ANR/2, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato devono utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni per l'identificazione diretta, nonche' per comunicare le variazioni dei dati successivamente intervenute o la cessazione dell'attivita'.
Viene disciplinata, inoltre, la reperibilita' del predetto modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Sono altresi' approvate le specifiche tecniche per la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni di variazione dati e di cessazione dell'attivita'.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;
direttiva n. 2000/65/CEE del 17 ottobre 2000, modificativa della direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007: classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2007
Il Direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 15 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 24 <----
 
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