Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
COMUNICATO |
Regolamento Albo dei depositari A.G.E.A. - 2008/2010 |
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Art. 1. Principi Il presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un albo nazionale dei depositari AG.E.A. e la utilizzazione di un'apposita procedura di qualita' informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonche' quella di liquidazione dei compensi. |
| Art. 2. Istituzione L'albo dei depositari dell'AG.E.A., istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia, e' disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui all'allegato A con effetto fino al 31 dicembre 2010. |
| Art. 3. Compiti L'albo dei depositari e' lo strumento per mezzo del quale l'AG.E.A esercita le funzioni attribuite e definite dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del 21 dicembre 2001; in particolare: realizzare l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato; curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie e la successiva immissione regolata sul mercato interno, nonche' di collocazione dei prodotti medesimi sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione. L'iscrizione all'albo e' condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario. |
| Art. 4. Tenuta dell'albo e affidamento degli incarichi E' istituito, nell'ambito dell'area amministrativa un apposito ufficio preposto alla tenuta, anche informatizzata, dell'albo, alla ricezione di tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'albo medesimo, nonche' all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione. L'ufficio operera', applicando la normativa di cui al presente regolamento nonche' le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati nell'allegato A. L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avra' riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa: possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9; affidabilita' e solidita' finanziaria; idoneita' tecnica delle strutture poste a disposizione dell'AG.E.A. A tal fine l'ufficio dell'albo provvede ad incaricare delle verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto, avuto riguardo alle condizioni poste dal presente regolamento ed ai requisiti stabiliti nell'allegato A. Per le verifiche del possesso dei requisiti informatici del depositario e' competente il Servizio tecnico dell'AG.E.A. che effettuera' il sopralluogo presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al professionista incaricato per la verifica degli impianti, redigendo separato verbale. I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione, solo se sara' possibile preventivarne l'entita'; altrimenti potranno essere anticipati dall'AG.E.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneita', sanabili in tempi brevi, si potra' procedere ad una successiva verifica con le medesime modalita' della prima. L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento dei costi della suddetta verifica secondo i termini e le modalita' indicate dall'AG.E.A. al momento della richiesta di rimborso. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il procedimento di iscrizione o variazione all'albo dovra' concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente. Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'albo e' il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'albo dei depositari. I procedimenti amministrativi in questione dovranno essere riportati in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario iscritto all'albo. I depositi di proprieta' e gestione diretta pubblica o gestiti dalle Dogane si considerano iscritti d'ufficio all'albo dei depositari, previa acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informativo dell'AG.E.A. All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unita' organizzative di commercializzazione dell'Ente; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area. Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo e' affidato dall'AG.E.A. agli operatori iscritti all'albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati. I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione specificate all'ex art. 47 del regolamento di amministrazione e contabilita', sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui e' effettuata la produzione, nonche' nelle regioni limitrofe. L'AG.E.A. puo', a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario. |
| Art. 5. Richiesta di iscrizione Per ottenere l'iscrizione all'albo dei depositari, i soggetti interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'AG.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate nel presente regolamento. La presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito. |
| Art. 6. Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'albo Possono essere iscritti all'albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato A, previo riconoscimento della loro idoneita' a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito. Il Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. delibera sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacita' ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta. Le iscrizioni e le variazioni all'albo dei depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacita' ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli. |
| Art. 7. Operativita' delle iscrizioni L'iscrizione all'albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione. |
| Art. 8. Variazioni Gli iscritti all'albo debbono comunicare, all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia. La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'albo. Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'AG.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma. Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operativita' dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i soli depositari che detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione attestante l'attuale conformita' degli impianti alle norme nazionali e comunitarie, nonche' alle caratteristiche di cui alla relazione tecnica del successivo art. 9. I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni di entrata dei prodotti stessi. Entro il mese di giugno di ciascun anno dovra', altresi', essere prodotto il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari. |
| Art. 9. Contenuti della richiesta di iscrizione La domanda d'iscrizione all'albo deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1. I) Essa deve indicare: 1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail; per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro dei soci, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail; 2) il numero di codice fiscale e di partita IVA; 3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attivita'; 4) la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione; 5) la capacita' ricettiva totale messa a disposizione dell'AG.E.A., relativamente al settore interessato e la capacita' di movimentazione che si e' in grado di assicurare per le operazioni di entrata e di uscita nelle 24 ore; per ciascun magazzino deve essere inoltre indicato il titolo di possesso (con una durata almeno sino al 2010, e con un ulteriore periodo di tempo, necessario per un eventuale trasferimento del prodotto, non inferiore a sei mesi): 6) numero ed ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, od eventualmente il chilometro, ed altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago o impreciso non saranno accettati); 7) per ogni magazzino principale di cui al precedente punto 6, dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria: a) la quantita' dei sottomagazzini (ossia le unita' di deposito, come: singoli magazzini piani o perimetrazioni, site nell'interno della struttura principale, etc.); b) la quantita' e la capacita' delle localizzazioni (ossia le sotto unita' di deposito contenenti la stessa qualita' di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc.). Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 8 del successivo paragrafo III. Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AG.E.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente dedicati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale e separati da altre strutture immobiliari destinate all'esercizio di attivita' imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi. II) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) per gli organismi associativi: 1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda; 2) certificato d'iscrizione della competente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (C.C.I.A.A.) con indicazione dell'attivita' specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonche' degli eventuali soci con responsabilita' personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attivita'. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., puo' essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni; 3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera, oppure dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle societa' in nome collettivo, gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice e, per gli altri tipi di societa' o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza: b) per le imprese individuali: 1) dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 o certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonche' certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa o, se il direttore tecnico e' persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi; 2) certificato di iscrizione della competente Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.), dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo. in alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., puo' essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni. III) Inoltre, per tutti i richiedenti dovra' essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato DURC (decreto-legge n. 210/2002, come convertito dalla legge n. 266/2002) attestante la correntezza contributiva; 2) copia autenticata delle denunce IVA dell'ultimo biennio; 3) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio; 4) copia autenticata delle denunce dei redditi degli ultimi due anni; 5) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti, corredata da relazione del collegio dei sindaci; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economica-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'AG.E.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni; 6) idonee referenze bancarie o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialita' economica e la capacita' finanziaria del richiedente; 7) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilita' di un sistema di elaborazioni dati in grado di assicurare la qualita' delle procedure informatiche previste dall'AG.E.A.; 8) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni ) e le attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nel successivo allegato A con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale; 9) titolo che dimostri, con riferimento alle strutture ed alle attrezzature di cui al precedente punto 8, la piena e diretta disponibilita' giuridica, materiale nonche' gestionale del richiedente da non meno di un anno e per il periodo specificato nel comma 1, paragrafo l, punto 5 del presente articolo; la documentazione attestate il titolo del possesso deve essere in regola con le norme fiscali vigenti in materia; 10) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilita' rilasciato dal competente ente territoriale; 11) certificazione, rilasciata dalla U.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della U.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme: autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994; attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990; controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965). I soggetti, per i quali e' applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'AG.E.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformita' al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e gia' presentata all'autorita' sanitaria competente per territorio. In qualsiasi momento l'AG.E.A. puo' disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'albo o per i quali e' stata richiesta l'iscrizione; pertanto il depositario (o il richiedente) e' tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'AG.E.A alle verifiche. A discrezione dell'Agenzia puo' essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci. Per essere iscritti all'albo per piu' categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse. Tutta la documentazione allegata dovra' essere anche trasmessa su supporto magnetico (CD rom), in file formato .PDF. In caso di eventualita' di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per piu' categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente ai certificati di Stato e la contabilita' della ditta, puo' essere presentata in un unico esemplare L'AG.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'albo, puo' attivare la sospensione delle procedure di iscrizione di quegli operatori che, pur avendo dimostrato, in fase istruttoria, il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario. |
| Art. 10. Sospensione dall'albo L'efficacia dell'iscrizione all'albo puo' essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o piu' dei seguenti casi: 1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo; 2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9, lettera a), n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravita' da escludere il requisito della moralita' e correttezza professionale; 3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni; 4) irregolarita' o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito cosi' come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nel successivo allegato A; 5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente; 6) accertata indisponibilita' delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia; 7) mancata consegna all'AG.E.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto; 8) mancata consegna all'AG.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8; 9) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a seguito di comprovate irregolarita' emergenti nell'esercizio dell'attivita' di depositario; 10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto; 11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'albo; 12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A. Nel periodo di sospensione il depositario dovra' comunque attuare tutte le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto gia' stoccato. In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applichera' il disposto di cui al punto 4) del successivo. Per quei depositari che operano in qualita' di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sara' comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo. |
| Art. 11. Cancellazione dall'albo Sono cancellati dall'albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: 1) fallimento, liquidazione o cessazione di attivita' d'impresa; 2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati; 3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, cosi' come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982; 4) grave, reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e del successivo allegato A; 5) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 9; 6) recidiva o particolare gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente; 7) certificazione negativa, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8, o in adempimento di quanto stabilito dall'AG.E.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10. La cancellazione dall'albo, che puo' essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito allo stesso delle spese connesse al trasferimento del prodotto, nonche' quelle relative alla procedura di cancellazione dall'albo. Per quei depositari che operano in qualita' di coordinatori di singoli soggetti detentori, il provvedimento di cancellazione sara' comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi riconducibili direttamente a responsabilita' del depositario medesimo. |
| Art. 12. Sanzioni I provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione su proposta dell'ufficio albo dei depositari. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario, da parte dell'ufficio albo dei depositari, dei fatti addebitati e la contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni. In caso di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, l'ufficio albo dei depositari propone il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione. I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui le inadempienze riguardino l'operativita' del deposito, l'ufficio operativo competente provvede a trasmettere all'ufficio albo depositari la relazione sull'inadempimento rilevato al fine dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo. |
| Art. 13. Norme transitorie Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione. I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di depositario potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovra' essere stipulato un nuovo contratto di deposito. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni i soggetti iscritti in vigenza del regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001 che sono stati reiscritti, ex art. 13 del nuovo regolamento albo depositari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, devono presentare regolare domanda di iscrizione con allegata tutta la documentazione prevista nel presente regolamento e saranno soggetti a verifica tecnica sulla idoneita' dei magazzini di cui all'art. 4 del presente regolamento. La mancata presentazione della istanza di iscrizione con la documentazione entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione gia' presente. Gli operatori, invece, che sono stati iscritti per la prima volta in vigenza del nuovo regolamento albo depositari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, dovranno presentare domanda di iscrizione allegando soltanto la documentazione necessaria ad integrare i requisiti posseduti all'atto dell'iscrizione con quelli previsti e richiesti dal presente regolamento. La mancata presentazione della domanda con la documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione gia' presente. Restano valide le domande gia' presentate ai sensi del precedente regolamento. L'AG.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'albo, puo' attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario. |
| Art. 14. Abrogazione Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento si intende abrogato il nuovo regolamento dell'albo dei depositari dell'AG.E.A. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005. |
| Allegato 1 Allegato A REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DEPOSITARI AG.E.A. PER CIASCUN SETTORE MERCEOLOGICO Riferimenti identificativi generali. Magazzino: ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali) ossia unita' di deposito. Sottomagazzino: sotto unita' di deposito (magazzini piani o perimetrazione siti all'interno del magazzino). Localizzazione: sotto unita' di deposito contenente la stessa qualita' di prodotto (celle frigorifere, singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino). Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilita' e di conformita' alle norme antincendio. Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovra' essere sopraelevato dal terreno per un'altezza utile a rendere sicuri i magazzini ed i prodotti da calamita' naturali. Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es. canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti. Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc., iscritti all'albo, rimangono nella disponibilita' del depositario e saranno da questi messi a disposizione dell'AG.E.A. entro il termine indicato dall'Agenzia con lettera di preavviso, tramite raccomandata a/r. Il predetto termine da determinarsi in relazione alle specifiche del prodotto da conservare e dei magazzini da utilizzare, sara' precisato nel contratto tipo per settore. Il termine non potra' comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto preavviso. Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc. dovranno essere identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AG.E.A. ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura con le seguenti indicazioni: AG.E.A. denominazione depositario; matricola n. .....................; localizzazione n. ..............; magazzino n. ...................; sottomagazzino n. ............; tipo prodotto (e varieta' ove occorra). Campagna di commercializzazione, e se comunitario o nazionale. Quantita' (con relativa unita' di misura). I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico). Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacita' di stoccaggio del prodotto, nonche' di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza. L'AG.E.A. provvede direttamente, o con propri incaricati, laddove e' previsto, a sigillare le localizzazioni. I) Categoria cereali: (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonche' semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa). Magazzini piani o silos metallici di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate 1000 con capacita' di entrata o di uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacita' totale (detta capacita' di movimentazione va specificata nella relazione tecnica). Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire la areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e devono essere spianati in superficie. Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno percio' definite in base ad un'altezza massima di metri 5. Ogni magazzino dovra' essere fornito di adeguato numero di sonde termiche. Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non e' in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse, da non considerare nel computo del conteggio dell'effettiva capacita' ricettiva del magazzino. Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AG.E.A. almeno cinque giorni prima della loro effettuazione. I magazzini dovranno avere la disponibilita' di strutture necessarie per le attivita' amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il peso specifico, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber. Le capacita' dei magazzini, dei sotto magazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso e in metri cubi. II) Categoria carni: (comprendente carni bovine, suine, ovine, cunicole ed avicole con o senza osso, presentate in carcasse, mezzene o quarti). I centri frigoriferi, di capacita' non inferiore a tonnellate 100, devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, nonche' di magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a --17° C con strumenti di registrazione della temperatura stessa (termografi, lettura istantanea della temperatura e registrazioni della temperatura con strumenti informatici). L'impianto di conservazione dovra' disporre di un apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto). In alternativa al predetto gruppo elettrogeno, devono essere presentate prove di decadimento della temperatura delle celle frigorifere messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi. Inoltre l'impianto dovra' essere provvisto di tunnel di congelamento e sala di disosso. III) Categoria olii vegetali: (comprendente olio di oliva, nonche' ogni altro olio destinato ad uso alimentare). Il magazzino, di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione. Le posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero i serbatoi debbono essere comunque ubicati all'interno del magazzino di conservazione; sono ammessi serbatoi esterni solo per la conservazione di olio distanza ed olii lampanti. Le capacita' relative agli olii di oliva extra vergini e vergini rispetto ad olii di diversa natura andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per oli extra vergini e vergini, potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto). L'impianto deve inoltre essere dotato di attrezzature per la movimentazione del prodotto non inferiore a tonnellate 25/ora, nonche' di sistema di pesatura al pieno e al vuoto per cisterna ed autocisterna. Deve essere assicurata la disponibilita' per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto. Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi. Inoltre dovranno essere fornite le relative tabelle di taratura, rilasciate dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'albo. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi. IV) Categoria prodotti caseari: (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati). Magazzino e connesse attrezzature idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidita', necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. I magazzini dovranno disporre di europallets. V) Categoria burro. Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto. L'impianto di conservazione dovra' disporre di un apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto). In alternativa al predetto gruppo elettrogeno devono essere presentate prove di decadimento della temperatura per le celle messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. I magazzini dovranno disporre di europallets. VI) Categoria alcolevinico e da frutta: (comprendente alcool buongusto con gradazione non inferiore a 95°, alcool etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcool teste e code non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione). Locale di conservazione dell'alcool e relativa attrezzatura, conforme ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonche' dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi contenitori che possano provocare alterazioni organolettiche e/o della qualita' del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacita' pari ad almeno ettolitri 3.000 e la possibilita' di movimentazione giornaliera pari a non meno di etto litri 2.000. Le capacita' dei magazzini dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicati, nella relazione tecnica, in unita' di volume (ettolitri), allegando alla stessa copia delle relative tabelle di taratura, rilasciate o dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'albo o certificate dagli uffici delle dogane. VII) Categoria tabacco: (comprendente tabacco condizionato in colli, o greggio in foglia secco sciolto). Il magazzino deve possedere i seguenti requisiti: a) contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia, presentato in balle provvisorie, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette. Tali capacita' dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unita' di peso e metri cubi; b) contenere, inoltre, locali accessori ad uso ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria; c) essere ubicato, compresi i locali di cui al precedente punto b), in struttura lontana almeno metri 50 da abitazioni civili per l'autorizzazione A.S.L. a trattamenti da effettuare con fosfina sottotelo; d) avere un'altezza utile dei locali di almeno metri 5, per stoccaggio a 6 file, con campate ampie (almeno metri 15) senza pilastri; e) essere dotato di finestre di areazione posizionate in alto, a luce non molto ampia, con infissi mobili e dispositivo di apertura automatico; f) avere pareti lisce, senza anfratti che possano consentire la deposizione di uova di parassiti ed accumulo di polvere; g) avere un pavimento in cemento ben livellato, senza crepe, per eventuali disinfestazioni sottotelo; h) avere un'illuminazione artificiale sufficiente; i) avere porte di accesso di dimensioni adeguate per operazioni di carico e scarico all'interno o, in alternativa adeguate tettoie di servizio per le suddette operazioni; l) essere dotato di bilico di pesa a ponte, di tettoia di disimpegno e di un ufficio per la tenuta di documenti ed attrezzature; m) essere dotato di umidimetro con relativi accessori e dispositivi di monitoraggio circa la presenza di insetti parassiti (tarlo, efestia); n) l'eventuale sala per la ricarica dei carrelli elettrici deve essere separata dai locali di stoccaggio del prodotto; o) per la conservazione dei tabacchi della varieta' subtropicali, la superficie dei locali deve essere almeno metri quadri 400, le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare la temperatura costante di 21/25° C ed una umidita' relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilita' dovranno essere indicate nella relazione tecnica dell'impianto). Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. VIII) Categoria mangimi: (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico). Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacita' non inferiore a tonnellate 100 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidita' ambientale e da sufficiente ventilazione con possibilita' di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacita' del magazzino stesso. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. IX) Categoria zucchero. I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacita' non inferiore a tonnellate 2.000. Inoltre le strutture abilitate alla conservazione dello zucchero devono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidita', riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea attrezzatura per la pesatura e la determinazione delle quantita' di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo. Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. X) Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati. Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacita' non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso. Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidita'. Il magazzino deve, inoltre, essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonche' per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacita' del magazzino stesso. Ove per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto). Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. |
| Allegato 2 DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE DI INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO Art. 1. Inquadramento Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonche', per i settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea. In relazione al presente disciplinare si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei depositari dell'AG.E.A. Art. 2. Affidamento incarichi Per ciascun settore merceologico l'AG.E.A. si avvale dei soggetti iscritti all'albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacita' operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, con l'obiettivo di ottimizzare la conservazione dei prodotti stoccati attraverso la predisposizione di un'apposita procedura informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio, ivi compresa quella di liquidazione dei compensi (art. 1). Art. 3. Obblighi del depositario Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario e' tenuto a mettere a disposizione dell'AG.E.A., nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AG.E.A. Il depositario e', altresi' tenuto a curare, in conformita' alle disposizioni ed alla presenza dell'AG.E.A. o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo. Il depositario, al fine di consentire la tracciabilita' di tutti i processi di stoccaggio, dovra' utilizzare un apposito programma informatico le cui specifiche tecniche sono fornite dall'AG.E.A. L'eventuale e temporanea inagibilita' del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'AG.E.A. per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facolta' dell'AG.E.A. di valutare la congruita' dei tempi indicati. Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AG.E.A. ed il depositario del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario e' tenuto ad osservarle in conformita' alle istruzioni dell'AG.E.A. e se necessario, l'AG.E.A. stessa procedera' all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovra' accettare pena risoluzione del contratto stesso. Art. 4. Ammissibilita' dei prodotti all'intervento Per ciascun prodotto oggetto d'intervento l'AG.E.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formera' parte integrante del contratto di deposito e sara' pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso e' ammissibile all'intervento, nonche' le quantita' minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento. Art. 5. Conferimenti Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento e' oggetto di domanda scritta, secondo apposito modello predisposto dall'AG.E.A., indirizzata all'AG.E.A. stessa. La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantita' e qualita' della merce offerta all'intervento, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonche' la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta comunque all'AG.E.A. l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento. La domanda puo' essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce. L'AG.E.A. puo' consentire a tale richiesta tenuto conto della capacita' di ricezione delle strutture cosi' individuate, con riferimento al bacino di utenza. L'AG.E.A., ricevuta l'offerta di conferimento, comunica al piu' presto al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta stessa, unitamente ai tempi ed alle modalita' di consegna del prodotto. Qualora, per motivi di incapienza od inagibilita' del magazzino indicato dall'AG.E.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AG.E.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna. La quantita' di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino. Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AG.E.A. e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima. Il verbale e' sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'AG.E.A. In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualita', alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'AG.E.A., nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali. I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente. Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese di sosta della merce a favore del depositario. Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'AG.E.A. o suoi delegati che attesteranno la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni. L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui e' stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'AG.E.A. Art. 6. Copertura assicurativa Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AG.E.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed e' obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito. Egli non risponde pero' delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonche' delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia. La copertura assicurativa del prodotto dovra' essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'AG.E.A., che provvedera' a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito. Non potra' essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformita' allo schema tipo sopra specificato. Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovra' presentare all'AG.E.A., entro quindici giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto. L'esclusivo beneficiario della polizza e' l'AG.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovra' essere risarcito dal depositario direttamente all'AG.E.A. Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie. Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovra' prestare, a favore dell'AG.E.A., una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verra' determinata, per campagna e per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. e, comunque, non potra' essere inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna. Sono ammesse polizze fluttuanti. Le quantita' acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ordinatamente collocate distintamente per varieta' di prodotto e, qualora previsto dalla normativa comunitaria, per campagna (come riportato nella tabella A del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo. Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A. delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni. In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione di prodotto, l'AG.E.A. potra' procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni. Art. 7. Vendita del prodotto La vendita del prodotto acquistato dall'AG.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli. Le consegne del prodotto ceduto dall'AG.E.A. sono effettuate alla condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino. Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario. Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'AG.E.A. o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita e' sottoscritto dall'AG.E.A., dal depositarlo e dall'acquirente. Art. 8. Documentazione Il depositario e' obbligato a fornire all'AG.E.A. dati statistici e dimostrazione documentale sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni d'intervento. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'AG.E.A., a cura del depositario, entro il 15 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo. Relativamente all'alcool della gestione nazionale, deve essere inviato ad AG.E.A. un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'AG.E.A., entro il 15 gennaio di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° gennaio dell'anno precedente al successivo 31 dicembre. Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositario e' tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento. Art. 9. Compensi Al depositario e' dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sara' stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino. Al depositario sono dovuti altresi' compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia, nonche' i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma. L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M. In caso di ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M. Pertanto le modalita' di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio. Art. 10. Prodotto invenduto Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio e' trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio. Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nel contratti di deposito. Art. 11. Ispezioni e controlli L'AG.E.A. puo' disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre l'AG.E.A. effettuera' i controlli previsti dall'art. 2 del regolamento CE n. 884/2006 e per i quali il depositario dovra' fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato I del predetto regolamento. Il depositario e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario puo' esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione e' a carico dell'AG.E.A. Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE n. 884/2006, limitatamente a quelli per i quali e' richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, dagli agenti incaricati dalla commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AG.E.A. Art. 12. Contratti Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarita' o inadempienze. E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'albo dei depositari. E' fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AG.E.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico: i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale AG.E.A. o suoi delegati. Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'albo. Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione da parte dell'AG.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'albo dei depositari per i quali e' stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario. Art. 13. Rischi ed oneri I rischi e gli oneri compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio. Art. 14. Ulteriori disposizioni Nel corso della vigenza del contratto l'AG.E.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinche' l'attivita' del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonche' alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria. Art. 15. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'AG.E.A. ed il depositario sara' competente il Foro di Roma. Avvertenza: Il regolamento e il disciplinare pubblicati nella presente Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati con delibera del consiglio d'amministrazione dell'AG.E.A. n. 253 del 27 novembre 2007. |
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