Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 luglio 2007
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2006-2007 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuino con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione - specialistica;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in Euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in Euro 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Vista la nota n. prot. A00GRT/47665/125.010.002.003 del 16 febbraio 2006 con la quale le regioni e le province autonome hanno rappresentato per l'anno accademico 2006/2007 un fabbisogno di medici specialisti pari a 7.003 unita';
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 3246 dell'8 settembre 2006, con la quale e' stato trasmesso il prospetto di riparto dei fondi tra le Universita' per il finanziamento delle borse di studio per l'anno accademico 2005/2006, da cui deriva che la disponibilita' delle risorse da destinare ai contratti di formazione specialistica per le scuole di specializzazione medica nell'anno accademico 2006/2007 e' pari a complessivi euro 262.101.876,28;
Considerato che, in base alle suddette disponibilita', unitamente alle risorse messe a disposizione dalla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' possibile il finanziamento di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, con uno scostamento in difetto di n. 2.003 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle regioni e province autonome con la citata nota del 16 febbraio 2006;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 18 aprile 2007, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2006/2007, con il quale le regioni e le province autonome, preso atto delle limitate risorse economiche rispetto al fabbisogno, hanno concordato sulla necessita' di garantire, in via prioritaria, le esigenze manifestate da ciascuna regione e provincia autonoma nella predetta nota del 16 febbraio 2006, adottando, ove possibile, anche tale indirizzo nella determinazione del numero di contratti per singola scuola di specializzazione, nonche' gli ulteriori criteri esplicitati nel dispositivo del menzionato Accordo;
Ritenuto di recepire il contenuto del succitato Accordo;
Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2006/2007, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facolta' di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il Ministero dell'universita' e della ricerca, su proposta del Ministero della salute, puo' autorizzare, nel limite di un 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
Viste le note in data 19 dicembre 2006 prot. 25070; 14 novembre 2006, n. prot. 850/A A. 6/13-7391; 6 marzo 2007, n. prot. 339/IX/88439 e 9 marzo 2007 n. prot. 339/IX/94958 con cui, rispettivamente, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri, hanno comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione alla Sanita' militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Ravvisata l'opportunita' di definire i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, ai sensi del comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Tenuto conto che in sede del gia' citato Accordo, le regioni e le province autonome hanno convenuto sulla necessita' che detti periodi di formazione all'estero non possano essere superiori ai diciotto mesi;

Decreta:

Art. 1.
1. E' recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 aprile 2007, relativo alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2006/2007.
 
Art. 2.
1. Per l'anno accademico 2006/2007, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 7.003 unita', come da allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Per l'anno accademico 2006/2007, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato Accordo del 18 aprile 2007, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorita' indicati nello Accordo predetto e della capacita' formativa delle scuole.
3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 4.
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell'art. 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
 
Art. 5.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero della difesa per le esigenze della Sanita' militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in 27 ed in 19 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in 32 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Gli interessati devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.
 
Art. 6.
1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e - limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto - per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 7.
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica, non possono essere superiori a diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro della salute Turco
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Mussi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 399
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 14-15 <----
 
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