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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2008 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 dicembre 2007 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, quindicesima e sedicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale  del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;
 Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il  direttore  generale  del  tesoro  ha  delegato il direttore della direzione  seconda  del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 298, recante l'approvazione del bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
 Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
 Visti  i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 25 luglio,  27  agosto,  24 settembre  e 23 ottobre 2007, con i quali e' stata  disposta  l'emissione  delle  prime  quattordici  tranches dei certificati  di  credito  del  Tesoro  con  godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre   l'emissione  di  una  quindicesima  tranche  dei  predetti certificati di credito del Tesoro;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di una quindicesima tranche dei certificati di credito  del  Tesoro  con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014,  fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui  al  decreto  del 24 aprile 2007, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.
 La  prima  cedola  dei  certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2007.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 11,  12  e  13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio il collocamento della sedicesima tranche  dei  certificati  stessi  per  un importo massimo del 10 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non  inferiore  al  «prezzo  di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato  decreto  del  24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle  operazioni  di  collocamento  di cui al presente art. verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 gennaio  2008,  al  prezzo  di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  d'interesse  lordi  per  123  giorni.  A  tal fine, la Banca d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2008.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2014,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2014,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle  Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del  citato  decreto  del  25 luglio  2007,  sara'  scritturato dalle Sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2008, corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2007
 
 p. Il direttore generale: Cannata
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