Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2007
Individuazione dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, relativo all'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
della programmazione sanitaria dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi
etici di sistema
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l'art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie;
Visto, altresi', il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5, che prevede che il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, e' annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre;
Considerato che la proposta di riparto delle risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 e' stata trasmessa, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con nota prot. n. 21759 del 15 ottobre c.a. con l'individuazione di un livello di finanziamento, cui parametrare l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo del richiamato decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, pari ad euro 98.541.490.000,00;
Tenuto conto che il predetto livello di finanziamento di riferimento e' stato costruito sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'anno 2008;
Tenuto conto che, in considerazione del fatto che l'iter di perfezionamento della predetta Intesa non si e' ancora concluso, e che parimenti non si e' ancora concluso l'iter legislativo di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, cui e' collegata l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, la proposta non puo' essere ancora inviata al CIPE per l'adozione della prevista deliberazione di riparto;
Vista la nota prot.DGprog.4.24355 del 15 novembre 2007 con la quale la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha provveduto, nelle more della conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, a comunicare all'AIFA ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il tetto di spesa per l'anno 2008 riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, quantificato nella duplice misura del 14 per cento - come previsto nel testo del predetto decreto-legge, con le modificazioni apportate in sede di conversione da parte del Senato della Repubblica - e del 14,4 per cento, cosi' come originariamente previsto dal decreto-legge citato;
Ritenuto di procedere comunque, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale riferito alla proposta di riparto delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 nonche' dell'iter di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, all'individuazione del tetto di spesa riferito all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2008, al fine di consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Decreta:

Art. 1.
1. Per l'anno 2008, il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, quantificato nella misura del 14 per cento del livello finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie, cosi' come risulta dalla proposta di riparto del Ministro della salute del 15 ottobre 2007, suddiviso per le singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, risulta riportato dalla tabella allegata al presente decreto (tabella A), di cui forma parte integrante.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza a norma del comma 1, provvedera' ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possa essere garantito il rispetto di tale tetto.
Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore generale
della programmazione sanitaria
Palumbo
Il direttore generale
dei farmaci e dei dispositivi medici
De Giuli
 
Allegato

----> Vedere Tabella A a pag. 17 <----
 
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