Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 25 ottobre 2007
Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;
Visto il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto l'art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007, concernente «Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale»;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al potenziamento dell'educazione degli adulti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i contenuti del decreto ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86, e dell'ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea;
Sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola piu' rappresentative a livello nazionale;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti», di seguito denominati «Centri», nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 632.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa.
 
Art. 2.
Conferimento dell'autonomia
1. L'autonomia di cui all'art. 1 e' conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'art. 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilita' complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalita' ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede principale del centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo restando che il funzionamento delle sedi puo' essere regolato da specifici accordi tra enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il conferimento dell'autonomia ai centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi serali puo' essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2.
 
Art. 3.
Utenza dei centri
1. Allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, e' costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per:
a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonche' per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;
e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.
2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).
 
Art. 4.
Iscrizioni
1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai centri possono iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.
3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.
4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.
5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.
 
Art. 5.
Autonomia didattica e organizzativa
1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti riferimenti:
per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e);
per i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonche', per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter.
2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i centri possono programmare le proprie attivita' didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola.
3. I centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.
 
Art. 6.
Ampliamento dell'offerta formativa
1. I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.
 
Art. 7.
Assegnazione del personale
1. I criteri di assegnazione del personale ai centri, anche attraverso la valorizzazione di specifici titoli culturali posseduti e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti, sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilita' del personale della scuola.
 
Art. 8.
Misure di sistema
1. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali e' accompagnata da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle piu' significative esperienze gia' realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
2. Sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei centri.
 
Art. 9.
Disciplina transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed e' riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonche' all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati.
2. L'organico di cui al comma 1 e' costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), ferma restando la necessita' di rapportare le quantita' ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilita' dell'utenza.
3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, cosi' determinati:
* due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
* quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica;
* quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.
4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione e' rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessita' derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorita' della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, e' attribuita nei limiti delle disponibilita' esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2.
5. I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete gia' realizzate a livello territoriale.
6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle disponibilita' esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.
7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sara' rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Fioroni Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153
 
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