Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2007
Valutazione di idoneita' del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati», adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC (pos. 20698). (Deliberazione n. 07/749).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI su proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore;
Premesso:
1. Che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;
2. Che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali il cui godimento la Commissione e' chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;
3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai fini del giudizio di idoneita', onde superare il regime «provvisorio» dell'attuale regolamentazione;
4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha convocato il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, l'Unione delle camere penali italiane, l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana giovani avvocati e l'Associazione nazionale forense;
5. Che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina, nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi;
6. Che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;
7. Che la proposta in parola e' stata notificata all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione delle camere penali italiane, all'Unione delle camere civili, all'Associazione italiana giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense;
8. Che, a seguito della notifica della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno trasmesso un «Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati» adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dall'Unione camere penali italiane, dall'Associazione nazionale forense, dall'AIGA nonche' dall'Unione nazionale delle camere civili per sollecitarne «un giudizio di conformita' ai principi dell'ordinamento in materia di astensione dall'attivita' giudiziaria»;
9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette associazioni per un incontro;
10. Che la suddetta audizione si e' svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla necessita' di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;
11. Che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;
12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del predetto parere;
13. Che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni dell'Assoutenti con le quali e' stata segnalata l'opportunita' della previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte dell'avvocato che intende aderire all'astensione;
Considerato:
1. Che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lettera a), individua «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione», come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;
2. Che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146/1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;
3. Che il comma 1 del citato art. 2-bis della legge n. 146/1990, cosi' come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza» del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di codici di autoregolamentazione che «devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore» a quello, tipico, di dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva» e debbono altresi' «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»;
4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:
l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1);
la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 2, comma 2);
la determinazione della durata massima nonche' la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);
l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6);
5. Che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, puo' trovare piu' adeguata soluzione, nell'ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell'astensione collettiva;
6. Che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attivita' giudiziaria si puo' ritenere coerente con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione nazionale camere civili, all'Unione camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani avvocati, all'Associazione nazionale forense, al Ministro della giustizia nonche', ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Dispone inoltre la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 13 dicembre 2007
Il presidente: Martone
 
Allegato
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI
L'Organismo unitario dell'avvocatura (O.U.A.)
e
l'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA)
l'Associazione nazionale forense (A.N.F.)
l'Unione nazionale camere civili (U.N.C.C.)
l'Unione camere penali italiane (U.C.P.I.) congiuntamente sottopongono alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati.
Art. 2.
Proclamazione e durata delle astensioni
1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonche' anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il piu' tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di piu' astensioni proclamate in difformita' dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvedera' in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.
Art. 3.
Effetti dell'astensione
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche' agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
2. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorche' non costituita parte civile.
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
Art. 4.
Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L'astensione non e' consentita nella materia penale in riferimento:
a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita', entro novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non puo' legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.
Art. 5.
Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.
Art. 6.
Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
Art. 7.
Controllo deontologico
1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalita' di astensione.
Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.
 
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